Cass. civ. Sez. III, Sent., 10-02-2011, n. 3221 Assicurazione della responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 21 novembre 2005 il Tribunale di Roma sostanzialmente confermava la sentenza del Giudice di pace di Ostia che non aveva integralmente accolta la domanda risarcitoria proposta da F.V. nei confronti della FATA s.p.a. – Fondo assicurativo tra gli Agricoltori – per asseriti danni da fermo tecnico.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il F., affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso la FATA s.p.a., che ha depositato memoria.

Motivi della decisione

In via preliminare va detto che il ricorso non necessita dei quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c., trattandosi di sentenza emessa in data anteriore al 2 marzo 2006.

Con il primo ed articolato motivo il ricorrente lamenta che erroneamente il giudice dell’appello avrebbe dichiarato inammissibili le richieste da lui avanzate di pronunce dichiarative per difetto di interesse perchè trattasi di questioni che non hanno influito sulla decisione" (p. 23 ricorso).

La censura è infondata.

Infatti, se in astratto si può condividere l’affermazione secondo la quale l’attore ha diritto ad ottenere una pronuncia dichiarativa, nel caso in esame il giudice di primo grado accolse, anche se in parte, la domanda risarcitoria con la condanna della proprietaria e conducente della vettura con cui venne a collisione l’autovettura del F., adibita al trasporto pubblico, ed in solido con la FATA, rigettando per implicito le altre domande sostanzialmente volte ad accertare la mala gestio del sinistro da parte della FATA. Con il secondo motivo, in estrema sintesi, il ricorrente censura la sentenza impugnata laddove il giudice dell’appello ha ritenuto non adempiuto da parte dell’attore-appellante l’onere di provare il danno da fermo tecnico, richiesto in via equitativa e secondo giustizia.

Malgrado la intitolazione del motivo anche in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, la censura denuncia in realtà, per così come formulata, un vizio di motivazione, che nella specie non si rinviene.

Infatti il giudice dell’appello ha preso in esame l’autorizzazione amministrativa al trasporto pubblico, il difetto di prova del reddito che non sarebbe derivato al F. per il fermo tecnico ed ha concluso nel senso che "nessuna prova è stata richiesta e fornita al riguardo".

A ben vedere, se un errore è stato compiuto dal giudice, anche come individuato nel motivo, ovvero omesso esame della fattura della Opel/Marinato, che parlava di lavorazione della vettura dal 13 al 17 ottobre 2003 (p. 25 ricorso) esso si giustifica, in via logica attesa la valutazione dell’insieme probatorio emergente dal giudizio.

Conclusivamente il ricorso va respinto, ma sussistono giusti motivi, data la peculiarità della vicenda, per compensare tra le parti le spese del presente giudizio per cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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