Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02-12-2010) 20-01-2011, n. 1808

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Gup presso il Tribunale di Modena, con sentenza del 11/10/99, resa a seguito di rito abbreviato, dichiarava B.L. colpevole del reato di cui all’art. 81 cpv. c.p., e art. 609 quater c.p., commi 1 e u.c., art. 609 septies c.p., comma 4, n. 1, e comma 5, per avere compiuto atti sessuali in pregiudizio della minore M. D. (nata il (OMISSIS)) dal (OMISSIS), e lo condannava alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione, con interdizione perpetua dagli uffici inerenti la tutela e la curatela;

al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, con assegnazione in favore della stessa p.c. di una provvisionale, immediatamente esecutiva di lire tremilioni; con condanna, altresì alla rifusione in favore della medesima delle spese processuali. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 22/1/2010 ha rigettato l’appello avanzato nell’interesse del prevenuto.

Propone ricorso per cassazione la difesa del B. con i seguenti motivi:

– la sentenza di appello è caduta in una palese e rilevante contraddizione nel motivare ilo rifiuto del motivo di appello, con cui si invocava la concessione della diminuente del vizio parziale di mente;

– il primo giudice, di poi, non ha indicato il percorso sanzionatorio e in entrambe le sentenze manca la motivazione sulle ragioni per le quali il reato ascritto al prevenuto prospettava un grado di gravità superiore a quello che la sanzione prevede in assenza di aspetti di una minore gravità.

Motivi della decisione

Preliminarmente si rileva che la difesa del ricorrente ha inoltrato in atti certificato attestante il decesso dell’imputato B. L., avvenuto il (OMISSIS).

Ne consegue che la sentenza assoggettata ad impugnazione deve essere annullata senza rinvio, in quanto il reato è estinto per morte del reo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte dell’imputato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *