Cons. Stato Sez. VI, Sent., 17-01-2011, n. 249 Mansioni e funzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, rubricato al n. 7490/2005, il sig. G.G., dipendente della Banca d’Italia, chiedeva l’accertamento del demansionamento, con conseguente depapeuramento del proprio bagaglio professionale, subito a seguito del comportamento del datore di lavoro, e la condanna del medesimo al pagamento, a titolo risarcitorio, di una quota pari al 30% della retribuzione globale di fatto per il periodo dal settembre 1995 al novembre 2004 e, per il periodo successivo e con decorrenza dal dicembre 2004, di una quota pari al 50% della retribuzione globale di fatto.

Egli sosteneva:

– di essere stato assunto in Banca d’Italia con decorrenza dal 1° maggio 1976, dapprima come aiuto disegnatore, per poi conseguire diversi e successivi inquadramenti professionali;

– che nel corso della carriera veniva incaricato di molteplici e variegate attività, che contribuivano alla propria crescita professionale, incarichi tutti analiticamente indicati, fino all’anno 1993;

– che da tale anno, conseguentemente ad un nuovo assetto organizzativo radicalmente innovato e modificato, che prevedeva la presenza di altri architetti funzionari, la sua funzione veniva ridimensionata;

– che la detta riduzione veniva ad aggravarsi nel periodo successivo, ed in specie dall’anno 2000 all’anno 2003, momento in cui il ricorrente veniva incaricato unicamente di microprogettazioni di piccoli interventi, e che dal 2004 nemmeno tale minima attività gli veniva affidata;

– che in conseguenza del comportamento lesivo della pubblica amministrazione, il ricorrente era costretto a ricorrere all’ausilio medico, risultando affetto da sindrome ansioso depressiva reattiva alla situazione lavorativa.

Formulava quindi le sopra riportate conclusioni.

Con la sentenza in epigrafe, n.764/2007), il Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, Sezione I, respingeva il ricorso.

2. Avverso la predetta sentenza insorge il sig. G.G., contestando le argomentazioni che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l’accoglimento del ricorso di primo grado.

Si è costituita in giudizio la Banca d’Italia, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 250 in data 8 luglio 2010, è stata integrata la documentazione agli atti.

L’appellante ha quindi depositato ulteriore memoria.

La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 30 novembre 2010.

3. L’appellante, dipendente della Banca d’Italia in possesso di diploma di geometra, assunto come disegnatore e successivamente inquadrato in diverse qualifiche, sempre attinenti l’esercizio delle attività proprie del geometra, sostiene che a partire dall’anno 1996 sarebbe stato adibito a mansioni inferiori a quelle proprie della qualifica; a partire dall’anno 2004 non gli sarebbe stata affidata alcuna mansione, rimanendo sostanzialmente inoperoso.

Egli afferma che il demansionamento subito gli avrebbe provocato un danno, del quale chiede il risarcimento.

La Sezione – con l’ordinanza istruttoria di cui al punto 2 che precede – ha disposto accertamenti, in ordine alle mansioni svolte dall’appellante nel periodo indicato.

4. Sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata, l’appello deve essere respinto.

Quanto al periodo precedente l’anno 2004, deve essere rilevato come l’istruttoria abbia confermato l’esattezza dell’affermazione della Banca appellata, secondo la quale le attività svolte rientrano nel profilo professionale nel quale è inquadrato l’appellante.

Quest’ultimo lamenta di essere stato adibito ad attività di "microprogettazione", ma al riguardo osserva la Sezione che rientra nella sfera discrezionale dell’Amministrazione la scelta dei compiti da affidare a ciascun dipendente, nell’ambito delle competenze di ognuno, e l’appellante non ha dimostrato la violazione di tale principio.

Quanto al periodo successivo al 2004, anche se risulta che l’appellante non è stato adibito ad attività autonoma di progettazione, e che la banca appellante ha affidato incarichi di tale contenuto a geometri liberi professionisti, risulta altresì che egli peraltro è stato inserito nell’ambito di gruppi di lavoro, ed impegnato nel controllo dell’attività di progettazione svolta dai professionisti esterni.

Sulla base degli elementi raccolti, rileva il Collegio che – tenuto anche conto dell’ordinamento di settore – non emerge che l’appellante sia stato adibito a compiti propri di qualifiche diverse da quella nella quale egli è stato inquadrato.

Certamente non risulterebbe determinante, a tale scopo, la prova testimoniale oggetto dell’istanza formulata con la memoria depositata in vista dell’udienza di trattazione dell’appello, avente ad oggetto circostanze relative alla mancata o insufficiente – secondo l’appellante – assegnazione di incarichi di progettazione, dal momento che già dalla documentazione acquisita risultano elementi tali da indurre a ritenere che l’attività di controllo – affidata all’interessato – risulta riconducibile alla sua qualifica.

In altri termini, non rileva – per ravvisare il lamentato demansionamento – l’evidenziata riduzione delle progettazione affidate, dal momento che l’attività complessivamente svolta non può essere considerata di livello inferiore a quelle proprie della qualifica.

4. L’appello deve, in conclusione, essere respinto.

Le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio, liquidati in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 4332/07, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento, in favore della controparte costituita, di spese ed onorari del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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