Cons. Stato Sez. VI, Sent., 17-01-2011, n. 233 Trasferimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso al Tribunale amministrativo della Campania, sede di Napoli, il sig. M.D.M., ispettore capo della Polizia di Stato, impugnava il D.M. n. 333C/1- Sez. 3/23903 in data 14 ottobre 2004 con il quale era stato disposto il suo trasferimento dal Commissariato del Vomero a quello di San Giorgio a Cremano a seguito della sua candidatura alle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Napoli per i collegi di Afragola, Arzano e Casoria; impugnava inoltre la nota del Direttore dell’Ufficio per le relazioni sindacali in data 2 aprile 2004 n. 557/RS01.102/1253 ed, in parte qua, la nota della Direzione centrale del personale del Dipartimento della pubblica sicurezza n. 333A/9801.G.D.8 in data 6 aprile 1995.

Lamentava violazione dell’art. 53 del D.P.R. 24 aprile 1992, n. 335 e dell’art. 81 della legge 1 aprile 1981, n. 121, difetto di motivazione ed eccesso di potere, chiedendo quindi l’annullamento dei provvedimenti impugnati.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo della Campania, sede di Napoli, Sezione VI, respingeva il ricorso.

Avverso la predetta sentenza insorge il sig. M.D.M. contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l’accoglimento del ricorso di primo grado.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno depositando solo il relativo atto.

Con ordinanza 29 settembre 2005, n. 4358, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata.

La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 30 novembre 2010.

L’appello è infondato.

Il ricorrente sostiene che nella specie non ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’art. 53 del D.P.R. 24 aprile 1992, n. 335, ai sensi del quale "il personale di cui al presente decreto legislativo, candidato alle elezioni politiche ed amministrative, non può prestare servizio per tre anni nell’ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato".

Sostiene che i Comuni della circoscrizione nella quale si è candidato non rientrano nella giurisdizione del Commissariato presso il quale presta servizio, per cui non vi è alcuna possibilità d’interferenza con la sua attività lavorativa, contestando anche le circolari che hanno dato attuazione alla normativa appena richiamata.

La tesi non può essere condivisa.

Deve essere rilevato come la norma della cui applicazione si discute lascia all’Autorità amministrativa la competenza in ordine al significato dell’espressione "prestare servizio", individuando i casi in cui l’attività istituzionale può ricadere sulla circoscrizione nella quale si è candidato il dipendente della Polizia di Stato.

Ad avviso del Collegio, il metro di valutazione adottato dall’Amministrazione non è illogico.

Questa, con le circolari impugnate, ha dato un’applicazione univoca alla norma, stabilendo che costituisce motivo d’interferenza la coincidenza del territorio del comune, sede dell’ufficio, con il collegio elettorale considerato, o comunque il fatto che la competenza dell’ufficio si estenda anche alla circoscrizione elettorale o parte di essa.

Le stesse circolari qualificano i commissariati territoriali articolazioni territoriali delle rispettive questure; di conseguenza, i dipendenti ad essi addetti sono ritenuti assoggettati alle stesse limitazioni che incombono sugli addetti alle questure.

Costituisce attenuazione del principio la disposizione in base alla quale ai commissariati distaccati viene riconosciuta una maggiore autonomia dalla questura, per cui i dipendenti ad essi addetti non soggiacciono alle stesse limitazioni previste per i dipendenti delle questure e dei commissariati territoriali.

In base a tale norma l’odierno appellante è stato trasferito ad altro commissariato della Provincia di Napoli, anziché ad altra provincia.

Afferma, in conclusione, il Collegio che l’Amministrazione dispone di un margine di discrezionalità nel valutare, nell’ambito del parametro legislativo, quali siano le circostanze nelle quali l’attività lavorativa del dipendente interferisce con il territorio interessato dalle elezioni per le quali egli si è candidato.

La scelta adottata è certamente rigorosa, ma la delicatezza del problema impedisce di ravvisare in essa profili d’illogicità.

L’appello deve, di conseguenza, essere respinto.

In considerazione della limitata attività processuale posta in essere dalla parte appellata le spese del grado possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente spese ed onorari del grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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