Cons. Stato Sez. VI, Sent., 17-01-2011, n. 244 Invalidità dell’atto; Direttori didattici Licei artistici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con sentenza del Tribunale amministrativo regionale per L’Abruzzo, L’Aquila, n. 479/2005 del 20 giugno 2005 (che non risulta notificata) venivano respinti cinque ricorsi, proposti a seguito dell’accoglimento del ricorso gerarchico, presentato dal prof. D.T.G. avverso l’incarico di presidenza del Liceo Artistico di Teramo conferito al prof. G.D.G. (attuale appellante) per l’anno scolastico 1996/1997; il medesimo ricorrente impugnava, altresì, il conferimento di altro incarico di Presidenza al prof. L.V., nonché (per illegittimità derivata) le successive graduatorie definitive degli incarichi di presidenza per gli anni scolastici 1997/1998 e 1998/1999.

Nella sentenza si confermava, in primo luogo, la legittimità della determinazione assunta dall’Amministrazione in sede di ricorso gerarchico, con accoglimento della tesi nel medesimo prospettata, secondo cui il prof. D.G., laureato in chimica industriale e docente di tecnologia ceramica, non avrebbe potuto accedere alla presidenza di un liceo artistico, non appartenendo al ruolo degli insegnanti ammessi ad insegnare in tale sede. A norma degli articoli 408 e 412 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, infatti, per gli incarichi di presidenza sarebbero richiesti gli stessi titoli validi per le nomine ed il titolo posseduto dal ricorrente – riconducibile alla classe di concorso 66/A – sarebbe stato spendibile per la nomina a Preside degli istituti d’arte, ma non anche dei licei artistici, per i quali detta classe di concorso non risulta prevista.

La graduatoria unica, prevista dall’art. 2 dell’O.M. n. 34/1996 per i licei artistici e gli istituti d’arte, avrebbe pertanto comportato la possibilità per i docenti di scegliere, all’atto del conferimento di una presidenza, l’una o l’altra istituzione, ma solo ove titolari di cattedre, appartenenti a classi di concorso comuni ad entrambi i corsi di studio.

Nella situazione in esame il ricorrente – avendo optato per la presidenza di un liceo artistico, al quale per le ragioni anzidette non avrebbe potuto aspirare – sarebbe stato dunque destinatario di un legittimo annullamento della propria nomina, né avrebbe potuto a sua volta richiedere l’annullamento dell’altra nomina (presidenza dell’istituto tecnico industriale di Giulianova), nel frattempo regolarmente conferita ad un altro (prof. V.).

Avverso la predetta sentenza veniva proposto l’atto di appello in esame, notificato in data 11 marzo 2006, nel quale si prospettavano censure di errata interpretazione ed applicazione dei principi e delle norme in tema di annullamento, errata valutazione della situazione di fatto e di diritto conseguente all’annullamento, violazione o falsa applicazione della normativa di riferimento, omessa pronuncia sui motivi di censura, travisamento, illogicità, nonché insufficienza e difetto di motivazione, tenuto conto della necessità che l’Amministrazione – dopo l’annullamento dell’incarico di presidenza del ricorrente – riesaminasse "in toto la preesistente situazione", in base ai principi di "affidamento, imparzialità e buon andamento". La medesima Amministrazione, infatti, aveva consentito al docente in questione – che precedeva in graduatoria il prof. Guerrieri – di optare liberamente fra la presidenza del liceo artistico e quella dell’istituto tecnico industriale, per trovarsi poi escluso da ogni possibilità (per quanto riguarda la seconda opzione – quella per l’istituto tecnico industriale – a favore di un soggetto in precedenza neppure incluso in graduatoria, ma nominato in base alla normativa che prevede la possibilità di conferire l’incarico di presidenza ad un docente di ruolo della scuola, in caso di graduatoria provinciale non compilata o esaurita).

Nella situazione conseguente all’accoglimento del ricorso gerarchico del prof. Guerrieri, pertanto, l’Ufficio scolastico competente avrebbe dovuto annullare la nomina del prof. V., avendo l’annullamento intervenuto ripristinato la situazione delle nomine alla data del 30 agosto 1996, con priorità di posizione – ai fini dell’assegnazione della presidenza dell’istituto tecnico industriale – del prof. D.G., "primo ed unico concorrente della graduatoria, non potendo… ricadere su costui errori commessi dall’Amministrazione".

Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che l’appello non possa trovare accoglimento, tenuto conto dei principi affermati dalla giurisprudenza in tema di limiti della retroattività, nonché di effetto caducante dell’annullamento dei provvedimenti amministrativi.

L’attuale appellante, infatti, non contesta più sostanzialmente la legittimità dell’annullamento della propria nomina a Preside di un liceo artistico (nomina per la quale non sussistevano i requisiti prescritti, nei termini in precedenza illustrati), ma ritiene che dalla retroattività di tale annullamento derivasse la possibilità per il medesimo di reiterare la scelta, in precedenza effettuata contra legem. Vanno però ricordati a tale riguardo i limiti della retroattività, come generalmente riconosciuti, in rapporto all’intangibilità dei diritti soggettivi di terzi in buona fede, nonché all’avvenuta sopravvenienza di circostanze non più reversibili (principio sintetizzato nella locuzione: factum infectum fieri nequit). Per giurisprudenza consolidata, inoltre, in presenza di vizi accertati dell’atto presupposto, deve distinguersi fra invalidità ad effetto caducante ed invalidità ad effetto viziante, solo per la prima ammettendosi che l’annullamento dell’atto presupposto si estenda automaticamente a quello consequenziale, anche ove quest’ultimo non sia stato tempestivamente impugnato; quanto alla concreta individuazione della predetta tipologia di effetti, è pacifico che si debba valutare l’intensità del rapporto di consequenzialità, con riconoscimento dell’effetto caducante solo ove tale rapporto sia immediato, diretto e necessario, nel senso che l’atto successivo si ponga, nell’ambito della stessa sequenza procedimentale, come inevitabile conseguenza di quello anteriore, senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, con particolare riguardo al coinvolgimento di soggetti terzi (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. Stato, V, 25 novembre 2010, n. 8243; Cons. Stato, VI, 23 dicembre 2008, n. 6520).

Nella situazione in esame una nomina illegittima (incarico di presidenza del liceo artistico di Teramo, disposto con decreto n. 20415 del 30 agosto 1996 e successivamente annullato), ha dato luogo a conseguenze non più reversibili: esaurimento della graduatoria in cui era inserito il potenziale avente titolo per una posizione alternativa e individuazione di altro soggetto per l’assegnazione di quest’ultima (presidenza dell’istituto tecnico industriale di Giulianova). Detta assegnazione – avvenuta con decreto n. 20540 del 2 settembre 1996 – è stata contestata dall’attuale appellante con ricorso notificato il 18 dicembre 1996; non appare di particolare rilievo, comunque, la valutazione della tempestività, sotto il profilo in questione, dell’originario gravame, in quanto nessun vizio proprio della nomina del prof. V. risulta prospettato nella presente sede di appello, in cui si controverte piuttosto di un asserito effetto caducante (e ripristinatorio dello status quo ante) dell’annullamento del citato decreto n. 20415/96. Tale effetto non può tuttavia essere riconosciuto, ponendosi la nomina del prof. D.G. a preside del liceo artistico di Teramo come mero presupposto di fatto, in rapporto alla successiva assegnazione della presidenza dell’istituto tecnico industriale di Giulianova: assegnazione, quest’ultima, avvenuta regolarmente, in base alle norme al momento applicabili e con coinvolgimento di un soggetto terzo, che ha acquisito i diritti propri dello status assegnato. In base ai principi in precedenza enunciati, pertanto, l’annullamento della nomina del prof. D.G. non poteva produrre effetti caducanti in rapporto alla nomina del prof. V., né i fatti storici intervenuti potevano risultare tamquam non essent, sia in rapporto all’opzione, a suo tempo illegittimamente esercitata, sia in rapporto ai punteggi, in seguito non conseguiti per omesso svolgimento dell’incarico di presidenza.

L’obbligo, che l’Amministrazione avrebbe disatteso, di assicurare una corretta fase di scorrimento della graduatoria e di legittima assegnazione delle presidenze poteva pertanto, in tale contesto, dare luogo soltanto a pretese risarcitorie (di cui non risulta invece che sia stata fatta questione) per perdita di chance.

In base alle considerazioni svolte, in conclusione, il Collegio ritiene che l’appello debba essere respinto. Quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio stesso ravvisa giusti motivi per disporne la compensazione, tenuto conto dei profili sostanziali della vicenda sottoposta a giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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