Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-11-2010) 20-01-2011, n. 1798 Detenzione abusiva e omessa denuncia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

R.G. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Lecce rideterminava la pena inflitta per il reato di cui al R.D. n. 635 del 1940, art. 58 a lui contestato per non avere comunicato alla locale stazione di p.s. il trasferimento della pistola marca Beretta calibro 6,25.

Deduce in questa sede il ricorrente:

1) travisamento della prova e vizio di motivazione non avendo la corte di merito valutato le dichiarazioni dell’ispettore C. il quale sentito come teste avrebbe contraddetto il carabiniere B. autore dell’informativa di reato;

2) erronea applicazione dell’art. 162 bis c.p.. Si rileva al riguardo che la sentenza è assolutamente carente sul piano motivazionale sul motivo di appello relativo alla mancata ammissione all’oblazione;

3) erronea applicazione dell’art. 63 c.p.p., e dell’art. 133 c.p..

Con tale ultimo motivo si fa valere anche l’avvenuta prescrizione del reato.

Motivi della decisione

In via preliminare occorre escludere alla data odierna che sta maturata prescrizione del reato in quanto lo stesso, secondo la contestazione, risulta commesso il 15 febbraio del 2006 e, pertanto, non può ritenersi ancora decorso il termine quinquennale.

Fatta tale premessa occorre rilevare la fondatezza del secondo motivo di ricorso che, nell’ordine logico, precede gli altri due motivi afferendo anch’esso a causa estintiva del reato.

Sul punto occorre rilevare, infatti, che la doglianza del ricorrente secondo la quale nessuna risposta era stata fornita dai giudici di appello sulla mancata ammissione all’oblazione non ha effettivamente ricevuto risposta dalla corte di merito che non ha in effetti affrontato la questione.

La sentenza deve essere pertanto annullata limitatamente all’omesso esame del motivo di appello concernente l’oblazione.

Di conseguenza non occorre procedere all’esame dei restanti motivi.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa pronuncia sulla richiesta di oblazione, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Lecce per nuovo esame. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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