Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02-12-2010) 20-01-2011, n. 1810 Attenuanti comuni generiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia ha confermato la pronuncia di colpevolezza di K.S.E. in ordine ai reati: a) di cui all’art. 628 c.p., comma 3, n. 1); b) di cui all’art. 605 c.p.; c) di cui all’art. 609 bis c.p., e art. 609 ter c.p., comma 1, nn 2) e 4); d) di cui all’art. 628 c.p., comma 3;

e) di cui alla L. n. 10 del 1975, art. 4 e art. 61 c.p., n. 2), a lui ascritti per avere nell’arco di poche ore della medesima notte commesso due rapine con la minaccia di un coltello e costretto una delle persone rapinate, B.E., dopo averla privata della libertà personale, con violenza e la minaccia dell’arma, a subire atti sessuali, consistiti in due rapporti completi e due di tipo orale.

Per quanto interessa ai fini del giudizio di legittimità la Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame, con i quali l’appellante aveva chiesto che le attenuanti genetiche, concesse dal giudice di primo grado solo con riferimento ai reati satelliti, previa unificazione di tutti i reati sotto il vincolo della continuazione, venissero ritenute anche per il reato più grave e dichiarate prevalenti sulle aggravanti, con la conseguente riduzione della pena inflitta.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.

Motivi della decisione

Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la sentenza per violazione di legge, nonchè mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In sintesi, si denuncia per violazione di legge la ritenuta concedibilità delle attenuanti generiche solo per alcuni dei reati avvinti dal vincolo della continuazione.

Si sostiene, in contrario, che nel caso del reato continuato occorre procedere ad una valutazione globale dei fatti, ai fini della concessione delle attenuanti generiche, allorchè non emergano circostanze specificamente legate alla singola fattispecie criminosa.

Si censura, poi, la motivazione della sentenza nella parte in cui ha operato una scissione tra le condotte dell’imputato con riferimento agli effetti provocati su di lui dalla assunzione di sostanze stupefacenti, nonchè in ordine alla ritenuta irrilevanza della confessione resa dal R., in quanto riferentesi anche ad un reato per il quale il G.I.P. aveva ritenuto l’insussistenza di sufficienti indizi di colpevolezza.

Il ricorso non è fondato.

La pronuncia delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (sez. un. 24.1.1996 n. 2780, Panigoni e altri, RV 203978), citata dal ricorrente, non impone affatto al giudice di merito di valutare la concedibilità delle attenuanti generiche, nell’ipotesi di reato continuato, sulla base di una valutazione globale del complesso dei fatti in continuazione, ma autorizza solo tale tipo di giudizio, nell’ambito del riconoscimento del più ampio potere discrezionale del giudice in materia, laddove normalmente la valutazione della gravità e, quindi, anche della concedibilità delle attenuanti generiche deve essere effettuata, considerando le caratteristiche dei singoli episodi criminosi legati dal vincolo della continuazione.

Pertanto, non vi è alcun contrasto nell’indirizzo interpretativo di questa Corte sul punto, in quanto la pronuncia citata non confligge con il principio di diritto assolutamente consolidato, secondo il quale i reati avvinti dal vincolo della continuazione conservano la loro piena autonomia in ordine alla valutazione delle circostanze che li caratterizzano, (cfr. sez. 6, 12,6.2007 n. 30154, Bortolotto ed altro, RV 237329; sez. un. 27.11.2008 n. 3286 del 2009, Chiodi, RV 241755).

Correttamente, pertanto, i giudici di merito hanno valutato autonomamente la gravità dei singoli episodi criminosi in ordine alla possibilità di riconoscere in favore dell’imputato le attenuanti generiche.

Inoltre, sul punto della non concedibilità delle attenuanti generiche per il più grave reato di cui al capo c), posto a base della determinazione della pena, la motivazione della sentenza si palesa assolutamente esaustiva ed immune da vizi logici.

In particolare, la sentenza ha valorizzato sul punto la notevole durata dell’azione criminosa, la crudeltà manifestata nei confronti delle vittime con inutile scherno delle parti lese, sicchè in ordine al giudizio di non meritevolezza delle attenuanti generiche vi è una valutazione correttamente ancorata ai criteri indicati nell’art. 133 c.p., che si sottrae al sindacato di legittimità.

Nel resto le censure del ricorrente offeriscono solo alla valutazione da parte dei giudici di merito delle risultanze processuali sui vari punti oggetto di contestazione in fatto e sono, pertanto, inammissibili quali motivi di ricorso per cassazione.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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