Cons. Stato Sez. VI, Sent., 17-01-2011, n. 231 Bando del concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Viene in decisione l’appello proposto dalle signore S.G. e M.C. per ottenere la riforma della sentenza del T.a.r. per l’Emilia Romagna, Bologna, 27 aprile 2005, n. 673.

Col ricorso n. 1349 del 2004, le ricorrenti in primo grado hanno impugnato: a) il bando di concorso indetto dall’INAIL per la copertura di n. 164 posti su tutto il territorio nazionale, relativamente all’era C, posizione economica C1 – profilo delle attività parasanitarie con funzioni di infermiere professionale -, con assegnazione di un posto alla Regione Emilia Romagna; b) la determinazione del 1° settembre 2004 della Commissione centrale costituita presso la Direzione centrale INAIL, comunicata alle interessate con raccomandata del 10 settembre 2004, con la quale l’INAIL stabiliva di far precedere le prove scritte da prove preselettive.

2. Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso, in quanto la graduatoria definitiva di merito, e la relativa approvazione dirigenziale n. 809 del 9.12.2004, non risultavano essere state impugnate, neanche con motivi aggiunti, ed il contraddittorio non risultava integrato con nessuno dei controinteressati.

3. Per ottenere la riforma di tale sentenza, le signore G. e C. hanno proposto appello.

4. L’appello, anche se ha correttamente evidenziato che il ricorso di primo grado risulta procedibile (contrariamente a quanto statuito dalla sentenza gravata), va respinto per la parte in cui ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato in primo grado.

5. E’ infatti fondato il motivo d’appello, secondo cui il TAR ha errato a dichiarare improcedibile il ricorso di primo grado, perché non è stata impugnata anche graduatoria conclusiva del concorso.

Le ricorrenti, invero, in seguito all’ammissione con riserva ottenuta in sede cautelare, si erano utilmente collocate nella medesima graduatoria: questa non ha avuto dunque alcun carattere lesivo per le posizioni delle interessate, che non avevano, pertanto, l’onere di impugnarla.

6. Nel merito, tuttavia, il ricorso è infondato in quanto non risulta illegittima la determinazione dell’Amministrazione – contenuta nel bando – di far procedere l’espletamento delle prove scritte da una prova preselettiva, anche per il posto disponibile presso la Regione Emilia Romagna, nonostante l’esiguo numero di partecipanti (45).

6.1. Tale determinazione, infatti, rientrava nel potere discrezionale dell’Amministrazione, ed era esplicitamente prevista sia dalla legge (art. 35 d.lgs. n. 165/2001) sia dallo stesso bando (art. 5, comma 4), senza differenziazioni tra le singole Regioni basate sul numero dei partecipanti in relazione ai posti messi a concorso.

Correttamente, pertanto, l’Amministrazione, visto l’elevato numero di domande pervenute nelle varie Regioni, anche se non omogeneamente ripartite, ha disposto, per esigenza di snellezza e celerità, l’effettuazione di una prova preselettiva e in tutte le Regioni, allo scopo di assicurare la par condicio dei candidati, oltre la prevista ammissione alle prove d’esame di un numero di candidati non superiore al quintuplo dei posti disponibili in ogni singola Regione, così come consentito dall’art. 5, comma 4, del bando di concorso.

7. Infondata è anche la censura con cui si lamenta la mancata indicazione, già nel bando, dei criteri di valutazione della prova preselettiva.

L’art. 7, punto 2 bis, del D.P.R. n. 487/1994, che ha attribuito all’amministrazione il potere di disporre lo svolgimento delle prove preselettive, non prevede che i criteri di attribuzione del punteggio debbano essere predefiniti già nel bando di concorso. E’ necessario, per una evidente esigenza di trasparenza, che tali criteri siano fissati prima dello svolgimento della prova, come la Commissione ha fatto, nel corso del procedimento, nella seduta del 20 settembre 2004.

8. Ugualmente non risulta affetta dai vizi dedotti la determinazione dell’Istituto di sottoporre alla prova preselettiva anche le dipendenti assunte in precedenza con contratti a tempo determinato; una diversa soluzione, anzi, si sarebbe posta in contrasto con il principio della parità di trattamento tra i candidati, perché avrebbe dato luogo ad un trattamento diversificato, in assenza di uno specifico fondamento normativo

9. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello deve, in definitiva, essere respinto.

Le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 61116/2005, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna le appellanti, in solido, al pagamento delle spese processuali a favore dell’INAIL, che liquida in complessivi Euro 1.200,00 (milleduecento/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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