Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 17-01-2011, n. 33

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La sig.ra Ta.Gi., con delibera della Giunta Municipale di Palermo, n. 889/1991, otteneva una concessione cimiteriale, in esecuzione della quale realizzava alcuni loculi fuori terra nel cimitero S. M. dei Rotoli.

Tuttavia, con il provvedimento prot. n. 5736/sez. C del 25 giugno 1999, il Capo Ripartizione Servizi Gestione Impianti Cimiteriali del Comune di Palermo le intimava la demolizione di tali loculi, facendo riferimento in motivazione alla precedente nota prot. n. 2304/C del 22 dicembre 1998, con cui le era stato comunicato che, da accertamenti tecnici frattanto eseguiti, era risultato che detti loculi erano incompatibili con il piano cimiteriale approvato con delibera consiliare n. 193/1997.

Con ricorso al T.A.R. Palermo, la sig.ra Ta. impugnava il provvedimento di demolizione n. 5736/1999, di cui sopra, eccependo l’errata e falsa applicazione degli artt. 93 e 53 del D.P.R. n. 803/1975.

Chiedeva, altresì, il riconoscimento del diritto di sepolcro nei loculi realizzati in conformità della normativa vigente al momento della concessione del terreno.

Il Comune di Palermo si costituiva in giudizio per resistere al ricorso eccependone, preliminarmente, l’inammissibilità, in quanto l’atto impugnato consisteva in un ordine di demolizione costituente mero atto esecutivo di precedente provvedimento, emesso nei confronti della medesima ricorrente, con il quale erano state contestate alcune irregolarità, ivi indicate, mai impugnato.

Il Comune eccepiva, altresì, l’improcedibilità del ricorso in considerazione della avvenuta adozione della delibera consiliare n. 83/2008, avente ad oggetto la modifica dei criteri di assegnazione dei lotti cimiteriali, la quale contiene una norma specifica rivolta ai soggetti che si trovano nella stessa situazione della ricorrente.

Concludeva per il rigetto del ricorso, per infondatezza, nel merito.

Con ordinanza n. 1746/1999 del Tribunale adito, veniva accolta l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.

Tuttavia, successivamente, il T.A.R. adito, con sentenza n. 1123/08, respingeva il ricorso in accoglimento della preliminare eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione.

Con l’appello in epigrafe, la ricorrente ha eccepito: "Violazione e falsa applicazione delle garanzie di partecipazione al procedimento. Eccesso di potere sotto il profilo dell’ingiustizia grave e manifesta".

L’Amministrazione, in violazione dell’art. 7 della L. n. 241/90, avrebbe omesso di comunicare l’avvio del procedimento amministrativo alla sig.ra Ta., nei cui confronti il provvedimento impugnato ha prodotto i suoi effetti.

Ha poi dedotto che è ben vero che la L. 11 febbraio 2005, n. 15, ha introdotto, in via di eccezione, una deroga all’obbligo di garantire all’interessato la partecipazione al procedimento che lo riguarda, tuttavia, è altrettanto vero che tale deroga opera soltanto allorché l’Amministrazione dimostri in giudizio, il ché non è avvenuto nel caso di specie, che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato se il destinatario ne avesse avuto conoscenza in fase endoprocedimentale.

Conclusivamente, la ricorrente ha chiesto a questo C.G.A. di annullare la sentenza impugnata, previa sospensione della stessa, e di riconoscere il suo diritto di sepolcro nei loculi realizzati nel lotto di terreno concesso dal Comune di Palermo.

Si è costituito in giudizio il Comune di Palermo per resistere al ricorso, preliminarmente eccependone l’inammissibilità, in quanto l’appellante ha introdotto in questa sede un unico profilo di censura del tutto nuovo rispetto alle presunte illegittimità provvedimentali che hanno sorretto il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

Ha, poi, ribadito l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata in prime cure, per inoppugnabilità dell’atto, da ritenersi ormai consolidato, che ha costituito il presupposto del provvedimento di demolizione impugnato dalla ricorrente in quella sede.

Conclusivamente, ha chiesto il rigetto del ricorso in appello, infondato anche nel merito.

Con ordinanza n. 1228/09 di questo Consiglio, è stata respinta l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.

Alla pubblica udienza del 17 marzo 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.

L’appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto non è stato censurato il capo della decisione del T.A.R. che accoglieva la censura di inammissibilità ed inoltre poiché l’unica censura dedotta dalla ricorrente è stata prospettata per la prima volta in questa sede.

La giurisprudenza è, invece, unanime nel ritenere che, con il ricorso in appello, non si possano proporre questioni che non abbiano già costituito oggetto del giudizio di primo grado, a meno che non si tratti di vizi rilevabili d’ufficio, il ché è escluso nel caso di specie.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese del presente grado di giudizio, determinate nella misura di Euro 3.000,00 (tremila/00), vengono poste a carico di parte soccombente.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l’appello in epigrafe.

Le spese del presente grado di giudizio, determinate in Euro 3.000,00 (tremila/00), sono poste a carico di parte soccombente.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 17 marzo 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Paolo D’Angelo, Filippo Salvia, Pietro Ciani, estensore, componenti.

Depositata in Segreteria il 17 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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