Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02-12-2010) 20-01-2011, n. 1815 Contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronuncia di colpevolezza di L.L.L. in ordine al reato di cui all’art. 81 cpv. c.p. e della L. n. 638 del 1983, art. 2, commi 1 e 1 bis, a lei ascritto perchè, quale presidente e legale rappresentante della società "TRIS piccola società cooperativa a responsabilità limitata", ometteva di versare all’INPS le ritenute per contributi previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per il periodo da marzo a dicembre 2002.

La Corte territoriale ha rigettato il motivo di gravame con il quale l’appellante aveva sostenuto di non aver potuto effettuare il versamento delle somme dovute entro il termine di novanta giorni decorrente dalla data di notifica dell’accertamento da parte dell’INPS per essersi nel frattempo verificato il fallimento della società e che la possibilità di adempiere entro il termine previsto dalla norma costituisce una condizione obiettiva afferente alla punibilità, il cui verificarsi non deve essere precluso da fattori che impediscano l’adempimento dell’obbligato.

La Corte territoriale ha, però, dichiarato estinte per prescrizione le violazioni afferenti all’omesso versamento delle ritenute fino al mese di settembre 2002, rideterminando la pena per i residui reati nella misura precisata in epigrafe.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputata, che la denuncia per violazione di legge.

Motivi della decisione

Con un sostanzialmente unico mezzo di annullamento la ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione della L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1 bis.

Con il motivo di gravame si ribadisce la tesi difensiva secondo la quale la possibilità concessa dalla norma di provvedere al pagamento delle somme dovute nel termine di novanta giorni costituisce una condizione che incide sulla punibilità del reato facendola venire meno. Si deduce che la possibilità per il reo di usufruire di detta causa di non punibilità non deve essere preclusa da fattori esterni che determinino l’impossibilità giuridica di provvedere al pagamento. Si sostiene che il ritenere verificatasi la condizione di punibilità del reato nel caso in esame implica la applicabilità della sanzione all’imputata a seguito del verificarsi di una circostanza di fatto sulla quale la stessa imputata non aveva avuto alcuna possibilità di incidenza.

In subordine si chiede il proscioglimento dell’imputata per la verificatasi estinzione dei reati per prescrizione.

Si deduce che successivamente alla pronuncia della Corte territoriale è maturato il termine di prescrizione anche delle violazioni afferenti allo omesso versamento delle ritenute previdenziali per il periodo residuo.

Il ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata ha correttamente osservato che, secondo l’indirizzo interpretativo assolutamente consolidato sul punto, il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è reato omissivo istantaneo che si consuma alla scadenza del termine concesso dalla legge per il versamento (sez. m, 14.3.1992 n. 2697; sez. 3, 23.7.1994 n. 8327; sez. IH 11.7.2003 n. 29275; sez. in, 17.3.2005 n. 10469), sicchè le successive vicende afferenti a quella che è una causa di non punibilità non incidono sulla sussistenza della fattispecie criminosa.

E’ stato inoltre già affermato da questa Corte che soltanto l’intero e tempestivo pagamento del debito contributivo consente di ottenere l’effetto estintivo del reato di cui al D.L. n. 463 del 1983, art. 2, comma 1 bis, essendo irrilevante il motivo dell’omesso pagamento, (sez. 3, 25.9.2007 n. 38502, Musei ed altro, RV 237951).

E’ evidente, infatti, che a seguito del perfezionarsi della fattispecie criminosa commessa dall’imputato i rischi afferenti alla impossibilità di escludere la punibilità, in esecuzione di adempimenti all’uopo previsti dalla legge, incombono esclusivamente sul reo, sicchè la impossibilità del verificarsi della condizione di non punibilità anche per cause indipendenti dal reo non fa venir meno la sanzionabilità del reato.

Nè, peraltro, l’imputata ha dedotto nella sede di merito che lo stato di decozione della società risalisse all’epoca dell’omesso versamento delle ritenute.

Va infine rilevato che la prescrizione che venga a verificarsi successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata non può costituire motivo di gravame, non costituendo una censura avverso la decisione (cfr. sez. un. 27.6.2001 n. 33542, Cavaliere, RV 219531).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., u.c..

L’inammissibilità del ricorso, da qualsiasi causa determinata, preclude a questa Corte la possibilità di rilevare l’esistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p..

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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