MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI. DECRETO 29 luglio 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 230 del 3-10-2009

Modifiche al decreto ministeriale 8 maggio 2009, recante «Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla misura della promozione sui mercati dei Paesi terzi».

ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente «Disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, istitutivo del
Ministero per le politiche agricole;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare
il comma 23 dell’art. 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni
urgenti per l’adeguamento delle strutture di governo in applicazione
dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n.
18, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile
2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo,
che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n.
1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE)
n. 1493/1999;
Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28
giugno 2008, recante modalita’ di applicazione del regolamento (CE)
n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del
mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi
con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel
settore vitivinicolo;
Ritenuta la necessita’ di dare attuazione alle disposizioni
comunitarie previste nei precitati regolamenti (CE) n. 479/2008 e n.
555/2008 per quanto riguarda la «Promozione sui mercati dei Paesi
terzi»;
Visto il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre
2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti
agricoli sul mercato interno e nei Paesi terzi;
Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2009 recante «Disposizioni
nazionali applicative del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio,
relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in
ordine alla misura della Promozione sui mercati dei Paesi terzi»;
Ritenuta la necessita’ di effettuare alcune modifiche al citato
decreto ministeriale 8 maggio 2009 per adeguare il medesimo
provvedimento alla Scheda Misura B allegata al programma nazionale di
sostegno presentato alla Commissione dell’Unione europea;
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
espressa nella seduta del 29 luglio 2009;

Decreta:

Art. 1.

All’art. 9 del decreto ministeriale 8 maggio 2009 citato in
premessa sono apportate le seguenti modifiche:
1. Il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
1. L’importo dell’aiuto a valere sui fondi comunitari e’ pari, al
massimo, al 50% delle spese sostenute per svolgere le attivita’
indicate; il restante 50% e’ a carico del beneficiario. Tuttavia,
previa emanazione di apposito provvedimento, e’ possibile aumentare
l’importo dell’aiuto, con fondi nazionali o regionali, fino ad un
massimo del 20% delle spese sostenute. In tale caso, il contributo
pubblico potra’ essere incrementato fino ad un massimo del 70% delle
spese sostenute e la quota a carico del beneficiario sara’ ridotta in
misura corrispondente e, comunque, non potra’ essere inferiore al 30%
delle spese complessive.
2. Il comma 2 e’ abrogato.
3. Il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
4. Sono ammissibili, a valere sui fondi quota nazionale, i
progetti aventi un costo complessivo minimo per Paese di:
a) 100.000 euro per la campagna 2008/2009;
b) 200.000 euro per anno per le campagne 2009/2010 e 2010/2011;
c) 300.000 euro per anno a decorrere dalla campagna 2011/2012.
4. Il comma 6 e’ sostituito dal seguente:
6. In caso di progetti presentati da micro, piccole e medie
imprese la soglia minima di ammissibilita’ e’ di 100.000 euro per
Paese e per anno.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=230&redaz=09A11494&tmstp=1255162955610

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