Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-11-2010) 20-01-2011, n. 1797 Diritti d’autore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

C.M. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Messina assolveva l’imputato dal reato di cui all’art. 110 cod. pen. e L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 2 contestato per avere posto in commercio 217 CD sprovvisti del contrassegno SIAE e 648 del codice penale contestato per avere acquistato o ricevuto, con la consapevolezza della provenienza illecita, i CD in precedenza indicati provenienti dalla abusiva riproduzione di opere tutelate dal diritto d’autore.

Deduce in questa sede il ricorrente la violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 648 c.p.. Si rileva al riguardo che, stante la espressa correlazione tra i reati contestati alle lett. a) e b), atteso che per il reato di ricettazione si indicava quale reato presupposto quello di cui al capo precedente (L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 2), l’assoluzione da quest’ultimo avrebbe dovuto comportare necessariamente anche l’insussistenza del reato di ricettazione per mancanza del reato presupposto.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

La formulazione del capo relativo all’art. 648 c.p., recita: "… perchè acquistava o comunque riceveva CD musicali di cui al capo a) provenienti dal delitto di abusiva riproduzione di opere tutelate dal diritto d’autore".

Tale contestazione rende evidente che con l’art. 171 ter si intendevano richiamare sia l’ipotesi della mancanza del contrassegno SIAE, sia quella dell’abusiva riproduzione delle opere tutelate dal diritto d’autore.

Ed è evidente, quindi, che la sentenza della corte di giustizia europea poteva avere rilevanza unicamente sulla contestazione relativa all’assenza del contrassegno, ma non su quella dell’abusiva riproduzione, come costantemente affermato da questa sezione.

Non rileva, dunque, l’assoluzione dal capo a) in quanto la stessa fa esclusivo riferimento alla mancanza del contrassegno.

L’assoluzione dal capo a), pertanto, non incide sulla sussistenza del reato di cui all’art. 648 c.p..

Di qui l’infondatezza del ricorso.

Al rigetto del ricorso consegue per il ricorrente l’onere del pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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