Cass. civ. Sez. III, Sent., 10-02-2011, n. 3226 Opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A seguito di decreto ingiuntivo di pagamento dell’importo di Euro 4.486,98 in favore della Soc. WSI Sylvan Learning System (ex Soc. SDH Italia) in forza di contratto stipulato in data 23.3.2000 avente ad oggetto la fornitura di un corso di inglese, proponeva opposizione la Soc. Forma Architettura d’Interni ed il Tribunale i Roma con sentenza 31.5.2004 respingeva l’opposizione.

Avverso tale sentenza la società soccombente proponeva impugnazione e con sentenza 25.9 – 20.11.2007 la Corte d’Appello di Roma respingeva l’appello e condannava l’appellante a rimborsare le spese di lite.

Ricorre per Cassazione la Soc. Forma Architettura d’Interni con quattro motivi.

Resiste l’intimata con controricorso.

Deposita memoria la ricorrente.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente, deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 c.c. dell’art. 2697 c.c. e artt. 112 e 115 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3; omessa insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Con il secondo motivo la ricorrente, deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in ordine all’omessa pronuncia sull’istanza di ammissione per interpello e per testi sulle prove chieste dalla ricorrente nella citazione, reiterate ex art. 184 c.p.c., nella precisazione delle conclusioni in prime cure e nel gravame di merito, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Con il terzo motivo la ricorrente, deduce omessa motivazione in ordine alle istanze istruttorie ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Con il quarto motivo la ricorrente, deducendo contraddittoria motivazione circa il mancato pagamento del saldo a cui viene attribuito il significato di inadempimento con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5.

I quattro connessi motivi del ricorso (illustrati anche con memoria) vanno trattati congiuntamente.

Con i predetti motivi – con i quali si addebita, sotto vari profili, alla Corte territoriale, di avere errato nell’escludere l’inadempimento della società nel contratto per cui è causa – sono inammissibili: quanto alla denunciata violazione dell’art. 1460 c.c. per la non pertinenza del correlativo quesito di diritto alla fattispecie concreta controversa; e, quanto alle altre censure, per la comune loro attinenza a circostanze non decisive e comunque non suscettibili di giustificare un riesame del giudizio di fatto, formulato dal giudice del merito ed a lui riservato, sulla rilevanza delle rispettive omissioni delle parti contraenti agli effetti dell’addebito di inadempimento.

Il ricorso, pertanto, è rigettato e la ricorrente è condannata a pagare le spese del presente giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento a favore della resistente delle spese, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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