Cons. Stato Sez. VI, Sent., 17-01-2011, n. 239 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso al Tribunale amministrativo della Lombardia, sede di Brescia, il sig. A.B. impugnava il decreto n. 2711/500/173 in data 30 ottobre 2002 con il quale il Direttore della Direzione centrale degli affari generali del Ministero dell’interno lo aveva escluso dal concorso per titoli a centosettantatre posti di vigile del fuoco dichiarandolo inidoneo per deficit della funzione visiva unitamente agli atti presupposti tra i quali, segnatamente, l’atto della commissione sanitaria esaminatrice.

Sosteneva l’erroneità dell’accertamento, chiedendo quindi l’annullamento del provvedimento impugnato.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo della Lombardia, sede di Brescia, accoglieva il ricorso, annullando il provvedimento impugnato.

Avverso la predetta sentenza insorge il Ministero dell’interno in persona del Ministro in carica contestando le argomentazioni che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma ed il rigetto del ricorso di primo grado, previa sospensione.

Con ordinanza n. 5635 in data 22 novembre 2005 è stata respinta l’istanza cautelare.

Si è costituito in giudizio il sig. A.B. chiedendo il rigetto dell’appello.

La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 17 dicembre 2010.

L’appello è infondato.

E’ pacifico in causa che l’odierno appellato oggi gode di un visus pienamente compatibile con l’arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; egli inoltre ha dimostrato di possedere analogo visus da data anteriore quella della visita.

La sentenza di primo grado deve quindi essere condivisa, nella parte in cui accerta l’insufficienza dell’istruttoria condotta dall’Amministrazione.

Quest’ultima sostiene che l’appellato ha subito un intervento di correzione del visus ma la circostanza rileverebbe solo se fosse dimostrato che l’appellato vi si è sottoposto dopo l’esito negativo della visita per l’arruolamento, ma non è stato possibile accertare la data di tale operazione.

L’appello deve, in conclusione, essere respinto.

Le spese devono essere integralmente compensate fra le parti costituite.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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