Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-02-2011, n. 3229

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 12/7/07 la Corte d’Appello di Potenza – sezione lavoro rigettò l’impugnazione proposta il 31/10/05 da G.M. C. avverso la sentenza emessa il 10/3/05 dal giudice del lavoro del Tribunale di Matera, con la quale le era stata respinta la domanda del 14/4/00 diretta al conseguimento della pensione o dell’assegno di invalidità di cui alla L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13 per accertata mancanza del requisito sanitario, ritenendo che difettava, invece, la prova della sussistenza dei requisiti socio – economici richiesti dalla predetta normativa per l’accesso ai benefici di cui trattasi, vale a dire il requisito reddituale e quello della incollocazione, essendo stati tardivamente prodotti in giudizio i relativi documenti, per cui confermò la sentenza gravata, seppur sulla base della diversa motivazione appena spiegata.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la G. affidando l’impugnazione a tre motivi di censura. Resiste con controricorso l’Inps.

Motivi della decisione

1. Col primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 416 e 437 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), sostenendo che nella sentenza impugnata, contrariamente alle regole previste da tali norme codicistiche sulle preclusioni processuali, non si era tenuto conto del fatto che in primo grado l’Inps non aveva eccepito affatto l’insussistenza del requisito socio – economico e che era da considerare tardivo il rilievo dal medesimo ente svolto al riguardo solo in secondo grado. Il motivo è infondato.

Invero, è agevole osservare che, dovendosi fornire, da parte della ricorrente, la prova della sussistenza di un elemento costitutivo della pretesa prestazione, vale a dire il requisito socio – economico concorrente per legge al pari di quello sanitario al riconoscimento delle prestazioni di invalidità in esame, era suo preciso onere farsi carico di dimostrare che lo stesso era stato già allegato col ricorso introduttivo del giudizio, in quanto in mancanza di una tale allegazione nemmeno poteva sorgere in capo all’Inps l’onere di contestarlo. Al riguardo le sezioni unite della suprema Corte hanno, infatti, chiarito che "nel processo del lavoro, le parti concorrono a delineare la materia controversa, di talchè la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto rende inutile provare il fatto stesso perchè lo rende incontroverso, mentre la mancata contestazione dei fatti dedotti in esclusiva funzione probatoria opera unicamente sulla formulazione del convincimento del giudice.

Tuttavia, intanto la mancata contestazione da parte del convenuto può avere le conseguenze ora specificate, in quanto i dati fattuali, interessanti sotto diversi profili la domanda attrice, siano tutti esplicitati in modo esaustivo in ricorso (o perchè fondativi del diritto fatto valere in giudizio o perchè rivolti a introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria), non potendo, il convenuto, contestare ciò che non è stato detto, anche perchè il rito del lavoro si caratterizza per una circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, donde l’impossibilità di contestare o richiedere prova – oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito – su fatti non allegati nonchè su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo".

(Cass. Sez. un. n. 11353 del 17/06/2004).

Ne consegue che non è pertinente al "thema decidendum" il quesito attraverso il quale la ricorrente tende a porre in risalto il principio del divieto di eccezioni nuove in appello, atteso che un tale quesito trascura il problema reale che nella fattispecie è rappresentato, come già spiegato in precedenza, dalla mancanza di prova dell’allegazione della sussistenza del requisito in esame fin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado, solo in presenza della quale sarebbe sorta in capo all’ente convenuto l’onere di contestazione con la memoria costitutiva.

2. Col secondo motivo la ricorrente deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) in ordine alla prova dei cosiddetti requisiti amministrativi. In pratica, la G. solleva il dubbio circa il fatto che la decisione presa dalla Corte territoriale in merito alla rilevata tardività della produzione documentale reddituale possa essere dipesa da una erronea convinzione dello stesso collegio giudicante, vale a dire il convincimento che la documentazione rilevante ai fini di causa fosse quella prodotta in secondo grado ad integrazione di quella già esistente negli atti del fascicolo di parte di primo grado.

Anche tale motivo è infondato, essendo agevole osservare che il giudice d’appello è assolutamente chiaro nell’evidenziare la tardività della produzione documentale inerente il concorrente requisito socioeconomico con specifico riferimento ai documenti prodotti dalla ricorrente in entrambi i gradi del giudizio, senza cenno alcuno a presunti vizi di incompletezza dei soli documenti introdotti in giudizio a titolo esclusivamente integrativo.

In ogni caso, in aperta violazione del principio dell’autosufficienza posto a presidio del giudizio di legittimità, la difesa della ricorrente non specifica in cosa realmente consistette la suddetta documentazione integrativa, quando e in quale occasione processuale la stessa venne prodotta e in quale punto degli atti del procedimento fu inserita.

3. Con l’ultimo motivo la G. deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) in ordine al requisito sanitario, dolendosi del fatto che tale specifico aspetto della domanda, valutato dal primo giudice, non venne affatto esaminato dalla Corte d’appello.

Anche tale motivo è infondato.

Anzitutto, non è vero che la Corte omise completamente la motivazione in ordine al requisito sanitario, posto che lo dichiarò semplicemente assorbito dalla decisione formatasi sulla rilevata insussistenza del concorrente requisito socio – economico, decisione, quest’ultima, perfettamente logica e consequenziale alla luce della riscontrata mancanza di prova di quest’ultimo elemento costitutivo del diritto in esame.

Quanto alle critiche mosse alla relazione del consulente d’ufficio, che fu posta a base della decisione di rigetto di primo grado con argomentazioni assolutamente congrue, si rileva che le stesse sono inammissibili, sia perchè introducono istanze di rivisitazione del merito dell’aspetto sanitario che non possono essere esaminate nella presente sede di legittimità, sia perchè si rivelano del tutto inconferenti al tema della decisione oggi impugnata, che si basa, invece, sulla accertata mancanza di prova del concorrente requisito socioeconomico, la cui assenza, in quanto incidente su un elemento costitutivo del relativo diritto, rende del tutto superflua ogni considerazione sul requisito sanitario che da solo, quand’anche fosse dimostrato, non potrebbe mai condurre ad un accoglimento della domanda.

Si impone, quindi, il rigetto del ricorso.

Nessuna statuizione va adottata sulle spese del presente giudizio non essendovi stata costituzione dell’ente previdenziale intimato.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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