Cons. Stato Sez. VI, Sent., 17-01-2011, n. 236 Studenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso di primo grado, gli odierni appellanti aveva impugnato la comunicazione dell’esito degli scrutini finali, emessi dal Consiglio di Classe IV Sez. E del Liceo Scientifico Statale "Ribezzo", con la quale era stata resa nota la non promozione alla classe successiva del minore A.C., la deliberazione del Consiglio di Classe in data 4/7/2005, con cui era stata confermata la non promozione del medesimo ed ogni altro presupposto, connesso, consequenziale o comunque collegato, chiedendo altresì tutela risarcitoria per violazione dei diritti patrimoniali consequenziali dovuti alla penalizzazione derivante dal ritardato conseguimento del diploma di maturità.

I genitori del minore hanno prospettato i vizi di violazione dell’art. 13 dell’O.M. 21/5/2001, n. 90, e s.m.i. e dei principi informatori del D.Lgs. 16/4/1994, n. 297, per erronea rappresentazione dei presupposti di mancato recupero; per travisamento dei fatti su circostanza determinante sul giudizio complessivo di idoneità al superamento delle carenze formative;violazione dell’art. 13 O.M. n. 90/2001 e dell’art. 2 del DPR 24/6/1998, n. 249 per contraddittorietà con l’O.M. e con i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti relativamente alla valutazione degli "elementi non cognitivi";violazione degli artt. 193, comma 1, e 193bis, del D. Lgs. n. 297/1994, e dei criteri normativi di tempestività e periodicità delle verifiche del debito formativo in violazione dell’art. 2, n. 4, del DPR n. 249/1998, della Circolare Ministeriale 2/4/1998, n. 175 e dell’art. 12 punti 5 e 5bis dell’O.M. 27/5/1997, n. 330; eccesso di potere nell’attribuzione dei voti di scrutinio finale rispetto ai risultati delle schede infraquadrimestrali ed ai risultati conseguiti nelle votazioni scritte ed orali; violazione dell’art. 13 dell’O.M. n. 90/2001, in relazione ai parametri valutativi da adottare nei riguardi di studenti che presentano insufficienze non gravi).

Il Tribunale amministrativo regionale adito ha respinto l’impugnazione, esaminando gli articolati motivi di censura di cui al ricorso e ritenendo i medesimi infondati in primo luogo sotto il profilo fattuale.

In particolare, le doglianze (oltre che sulle presunte violazioni delle regole che il Liceo Scientifico di Francavilla Fontana si era dato nel P.O.F., soprattutto per quanto concerne il numero minimo delle verifiche da svolgere in ciascun quadrimestre) erano incentrate sul presupposto che il minore A.C. non avesse riportato, sia al termine del primo quadrimestre che in sede di ammissione allo scrutinio, almeno tre gravi insufficienze, tali da giustificare il provvedimento di non ammissione alla classe successiva.

Senonché tale presupposto era rimasto smentito dalla circostanza, ricavabile dalle schede di valutazione compilate dai singoli docenti e dalla pagella scolastica, che il predetto alunno nel primo quadrimestre aveva riportato sette insufficienze (di cui tre gravi, in inglese, storia e scienze) su dieci materie, mentre allo scrutinio finale aveva conseguito cinque insufficienze (di cui tre gravi, rispettivamente in scienze, inglese e storia).

Ne discendeva che, pur essendosi registrato un lieve miglioramento, l’interessato non aveva ribaltato e neppure considerevolmente attenuato il giudizio negativo maturato nella prima parte dell’anno (considerato, tra l’altro, che le insufficienze gravi si erano registrate nelle stesse materie in cui egli, nel primo quadrimestre, aveva riportato un giudizio fortemente negativo).

Né risultava sussistere un contrasto fra le votazioni riportate dall’interessato nelle singole materie durante il secondo quadrimestre e i voti con cui era stato presentato allo scrutinio finale.

Peraltro il Consiglio di Classe si era riunito nuovamente per riesaminare la posizione dell’interessato a seguito delle istanze dei genitori datate 18 e 24 giugno 2005, confermando, sia pure non all’unanimità, il precedente giudizio: ne discendeva, sotto tale assorbente profilo, la reiezione del ricorso.

La sentenza è stata appellata dai genitori del minore, che ne hanno contestato la fondatezza proponendo articolati motivi di impugnazione: la sentenza dovrebbe essere riformata in quanto, tra l’altro, non avrebbe preso in esame le erronee valutazioni sottese all’attribuzione delle insufficienze, arrestandosi alla verifica del dato formale della effettiva sussistenza delle medesime.

In particolare, esaminando l’andamento scolastico di quattro compagni di classe del minore, si evincerebbe che costoro avevano un quadro di partenza ben più gravoso di quello del medesimo figlio degli appellanti, e pur tuttavia essi sarebbero stati ammessi alla classe successiva con debiti, sebbene il quadro delle insufficienze superasse il limite delle tre materie ex OM 90/2001.

Il minore in questione avrebbe riportato soltanto "poche insufficienze gravi" e i giudizi espressi dal consiglio di classe relativamente alle altre tre materie (fisica, inglese, storia) sarebbero a loro volta illegittimi.

Né la situazione scolastica del medesimo sarebbe stata mai segnalata alla famiglia, durante il corso dell’anno, in termini di gravità (come sarebbe dovuto accadere ove essa fosse stata realmente precaria): ciò costituiva autonomo profilo viziante, in quanto non avrebbe consentito il dispiegarsi delle possibilità di recupero (in attuazione della legge n. 352 del 1995 sull’abolizione degli esami di riparazione).

All’adunanza camerale del 14 ottobre 2005, fissata per la delibazione sulla domanda di sospensione dell’esecutività dell’appellata decisione, l’istanza di sospensione cautelare è stata respinta.

Motivi della decisione

1. L’appello è infondato e deve essere respinto.

2. Non v’è contestazione alcuna in ordine agli aspetti fattuali e cronologici sottesi alla causa, né in ordine alle disposizioni applicabili alla fattispecie, il che esonera il Collegio dal rivisitare tali aspetti.

Deve premettersi che il Collegio non ritiene di dovere mutare orientamento rispetto al consolidato principio espresso in passato, secondo cui sulla legittimità del giudizio finale espresso in sede di valutazione per l’ammissione alla classe successiva non possono incidere la mancata attivazione nel corso dell’anno scolastico delle iniziative di sostegno concretantisi in appositi corsi di recupero, la quale non ha alcuna influenza sul giudizio che il consiglio di classe è chiamato ad esprimere in sede di scrutinio finale, atteso che le eventuali disfunzioni organizzative verificatesi nel corso dell’anno scolastico, pur se idonee a determinare una minore fruizione di attività integrative, non sono di per sé sufficienti a giustificare o a modificare l’esito negativo delle prove di esame ed atteso che il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa esclusivamente sulla constatazione sia dell’insufficiente preparazione dello studente, sia dell’incompleta maturazione personale, ritenute necessarie per accedere alla successiva fase di studi (Consiglio Stato, sez. VI, 20 ottobre 2005, n. 5914).

L’intera impostazione del ricorso in appello collide con tale orientamento interpretativo, atteso che le censure (disparità di trattamento, violazioni di natura procedurale) postulano una indimostrata efficienza causale rispetto alle gravi insufficienze riscontrate nel giudizio finale.

Ritiene il Collegio che la sentenza appellata resista alle doglianze contenute nel ricorso in appello alla stregua delle seguenti emergenze fattuali:

a) il minore, durante il primo quadrimestre, ha riportato insufficienze nella stragrande maggioranza delle materie oggetto di studio (sette su dieci, di cui tre gravi);

b) non è contestato che – anche se vi è stato un certo recupero dello studente (il che fa escludere che vi sia stata una "prevenzione negativa" o una " marcata disattenzione" del corpo docente) – nel secondo quadrimestre il ragazzo ha riportato però pur sempre numerose insufficienze.

c) le tre gravi insufficienze, con cui questi si è presentato allo scrutinio finale, hanno riguardato le stesse materie in cui già nel primo quadrimestre si erano riscontrate gravi lacune;

d) il Consiglio di classe, seppur sollecitato da istanze dei suoi genitori, prestò rilevante attenzione alla posizione del minore in questione, tanto da delibare nuovamente sulla posizione del medesimo, pervenendo, seppur con giudizio non unanime, al medesimo risultato a questi sfavorevole.

Tenuto conto di tali elementi, la valutazione finale e negativa del Consiglio scolastico (espressione della discrezionalità tecnica prevista dalla legge) risulta del tutto ragionevole

Non rilevano in contrario le argomentazioni relative all’impegno profuso dall’interessato (evidentemente non sufficiente a consentirgli un recupero significativo, tanto che rimase limitato a due sole insufficienze) né quelle relative al prospettato vizio di disparità di trattamento rispetto ad alcuni compagni di classe, ove si consideri che una censura di tal genere è prospettabile solo in presenza di situazioni identiche (circostanza, quest’ultima, che va di per sé esclusa, in ragione delle peculiari individualità di ciascuno studente).

3. Poiché il complessivo percorso argomentativo dei primi Giudici resiste alle censure articolate nell’appello, l’appello va respinto.

Le spese processuali del secondo grado del giudizio seguono la soccombenza e pertanto l’appellante va condannata al pagamento delle medesime in favore di parte appellata, in misura che appare congruo quantificare, avuto riguardo alla natura della controversia, in Euro millecinquecento (Euro 1500/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 7373 del 2005, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali nella misura di Euro millecinquecento (Euro 1500/00) oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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