Cons. Stato Sez. VI, Sent., 17-01-2011, n. 250 Istruzione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ciascuna delle sentenze indicate in epigrafe il TAR Puglia – Sez. Staccata di Lecce, Sezione II ha respinto il ricorso proposto rispettivamente dai docenti di ruolo, A.P. e F.G., A.F., M.P., R.M., attuali intimati, avverso i provvedimenti, comunicati il 21.03.2007, con cui l’Ufficio scolastico regionale per la Puglia di Bari aveva respinto le istanze di tali docenti tendenti ad ottenere il riesame della prova di ammissione al corsoconcorso per dirigenti scolastici nella regione Puglia ex O.M. 22.11.2004, da parte della competente Commissione esaminatrice in diversa composizione.

Il bando per il corsoconcorso prevedeva le seguenti fasi:

selezione per titoli;

concorso di ammissione, articolato in due prove scritte ed una prova orale;

corso di formazione, a cui era ammesso, fra i soggetti che avessero superato le prove di ammissione, un numero di candidati pari al numero dei posti disponibili a livello regionale, maggiorato del 10%;

esame finale e formazione della graduatoria concorsuale valida ai fini della immissione in ruolo.

Durante lo svolgimento del corso di formazione è entrato in vigore l’art. art. 1, comma 619, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), poi modificato dall’art 1, comma 6 sexies, d.l. n.300/2006, convertito nella legge n.17/2007, che, dopo aver stabilito l’incremento dei posti messi a concorso con quelli vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, ha così regolamentato gli adempimenti di nomina dei candidati che avevano preso parte alle prove selettive:

si procede alla nomina "dei candidati del citato concorso, compresi, successivamente alla nomina dei candidati ammessi pleno jure, i candidati in possesso dei prescritti requisiti ammessi con riserva, a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa, che abbiano superato le prove propedeutiche alla fase della formazione con la presentazione da parte degli stessi di una relazione finale ed il rilascio di un attestato definitivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell’esame finale previsto dal bando";- si procede "altresì"alla nomina sui posti vacanti e disponibili come innanzi individuati "degli altri candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano partecipato perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie" condizionatamente alla partecipazione con esito ad un corso intensivo di formazione- le nomine secondo le modalità innanzi disciplinate "sono conferite secondo l’ordine della graduatoria di merito".

Il giudice di I grado ha respinto i ricorsi ritenendo che:

il Legislatore del 2006 ha in pratica suddiviso i candidati in tre diverse fasce, dalle quali dovranno essere attinti i soggetti da nominare nel ruolo della dirigenza scolastica

nella prima fascia sono inseriti i soggetti ammessi pleno iure al corso di formazione, i quali saranno i primi ad essere nominati;

nella seconda fascia i soggetti che (come (i ricorrenti)) sono stati ammessi al corso con riserva, in virtù di provvedimenti cautelari adottati dal G.A. o dalla stessa P.A., i quali saranno destinatari di nomina in caso di esaurimento della prima fascia;

nella terza fascia i soggetti che non erano stati ammessi al corso per non essere rientrati in quella percentuale del 10% di cui si è detto in precedenza. Questi soggetti, che pure avevano superato le prove di ammissione, saranno nominati in caso di ulteriore vacanza di posti, previa frequenza di un corso di formazione da tenersi entro il 31.8.2007…

Peraltro, il meccanismo di cui al comma 619 presuppone il superamento, da parte dei soggetti in questione, delle prove di ammissione al corso di formazione, il che, però,…non presuppone una nuova valutazione delle prove di ammissione (a questo limitato fine, beninteso, una nuova valutazione delle prove essendo invece necessaria nel caso in cui trovassero accoglimento anche nel merito i ricorsi proposti avverso la valutazione negativa delle prove di ammissione).

Che il superamento delle "…prove d’esame propedeutiche alla fase di formazione…" (condizione richiesta per la nomina dei candidati della seconda fascia) non sia connesso ad una nuova valutazione delle prove d’esame risulta sia dal fatto che la nuova valutazione consegue all’esito positivo della procedura giudiziaria e comporta l’ascrizione del soggetto alla prima fascia, sia dalla circostanza che, in base alle modifiche introdotte dalla Finanziaria per il 2007, il superamento delle prove d’esame propedeutiche alla formazione avviene (nei confronti dei soggetti ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa e quindi iscritti nella seconda fascia) con la produzione di una relazione finale e il rilascio da parte del direttore del corso di un attestato positivo.

La relazione finale e l’attestato positivo rilasciato dal direttore del corso comportano il superamento delle prove d’esame propedeutiche alla fase della formazione."

Sulla base di tali sentenze, con provvedimento del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Puglia, i ricorrenti originari erano stati inseriti nella seconda fascia della graduatoria.

Gli attuali ricorrenti, risultati idonei alle prove di ammissione, lamentano di essere stati superati nella graduatoria dai professori A.P., F.G., A.F., M.P., R.M., i quali, pur essendo collocati, con riserva, in posizione deteriore nella graduatoria di merito e non essendo stati ammessi originariamente al corsoconcorso, li avevano sopravanzati nella graduatoria definitiva attraverso un inserimento"a pettine". I ricorrenti lamentano l’erronea interpretazione e applicazione dell’articolo 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sulla quale sono fondate le sentenze impugnate, sollevando, in subordine, eccezione di illegittimità costituzionale di tale disposizione.

Le parti private e il Ministero intimati, costituitisi, deducono preliminarmente l’inammissibilità degli appelli, in quanto le sentenze impugnate, essendo di rigetto, avevano lasciato inalterato il precedente assetto dei rapporti, che era stato modificato non da tali sentenze, ma dal provvedimento del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Puglia, peraltro impugnato dagli attuali ricorrenti.

Motivi della decisione

IL Collegio ritiene che i ricorsi in opposizione in epigrafe, che sono soggettivamente in parte connessi e pongono identiche questioni, devono essere riuniti.

Il Collegio ritiene che tali ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili per difetto di interesse e che, conseguentemente, ogni ulteriore questione posta debba restare assorbita.

La dedotta lesione, lamentata con i ricorsi innanzi a questo giudice, è stata, infatti, prodotta dal provvedimento dell’Autorità scolastica n.6037, in data 23 luglio 2007, e non dalle sentenze impugnate. Tali sentenze, in quanto di rigetto, hanno lasciato inalterato l’assetto dei rapporti e non avevano alcun effetto conformativo o vincolante per l’Amministrazione. Nessuna conseguenza avrebbe sul provvedimento dell’Autorità scolastica un annullamento o una riforma delle sentenze impugnate nel senso chiesto dai ricorrenti. Infatti, nessun rapporto di vincolo o di conformazione con tali sentenze esisteva per la pubblica Amministrazione. Il provvedimento n.6037, in data 23 luglio 2007, del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Puglia, va, cioè, considerato (è stato) adottato nell’esercizio di un potere autonomo della Amministrazione.

Ricorrono i presupposti per la integrale compensazione delle spese anche per questo grado di giudizio.

P.Q.M.

IL Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione VI, definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, riunitili, li dichiara inammissibili.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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