Cons. Stato Sez. VI, Sent., 17-01-2011, n. 251 Indennità di anzianità e buonuscita di fine rapporto o servizio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti hanno adito il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia per ottenere: a) la rideterminazione del lavoro straordinario svolto negli anni dal 1985 al 1988 con inclusione della indennità di contingenza e dei minimi contrattuali previsti dal CCNL del 12 luglio 1985; b) la inclusione nell’accantonamento per il trattamento di fine rapporto di cui alla l. 29 maggio 1982, n. 297, di tutte le spettanze corrisposte con carattere continuativo e/o non occasionale.

Secondo la loro tesi, l’inopinato "congelamento" dello straordinario (che hanno percepito nel periodo rivendicato in maniera identica a quella prevista sino all’1 febbraio 1985) è stato motivato dall’Azienda a rappresentanti sindacali, che avevano chiesto chiarimenti al riguardo, come applicazione dell’art. 7, penultimo comma, l. 22 dicembre 1984, n. 887 e dell’art. 6, comma 8, l. 28 febbraio 1986, n. 41, disposizioni di leggi finanziarie disponenti tetti retributivi per i dipendenti pubblici.

A loro dire, la tesi dell’Azienda e l’applicazione che ne è stata fatta non è condivisibile, poiché presuppone che le norme sugli oneri retributivi contenute nelle leggi finanziarie possano modificare clausole contrattuali e rapporto di lavoro, e perché nelle norme richiamate dall’Azienda non v’è alcun richiamo specifico alla retribuzione corrisposta con lo straordinario, la quale, attenendo non ad un elemento aggiuntivo della retribuzione bensì ad una prestazione aggiuntiva, non può non corrispondere in ogni sua componente alla retribuzione del lavoro ordinario. L’interpretazione dell’Azienda tra l’altro comporterebbe una parziale abrogazione della disposizione dell’art. 3 del r.d.l. 19 ottobre 1923, n. 2328. Inoltre, la loro ragione poggia sull’aver svolto e di svolgere lavoro straordinario in maniera continuativa e fissa per esigenze di servizio, talché erroneamente l’Azienda ha omesso di computarne il relativo compenso nella base di calcolo del TRF per gli anni successivi al 31 maggio 1982; l’omissione dell’Azienda riguarda poi tutta una serie di voci che invece sono computabili per il loro carattere continuativo e non occasionale e cioè l’EDR (elemento distinto della retribuzione), l’indennità aggiuntiva per il personale viaggiante, quella domenicale, la indennità supernastro lavorativo, indennità sfrido cassa; controvalore alloggio gratuito. (…).

Il giudice adito ha respinto la pretesa indicata sotto la lettera a), ossia la richiesta di computare, nel lavoro straordinario svolto negli anni dal 1985 al 1988, gli incrementi della indennità di contingenza e dei minimi contrattuali previsti dal CCNL di settore del 12 luglio 1985.

Infatti la legge finanziaria 22 dicembre 1984, n.887 precisava all’art. 7, comma 17, che tutti gli emolumenti, compensi, gratifiche ed assegni a qualsiasi titolo corrisposti, ad eccezione della tredicesima mensilità, dovevano corrispondersi nel 1985 in misura non superiore al 1984. La successiva legge finanziaria 28 febbraio 1986, n. 41 confermava all’art. 6, comma 8, le esigenze di contenimento della spesa pubblica, disponendo che tutte le indennità, compensi et cetera andavano corrisposti per gli anni 1986, 1987, 1988 nella stessa misura dell’anno 1985. Il "congelamento" operato dalle F.A.L., alla luce delle citate disposizioni, risulta legittimo.

In ordine alla pretesa indicata sotto la lettera b) – la corresponsione nell’accantonamento per il trattamento di TFR a partire dall’entrata in vigore della legge 297 del 1982 delle indennità di carattere fisso e continuativo – il giudice adito ha osservato che la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. VI,17 marzo 1999, n. 316) conduceva al riconoscimento di (sei) voci (ed esclusione di ogni altra indennità): lavoro straordinario al personale turnista dell’esercizio le cui prestazioni straordinarie siano programmate in anticipo; le indennità di diaria ridotta e pernottamento relativamente al personale viaggiante e dei lavori di linea per il quale sia sistematica l’utilizzazione in località diverse dalla propria residenza di servizio; indennità incentivante e di reperibilità e l’indennità fuori nastro nella misura dell’accordo aziendale dell’11dicembre 1984; indennità di presenza; indennità di spinta e di manovra; premi tariffari.

In detti termini quindi la pretesa dei ricorrenti poteva essere riconosciuta. Del resto, l’art.1 l. n. 297 del 1982 ha sostituito l’art. 2120 Cod. civ. abbandonando il requisito della continuità e sostituendolo con quello della non occasionalità (perciò non ogni voce retributiva può ricomprendersi ai fini in questione, ma solo quelle con carattere fisso e predeterminabile ex ante, come le indennità dianzi ricordate); che infine le stesse F.A.L. hanno dichiarato la disponibilità al riconoscimento formale della avanzata pretesa in relazione alla voci ora trascritte.

Con l’appello in trattazione i ricorrenti chiedono:

– il ricalcolo della loro indennità di buonuscita mediante la inclusione delle seguenti voci: lavoro straordinario; indennità di presenza; l’indennità domenicale; EDR;

il ricalcolo del loro TFR mediante la inclusione delle seguenti voci: indennità di presenza d cui all’accordo 4 maggio 1992; premio di produttività – premio di risultato di cui all’accordo dell’1 settembre 1997; premio di produttività di cui all’accordo 22 ottobre 1998.

Entrambe le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive domande.

All’udienza del 13 luglio 2010 il ricorso e stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

La domanda relativa al ricalcolo della buonuscita, con l’inclusione delle voci indicate in fatto, è inammissibile in quanto formulata per la prima volta in appello. Manca qualsiasi riferimento, nella sentenza appellata, a un’esplicita richiesta contenuta nell’atto introduttivo di giudizio. Né, d’altra parte, l’appello contiene censure per eventuali omissioni di pronuncia da parte del giudice di primo grado.

Per quanto attiene alla richiesta di ricalcolo del trattamento di fine rapporto, mediante la inclusione delle voci indicate in fatto, la Sezione non può che confermare l’orientamento espresso con la decisione 25 marzo 1999, n. 319.

Non vi ha dubbio sul fatto che la disciplina dell’indennità di buonuscita sia diversa da quella dell’indennità di fine rapporto, per cui le voci stipendiali da prendere in considerazione per calcolare l’una non devono necessariamente essere prese in considerazione per determinare l’altra.

Nel trattamento di fine rapporto devono essere computate, a mente dell’art. 2120 Cod. civ. – nel quale il riferimento alla continuità è stato sostituito, ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, da quello della non occasionalità – tutte le somme corrisposte al lavoratore, in dipendenza dell’opera prestata, in via obbligatoria, fissa e non occasionale, con correlativa esclusione degli emolumenti legati a prestazioni di carattere atipico. In applicazione di detto principio di fondo il Tribunale amministrativo ha riconosciuto il computo delle sole indennità caratterizzate dal crisma della regolarità e obbligatorietà in rapporto al particolare tipo di prestazione resa. Segnatamente, il computo del compenso per lavoro straordinario è stato riconosciuto per il personale adibito in via continuativa all’espletamento di detta attività, ossia al personale turnista dell’esercizio (cfr. al riguardo Cass., lav., 27 maggio 1996, n. 5935; 25 agosto 1997, n. 7966, in punto di computo ex lege 29 maggio 1982, n. 297, dello straordinario fisso). Del pari le indennità di trasferta, di diaria ridotta e di pernottamento sono state considerate ricomprensibili nella base di calcolo relativamente alle particolari figure professionali (personale viaggiante e dei lavori di linea) per il quale le attività retribuite con dette voci hanno il carattere della regolarità e della continuità (cfr., per le indennità di trasferta, Cass. 6 febbraio 1990, n. 825). Analoghe considerazioni devono svolgersi per le altre indennità il cui computo è stato riconosciuto dal primo giudice, corrisposte con i citati caratteri della continuità e della obbligatorietà.

In ogni caso, e per completezza di esposizione, le indennità indicate dagli appellanti e da computare ai fini del trattamento di fine rapporto sono tutte successiva all’anno 1991, anno in cui è stato incardinato il giudizio innanzi il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, cosicché quel giudice, in assenza di una domanda integrativa debitamente notificata, non aveva alcun obbligo di prenderle in considerazione.

Il ricorso va pertanto respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello in epigrafe indicato.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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