Cons. Stato Sez. VI, Sent., 17-01-2011, n. 245 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 59/05 del 7 febbraio 2005 è stato accolto il ricorso proposto dai signori S.A., A.M.C. e B.C. avverso una concessione edilizia (per cambio di destinazione d’uso con opere) rilasciata alle signore P. e M.T.S.. Queste ultime, con atto notificato il 21 marzo 2006, proponevano appello avverso la citata sentenza, contestando l’annullamento, nella medesima disposto, della predetta concessione edilizia.

Con memoria depositata in vista dell’udienza in data odierna, tuttavia, le appellanti comunicavano di non avere più interesse alla decisione, essendo stata nel frattempo rilasciata la concessione edilizia in sanatoria n. 2113 del 17 aprile 2008.

A seguito delle contestazioni delle controparti, tuttavia, con sentenza interlocutoria n. 7294/10 del 5 ottobre 2010 il Collegio disponeva una verifica in ordine all’effettività dell’intervenuta sanatoria dell’intervento di cui trattasi, tramite acquisizione – da parte dell’amministrazione comunale competente – di una documentata relazione, in cui si attestasse l’avvenuto rilascio, o meno, del prescritto titolo abilitativo per tutti gli interventi, oggetto dell’annullata concessione edilizia n. 5527 prot. E.P. n. 374/2002 del 5 giugno 2003, per cambio di destinazione d’uso da ufficio ad autorimessa, con opere parzialmente in sanatoria, sull’area sita in via San Giacomo 4 di Bergamo. Con documentazione depositata il 19 novembre 2010 la Direzione "Territorio e Ambiente" – Divisione Gestione del Territorio del Comune di Bergamo ha attestato come la concessione edilizia annullata si riferisse ad "opere di sopraelevazione di pavimento….sostituzione della controsoffittatura…e di eliminazione di pareti divisorie interne", con precisazione del carattere di tali opere come "funzionali al cambiamento della destinazione d’uso, da ufficio ad autorimessa, come risultante dagli elaborati grafici, debitamente timbrati come parte integrante della concessione stessa". Nella medesima nota (P.G. n. 00109801 – n.374/02 del 9.11.2010) l’Amministrazione comunale precisava anche che con la sanatoria n. 2113 del 17 aprile 2008, rilasciata ex art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326, doveva ritenersi assentito quanto risultante dagli elaborati grafici, a loro volta timbrati come parte integrante del titolo abilitativo rilasciato in via di sanatoria, "e cioè opere di sopraelevazione del pavimento….sostituzione della controsoffittatura con una ignifuga ed eliminazione di pareti divisorie interne". In base ai predetti elaborati grafici, inoltre, arebbe stato verificabile come lo stato di fatto, precedente all’abuso, fosse quello di "ufficio", mentre quello, condonato, conseguente all’abuso stesso sarebbe stato individuabile come "autorimessa", con "oblazione versata… corretta in relazione alla richiesta".

Tenuto conto di quanto sopra, non resta al Collegio che dare atto dell’improcedibilità dell’appello, per sopravvenuta carenza di interesse, avendo le appellanti – con ogni evidenza – conseguito in via di sanatoria il titolo abilitativo, annullato con la sentenza appellata; quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio stesso ne ritiene equa la compensazione, tenuto conto della peculiarità della vicenda sottoposta a giudizio, la cui soluzione è riconducibile alla sopravvenienza di normativa a carattere eccezionale.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso in appello specificato in epigrafe; compensa le spese giudiziali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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