Cons. Stato Sez. VI, Sent., 17-01-2011, n. 237 Concorsi per titoli; Albi professionali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1). Con ricorso proposto avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Campania i sig.ri M.D.G. e G.D. impugnavano, unitamente ad altro litisconsorte, le determinazioni del Rettore dell’ Università degli studi di Napoli Federico II in data 5 novembre 2002 aventi ad oggetto il diniego di ammissione all’ esame di Stato per l’ abilitazione alla professione di dottore agronomo e di dottore forestale (sezione A).

A sostegno della pronunzia negativa era fatto richiamo alla circolare n. 2126 del 28 maggio 2002, con la quale il Ministero dell’ istruzione dell’ università e della ricerca, nel fornire chiarimenti in merito all’ applicazione della nuova normativa in materia di esami di Stato di cui al d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, aveva precisato che, per coloro che fossero in possesso di titoli rilasciati secondo l’ ordinamento previgente, costituiscono requisito per l’ ammissione soltanto quei titoli che già davano accesso alle professioni restando tuttora gli unici validi per sostenere l’ esame di Stato.

Era in conseguenza precisato nel provvedimento rettorale;

– che la laurea in Biotecnologie – indirizzo agrario e vegetale, conseguita dagli istanti secondo l’ ordinamento previgente a quello vigente disciplinato dal d.m. 28 novembre 2000, non ha dato mai accesso all’ esame di Stato per l’ abilitazione alla professione di dottore agronomo e di dottore forestale, non essendo riconducibile fra quelle indicate all’ art. 1 del decreto del Ministro dell’ università e della ricerca scientifica n. 158 del 21 marzo 1997;

– che detta laurea, inoltre è diversa da quelle appartenenti alle lauree specialistiche 7/S del nuovo ordinamento di cui al menzionato d.m. 28 novembre 2000, che costituiscono, invece, titolo per la partecipazione all’ esame di Stato.

Avverso gli atti ostativi alla partecipazione all’ esame abilitante il sig.ri D.G. e D. deducevano motivi di violazione dell’ art. 8 del d.P.R. n. 328 del 2001; dell’ art. 3 della Costituzione, nonché di eccesso di potere per inosservanza della circolare del Ministero dell’ istruzione dell’ università e della ricerca n. 2126 del 20 febbraio 2003.

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il Tribunale regionale respingeva il ricorso.

Il giudice assegnava, in particolare, valore tassativo all’ identificazione dei titoli di studio utili all’ ammissione all’esame di Stato per l’ iscrizione nella sezione A dell’albo professionale dell’ ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali – quali identificati nell’ art. 12 del d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 – e riconosceva l’ inapplicabilità della norma di salvaguardia del valore dei titoli di studio conseguiti in base all’ ordinamento dei corsi universitari anteriore alla riforma introdotta dall’ art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, non essendo la laurea in Biotecnologie – indirizzo agrario e vegetale contemplata nel previgente d.m. 21 marzo 1997, n. 158, di approvazione del regolamento sui requisiti e sullo svolgimento degli esami per l’ esercizio delle professione in questione.

Avverso della sentenza hanno proposto appello i sig.ri D.G. e D. ed hanno contrastato le conclusioni del Tribunale regionale insistendo per l’ accoglimento del ricorso di prime cure in riforma della decisone impugnata.

Il Ministero dell’ istruzione del’ università e della ricerca e l’ Università degli studi di Napoli Federico II si sono costituiti in resistenza.

2). Il giudice territoriale ha respinto il ricorso con un approccio strettamente nominalistico quanto alla selezione dei titoli di studi utili per la partecipazione al concorso all’ esame di Stato per l’ abilitazione alla professione di dottore agronomo e di dottore forestale (sezione A) sulla base degli atti ricognitivi emanati in vigenza del precedente ordinamento degli studi universitari (d.m. 21 marzo 1997, n. 158) e dopo i provvedimenti adottati nel quadro del d.m. 3 novembre 1999 di riforma dei corsi di studio (art. 12 del d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328).

La questione presenta tuttavia aspetti di peculiarità poiché il titolo di laurea in Biotecnologie – indirizzo agrario e vegetale, posseduto dai ricorrenti, è stato istituito dopo l’ entrata in vigore del d.P.R. n. 158 del 1997 e non poteva, quindi, essere inserito fra quelli riconosciuti validi dal predetto decreto ai fini dell’ ammissione alla sessione di abilitazione alla professione di dottore agronomo e dottore forestale. Esso non è stato in prosieguo incluso fra i nuovi corsi di laurea dopo la riforma per cicli di primo (triennale) e di secondo livello (quinquennale), con la conseguenza che non ha formato oggetto di ricognizione agli effetti del d.P.R. n. 328 del 2001 che ha, tra l’ altro, regolamentato ex novo la modalità di accesso all’ albo professionale dell’ ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali.

Con il provvedimento che si impugna, l’ Università intimata ha negato l’ ammissione all’ esame di Stato sul rilievo che la laurea in Biotecnologie – indirizzo agrario e vegetale non è compresa fra quelle prese in considerazione, ai fini dell’ ammissione dell’ esame di Stato, dall’ art. 12 del d.P.R. n. 328 del 2001, né costituisce titolo valido agli effetti predetti in base all’ ordinamento previgente cui fa riferimento, con norma di salvaguardia del valore legale, l’ art. 8 del d.P.R. citato.

Rileva, inoltre, l’ Università che la laurea si presenta sostanzialmente diversa da quelle appartenenti alla classe delle lauree specialistiche 7/S del nuovo ordinamento di cui al d.m. 28 novembre 2000.

Quanto a tale ultima affermazione i ricorrenti correttamente oppongono l’ insufficienza e l’ apoditticità della motivazione che, nell’ affrontare i contenuti ed il livello formativo del corso, non esterna le ragioni ostative all’ equipollenza della laurea in Biotecnologie – indirizzo agrario e vegetale con la laurea in biotecnologie agrarie, classe 7/S, che l’ art. 12 del d.P.R. n. 328 del 2001 include fra i titoli che consentono l’ iscrizione all’albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali; ciò anche alla luce del d.m. 21 agosto 2004 che omologa a tutti gli effetti le due lauree ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

In merito alla nozione di equipollenza dei titoli di studio ai fini dell’ integrazione dei requisiti per l’ ammissione ai concorsi pubblici e ad altre procedure idoneative, a fronte di un quadro ordinamentale degli studi universitari in progressivo trasformazione, con implementazione delle tipologie dei corsi e del diverso grado di specializzazione dei titoli rilasciati a conclusione degli stessi, la stessa giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità di verifica, in sede amministrativa, dell’ equipollenza dei titoli, sulla base del loro contenuto e a valore formativo (cfr. Cons. Stato, II, n. 2669 del 15 dicembre 2004.

In ordine a detti profili difetta negli atti gravati ogni puntuale disamina e motivata verifica da parte dell’ Università, sulla scorta dei piani di studio e delle materie curriculari.

In contrario alle conclusioni cui è pervenuta l’ Amministrazione milita, invece, il d.m. 5 maggio 2004 che, nella tabella di equiparazione dei diplomi di laurea (DL) di cui agli ordinamenti ancora non riformulati ai sensi del d.m. n. 509 del 1999 alle classi delle lauree specialistiche (LS) di cui al d.m. 28 novembre 2000 e al d.m. 12 aprile 2001 riconosce la laurea in Biotecnologie – indirizzo agrario e vegetale equivalente alla classe di laurea specialistica 7/S. Tale ultima laurea specialistica 7/S in Biotecnologia agrarie è contemplata fra i titoli di studio utili per l’ ammissione all’ esame di Stato per la sezione A dell’ albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali e, pertanto, in virtù della dichiarata equipollenza al titolo di studio posseduto dagli odierni appellanti, viene a configurarsi illegittimo il diniego di ammissione alla sessione di esami per l’ iscrizione all’ albo predetto.

L’ appello va quindi accolto e, per l’ effetto, in riforma della sentenza gravata, va accolto il ricorso di primo grado e vanno annullati i provvedimenti con essi impugnati, restando assorbiti i motivi di impugnativa non esaminati.

In relazione ai profili della controversia spese ed onorari del giudizio possono essere compensati fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’ effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla gli provvedimenti con esso impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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