Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-11-2010) 20-01-2011, n. 1800 Diritti d’autore; Notificazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

L.G. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Napoli, all’udienza del 17 dicembre 2009, riformava la decisione di primo grado riducendo il trattamento sanzionatorio applicato dal tribunale della medesima città in data 19 dicembre 2006 per i reati di cui agli artt. 110 e 648 c.p.; della L. n. 633 del 1941, art. 171 bis e ter.

Deduce in questa sede il ricorrente:

1) la nullità delle notificazioni eseguite nel luogo dichiarato ai sensi dell’art. 157 c.p.p. in quanto dall’11 marzo 2006, successivamente alla dichiarazione di domicilio, egli era stato sottoposto a fermo da parte della polizia giudiziaria e tradotto nella casa circondariale di poggio reale ove era stato detenuto anche durante il giudizio di appello.

2) Nullità delle decisioni di primo e secondo grado essendo l’imputato legittimamente impedito a comparire.

Ciò posto possono essere congiuntamente affrontati i due motivi di ricorso che sostanzialmente ripropongono la medesima questione sia pure sotto profili diversi. La questione posta dal ricorrente è che essendo egli detenuto durante la celebrazione dei processi di primo e secondo grado, sia pure per altra causa, le notificazioni avrebbero dovuto essere effettuate presso la casa circondariale e non già al domicilio in precedenza dichiarato e che, pertanto, egli si era trovato legittimamente impedito a comparire.

Ciò posto rileva il Collegio che il ricorso è infondato e debba essere, pertanto, rigettato.

E’ costante l’orientamento di questa Corte, salvo sporadiche decisioni difformi, nell’affermare che lo stato di detenzione per altra causa, sopravvenuto alla dichiarazione o all’elezione di domicilio, non impone, se l’autorità giudiziaria non ne è stata portata a conoscenza da parte dell’interessato, di eseguire le successive notificazioni presso il luogo di detenzione piuttosto che presso il domicilio precedentemente dichiarato od eletto (da ultimo, Sez. 2, n. 32588 del 03/06/2010 Rv. 247980).

Rispetto all’orientamento prevalente, cui anche il Collegio ritiene di dover aderire condividendone le motivazioni, si osserva che nella specie il ricorrente non fornisce in questa sede – come sarebbe stato suo onere – alcun elemento per dimostrare che i giudici di primo e secondo grado, nel procedimento de quo, siano stati mai portati a conoscenza dello stato di detenzione dell’imputato, non essendosi quest’ultimo attivato in tal senso, come sarebbe stato suo onere ai sensi dell’art. 161 c.p.p.; nè di avere avuto comunque conoscenza del sopravvenuto stato di detenzione per altra causa.

Pertanto, le notifiche devono ritenersi correttamente effettuate e non sussistono i profili di nullità dedotti.

Al rigetto del ricorso consegue per il ricorrente l’onere del pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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