Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-10-2010) 20-01-2011, n. 1788

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ordinanza 20.5.2010, emessa ex art. 310 c.p.p., il tribunale di Bari ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di Z.C. e ha confermato l’ordinanza 22.3.2010 del Gip di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia in carcere.

Il difensore ha presentato ricorso per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione:

nell’impugnazione ex art. 310 c.p.p. era stata rilevata la incompatibilità logica ravvisatole tra la prognosi negativa formulata nell’ordinanza reiettiva della suindicata richiesta de libertate, e la prognosi positiva formulata dal tribunale di sorveglianza, nell’ammettere lo Z. alla detenzione domiciliare, in ordine a un reato commesso nello stesso arco di tempo.

Il tribunale non ha affrontato il tema, ma si è soffermato su una questione di ne bis in idem, non sollevata nell’appello, pronunciando un provvedimento caratterizzato da palese e inequivocabile vizio motivazionale.

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il tribunale, da un lato, ha esplicitamente escluso rilevanza alle valutazioni espresse dal tribunale di sorveglianza; dall’altro ha messo in luce la fondatezza della prognosi negativa sui futuri comportamenti della Z., accusato di far parte di un’associazione, costituita da soggetti di nazionalità italiana, finalizzata all’acquisto da venditori serbi di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, finalizzati al circuito distributivo italiano. Il tribunale ha richiamato le risultanze processuali (registrazioni di conversazioni telefoniche) attestanti non solo l’attività di spaccio al minuto, gestita dallo Z., ma anche la sua stabile collocazione in un traffico internazionale di droga. Sulla base di questa non contestata base indiziaria, i giudici di merito hanno effettuato un razionale previsione di reiterazione e di consolidamento delle condotte illecite dello Z. e l’altrettanto razionale valutazione di esclusiva adeguatezza e di proporzionalità della misura custodiate in atto.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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