Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-10-2010) 20-01-2011, n. 1766

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con sentenza 9.10.09, il tribunale di Benevento ha confermato la sentenza 25.2.08, del giudice di pace della stessa sede, con la quale M.G. è stato condannato alla pena di Euro 600 di multa, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della parte civile, in quanto è stato dichiarato colpevole del reato di lesioni in danno di B.F..

Il difensore del M. ha presentato ricorso per violazione di legge, in riferimento agli artt. 40, 42 e 582 c.p.: il certificato medico attestante "la limitata escursione mandibolare con dolenzia alla massima apertura" è stato redatto tre giorni dopo la data del fatto e in esso non è fatta indicazione di alcuna prognosi. Secondo il ricorrente, il documento non prova la sussistenza di una malattia come conseguenza dello schiaffo dato alla donna. La "dolenzia della mandibola" non può essere ritenuta – contrariamente a quanto argomentato dalla sentenza impugnata – compatibile sul piano causale con la patologia della violenza denunciata, sia perchè tale affermazione è priva di qualsiasi sostegno logico e medico- scientifico, sia perchè immotivatamente in contrasto con gli approdi della letteratura, sviluppatasi in riferimento alla nozione penalmente rilevante di una lesione.

In tema di lesioni personali volontarie, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, la malattia si identifica in qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, ancorchè localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali, onde lo stato di malattia perdura fino a quando è in atto il suddetto processo di alterazione a cui segue un processo riabilitativo. Tale alterazione deve richiedere un processo terapeutico con specifici mezzi di cura e appropriate prescrizioni mediche. In assenza di questi dati, il giudice ha erroneamente ritenuto sussistente il delitto ex art. 582 c.p..

Il ricorso non merita accoglimento.

La malattia rilevante ai fini della sussistenza del reato di lesioni deve essere atta a determinare un’alterazione anatomica o funzionale, anche se localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali. Nel caso di specie, risulta provato che lo schiaffo inferto dal M. ha procurato un alterazione ,sia pure di lieve entità, della funzione della masticazione, derivante dalla dolenzia alla massima apertura della mandibola, organo della funzione medesima.

Questo fatto morboso è stato riscontrato dal medico, ancora tre giorni dopo la consumazione dell’atto di violenza e questo dato rileva, anche in assenza di una completa indicazione dell’evoluzione della malattia, fino al termine della sua guarigione e del ritorno dell’organo della masticazione alla completa funzionalità, (vedi anche sez. 5, n. 6371 del 19.1.2010 ; sez. 5, n. 714 del 15.10.98.) Quanto alla valutazione negativa, espressa dal ricorrente, sulla affidabilità del documento sanitario, la sentenza, con argomentazione insindacabile in questa sede, ha ritenuto irrilevante la circostanza del non immediato ricorso all’accertamento sanitario, da parte della donna, in quanto la patologia riscontrata ben poteva persistere anche a distanza di due giorni, tenuto anche conto che lo stato di dolenzia era tale da far ravvisate al medico l’utilità di praticare ulteriori accertamenti cimici. Il ricorso va quindi rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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