Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 17-11-2010) 20-01-2011, n. 1789 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Confermando la decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Firenze, con sentenza 10 dicembre 2009, ha ritenuto D. G. e N.A. responsabili dei reati previsti dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. c. (T.U.), D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 ed il primo anche del delitto ex art. 483 cod. pen. e li ha condannati alla pena di giustizia. Per giungere a tale conclusione, i Giudici hanno disatteso la prospettazione della difesa, secondo la quale le opere risalirebbero al marzo 2003 come dichiarato nella domanda di condono; sul punto, hanno rilevato come all’epoca della constatazione dei reati ((OMISSIS)) gli interventi erano ancora in fase di ultimazione e che le fotografie, anche aeree, prodotte dagli imputati non corroborassero il loro assunto.

Pertanto, la Corte ha concluso che le opere non erano ultimate al rustico entro la soglia temporale utile per essere condonabili con conseguente configurabilità del delitto previsto dall’art. 483 cod. pen. per la falsità commessa dal D. sulla epoca della edificazione da lui inserita nella domanda di sanatoria.

Per l’annullamento della sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione violazione di legge, in particolare, rilevando:

– che nella documentazione allegata alla domanda di condono esistono foto, con data certa del (OMISSIS), attestanti che alcune opere erano già realizzate e la contraria opinione dei Giudici è conseguenza di una inesatte lettura della documentazione: consegue che le contravvenzioni sono estinte per prescrizione;

– che il falso ideologico in autocertificazione non poteva essere punito a sensi dell’art. 483 cod. pen. non essendovi alcuna attestazione effettuata ad un pubblico ufficiale o in un atto pubblico.

Il ricorso di D. è inammissibile per tardività.

La sentenza è stata emessa in data 10 dicembre 2009 e depositata il dicembre 2009, entro il termine di legge, per cui nessun avviso di deposito era dovuto al difensore; l’estratto contumaciale è stato notificato all’imputato il 21 gennaio 2010 ed il ricorso è stato proposto il 25 febbraio 2010, quindi, oltre il termine che, nel caso concreto, era di giorni trenta.

Nell’atto di ricorso, l’imputato N. formula censure non proponibili in questa sede.

La principale questione ora al vaglio di legittimità, già sottoposta all’esame dei Giudici di merito, concerne l’epoca della edificazione che, a parere dell’imputato, è stata terminata entro la soglia temporale utile per essere condonabile e, comunque, prima del 29 marzo 2005 con la conseguenza che le contravvenzioni sono estinte per oblazione o per prescrizione.

La Corte di Appello ha preso nella dovuta considerazione la tesi difensiva che ha motivatamente disatteso (avendo come referente la documentazione fotografica agli atti) con apparato argomentativi logico, congruo, completo e, pertanto, insindacabile dalla Cassazione.

In tale contesto, l’imputato, con censure in fatto, chiede una rinnovata ponderazione del coacervo probatorio – alternativa a quella correttamente operata dai Giudici di merito – ed introduce problematiche che esulano dai limi cognitivi di questa Corte. Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna di ciascun proponente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma – che la Corte reputa equo fissare in Euro mille – alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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