Cons. Stato Sez. VI, Sent., 17-01-2011, n. 228 Graduatoria; Personale non docente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Attraverso l’atto di appello in esame, notificato il 22 gennaio 2005, i signori M.O., B. F. L. e A.G. impugnavano la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, n. 5209/04, pubblicata l’11 novembre 2004 e notificata il 30 dicembre 2004, con la quale veniva respinto il loro ricorso avverso la graduatoria permanente definitiva della provincia di Foggia per l’anno scolastico 2003/2004, nella parte che aveva visto inseriti alcuni nominativi, nonché del decreto di immissione in ruolo di una controinteressata (L.S.), la cui collocazione nella graduatoria era illegittima.

Le appellate, costituitesi in giudizio, contestavano le argomentazioni ed una di esse sollevava eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in sulle graduatorie, all’inserimento nelle quali – sulla base di titoli ben precisi – corrispondono diritti soggettivi e non interessi legittimi.

Ciò premesso, il Collegio rileva che in tema di giurisdizione un ampio indirizzo giurisprudenziale tende ad escludere la giurisdizione amministrativa nella materia di cui trattasi (cfr., fra le tante, Cass. SS.UU. 28 luglio 2009, n. 17466, 13 febbraio 2008, n. 3399, 20 giugno 2007, n. 14290, 18 maggio 2007, n. 11563, 22 luglio 2003, n. 11404, 23 novembre 2000, n. 1203). Secondo tale indirizzo, le procedure concorsuali finalizzate all’assunzione presso una pubblica amministrazione sono rimesse alla cognizione del giudice amministrativo – ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – solo quando sia attribuito alla amministrazione un potere valutativo e comparativo del merito dei partecipanti (in capo ai quali sussiste, in tal caso, un interesse legittimo al corretto espletamento della procedura). Quando invece sia in discussione solo la formazione di graduatorie, sulla base di criteri prestabiliti dalla normativa o dalla stessa pubblica autorità, cui residui un potere di mero accertamento, gli aspiranti all’inserimento farebbero valere – per affermare i requisiti propri o contestare, come nella situazione in esame, quelli altrui – un vero e proprio diritto soggettivo al lavoro, rientrante nella cognizione del giudice ordinario.

Secondo altro indirizzo, proprio della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, tuttavia, alla luce dell’art. 63, comma quarto, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (che mantiene ferma la "giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni") rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia che ha per oggetto la formazione della graduatoria degli insegnanti delle scuole secondarie prevista dalla l. 3 maggio 1999, n. 124. Tali atti sono infatti caratterizzati da concorsualità, insita nella valutazione dei titoli e nell’assegnazione della posizione utile per aspirare alla costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A., sia esso di durata temporanea (incarico), sia esso a tempo indeterminato (immissione in ruolo): gli atti in questione hanno pertanto carattere autonomo, presentano natura selettiva e risultano finalizzati ad una formalizzazione, che precede la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, con conseguente sussistenza della giurisdizione amministrativa.

Anche la giurisprudenza della Corte di cassazione, d’altra parte, riconosce detta giurisdizione quando la controversia investa le singole procedure concorsuali o la graduatoria, mentre rimette alla giurisdizione ordinaria le controversie sul diritto alla nomina, che abbiano come presupposto la definitività della graduatoria permanente.

Il Collegio ravvisa nell’orientamento, proprio della giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr., fra le tante, Cons. Stato, VI, 23 settembre 2002, n. 4829; VI, 22 giugno 2004, n. 4447; VI, 18 settembre 2006, n. 5416 ~V, 8 luglio 2008, n. 3399), l’interpretazione più coerente con il principio generale desumibile dall’art. 97, terzo comma, Cost., in base al quale "agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge": quanto sopra, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, ragionevolezza e par condicio, di particolare pregnanza in rapporto all’importante funzione formativa dei giovani, affidata agli insegnanti..

Detti principi rimangono fermi anche laddove, in relazione a particolari esigenze organizzative, l’ordinamento consenta deroghe alla procedura selettiva del concorso per esami. Il carattere dei criteri in base ai quali si può in tali ipotesi accedere alle posizioni di ruolo non esclude invero che agli atti vincolati, applicativi dei criteri stessi, corrispondano interessi legittimi, correlati al corretto esercizio del potere esercitato nella procedura di reclutamento: in tale procedura infatti – pur essendo la fase propriamente selettiva ridotta all’essenziale circa la comparazione di merito – debbono comunque essere presenti modalità concorsuali di individuazione dei soggetti più idonei in ragione dell’assolvimento della pubblica funzione.

Ciò premesso – e ritenuto pertanto di riaffermare la cognizione del giudice amministrativo nella materia di cui trattasi, perché si contesta il valido collocamento in graduatoria di controinteressati, vale a dire una precipua manifestazione di quel potere pubblico – il Collegio ritiene che, nel merito, le argomentazioni difensive degli appellanti non siano condivisibili.

Dette argomentazioni si riferiscono, infatti, esclusivamente ad inclusioni di altri soggetti in graduatoria, che gli appellanti stessi ritengono illegittime, ma che appaiono viceversa regolari nei termini di seguito sintetizzati:

– quanto ai cinque controinteressati, che non sarebbero in possesso del prescritto titolo di stdio (tenuto conto anche delle materie, contenute nei piani di studio relativi), l’Amministrazione ha ragionevolmente controdedotto che, ai fini dell’accesso alla graduatoria, per il profilo professionale di assistente tecnico, la validità degli attestati di qualifica di cui all’art. 14 l. 21 dicembre 1978, n. 485, è rimessa all’autonomia interpretativa della commissione di concorso, chiamata ad emettere – in base agli elementi didattici dei corsi seguiti dai candidati – un giudizio di assimilabilità ai diplomi di qualificazione rilasciati dagli istituti professionali. Quanto sopra (come comunicato dal Ministero della Pubblica Istruzione con nota n. 708 del 13 maggio 2004 e dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, con nota n. 3191 del 2 aprile 2007) poggia su criteri piuttosto ampi, la cui logica non è inficiata da generiche contestazioni, riferite a diversi attestati di qualifica professionale, le cui specifiche carenze sono riferite solo alla generica assenza nel piano di studi della matematica (presumibilmente soggetta ad assorbimento, nell’ambito di discipline specifiche che ne richiedano l’impiego); doveva poi tenersi conto, con particolare riferimento alla controinteressata Salaris, della C.M. n. 299 del 7 settembre 1989, a tutela degli assistenti tecnici estromessi da aree, in cui in precedenza avevano già prestato servizio, per successiva esclusione del loro titolo di studio dalle nuove tabelle di corrispondenza, ma con conservazione del titolo ad accedere a dette aree su domanda;

– quanto alla candidata V., il cui titolo di accesso appare idoneo (diploma di scuola media integrato con attestato di qualifica professionale, rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell’art. 14 l. n. 485 del 1978) la contestata diversità, fra documentazione prodotta dall’interessata e dall’Avvocatura dello Stato, risulta superata da quest’ultima con la produzione di altra copia della domanda, di modo che il Collegio non ritiene necessari i richiesti accertamenti istruttori, di cui non viene peraltro chiarita l’effettiva utilità;

– quanto al controinteressato F., risulta un idoneo titolo per l’accesso all’area AR02 richiesta (24 mesi di servizio prestati nel profilo di assistente tecnico, in soggetto già possesso di diploma di maturità scientifica, valido per l’area AR08); quanto sopra prima della domanda di inserimento in graduatoria (avvenuta il 29 marzo 2004) e indipendentemente dall’attestato di qualifica per l’accesso all’area di laboratorio AR02, successivamente acquisito; doveva ritenersi possibile, infatti, l’inserimento nella graduatoria di soggetti che fossero abilitati in diversi settori di laboratorio, purché appartenenti allo stesso profilo professionale e con due anni di esperienza come assistenti tecnici;

– quanto ai controinteressati M. e P., non appaiono chiare le ragioni per cui la Commissione di valutazione non avrebbe dovuto tenere conto delle idoneità in concorsi pubblici dai medesimi possedute (presso l’Azienda municipalizzata del gas di Foggia e l’Acquedotto Pugliese), riconosciute a seguito di puntuali accertamenti dell’Ufficio scolastico provinciale di Foggia.

Per le ragioni esposte il Collegio ritiene che l’appello – ai limiti dell’ammissibilità per eterogeneità dei contenuti – non possa che essere respinto; quanto alle spese giudiziali, tuttavia, la complessità dei parametri di riferimento ne giustifica la compensazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe; compensa le spese giudiziali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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