Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 17-01-2011, n. 32

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

All’esito di un controversia che ha visto quali parti contrapposte gli odierni ricorrenti, da un lato, ed il Comune di Piedimonte Etneo, dall’altro, questo Consiglio di Giustizia Amministrativa, con decisione n. 496/09 del 10/6/09, passata in giudicato, condannava il Comune di Piedimonte Etneo al risarcimento dei danni in favore degli odierni ricorrenti, quantificati in Euro 25.000 (venticinquemila). I ricorrenti, vista l’inerzia del Comune, in data 1/12/09 gli notificavano atto di diffida ex art. 27 R.D. n. 1054/1924 ed art. 37 L. n. 1034/1971, assegnando il termine di giorni 30 per provvedere; tale atto di diffida, tuttavia, restava inevaso.

Con il gravame in epigrafe, i ricorrenti, manifestando l’intenzione di volersi avvalere del rimedio di cui all’art. 27 R.D. n. 1054/1924, hanno chiesto a questo C.G.A. di voler accogliere la domanda di esecuzione del giudicato di cui in epigrafe nonché di condannare il Comune di Piedimonte Etneo al pagamento in favore degli stessi della somma di Euro 25.000, oltre agli interessi ed alla rivalutazione fino al materiale soddisfo, nonché dell’ulteriore importo di Euro 784,00, indicato nella specifica allegata alla predetta decisione n. 496/09, e della somma di Euro 500,00, indicata nella diffida per l’esecuzione; per l’ipotesi di ulteriore inadempienza del Comune resistente, provvedere alla nomina di un Commissario ad acta.

Con memoria depositata in data 16 marzo 2010, i sigg. Io. e Sa. hanno rappresentato che il Comune, a quella data, non aveva ancora ottemperato alla decisione n. 496/09 C.G.A. Il Comune di Piedimonte Etneo, regolarmente intimato, non si è costituito. Alla pubblica udienza del 17 marzo 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

Ritenuti fondati i motivi esposti dai ricorrenti con il gravame in epigrafe ed attesa la persistente inerzia dell’Ente intimato, il Collegio accoglie il ricorso in epigrafe e dichiara l’obbligo del Comune di Piedimonte Etneo di dare esecuzione alla decisione n. 496/09 C.G.A,, corrispondendo, altresì, le ulteriori somme richieste dai ricorrenti, come sopra indicate, entro il termine di giorni 60 dalla notifica o comunicazione della presente decisione.

Per il caso di ulteriore inerzia, dispone, fin d’ora, la nomina di un commissario ad acta, per l’effettuazione dei pagamenti che risultino ancora dovuti, nella persona del Prefetto di Catania, o funzionario dallo stesso delegato, con l’incarico anche di relazionare a questo Consiglio sugli esiti dell’attività svolta.

Dispone che al suddetto Commissario venga intanto liquidata, a cura del Comune, la somma di Euro 500 (cinquecento), a titolo di acconto. Le spese del giudizio, determinate in Euro 2.000 (duemila), sono poste a carico dell’Ente intimato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina al Comune intimato di dare integrale esecuzione alla decisione n. 496/09 di questo C.G.A. e di corrispondere le ulteriori somme richieste dai ricorrenti, nei singoli importi sopra specificati, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Nomina, fin d’ora, in caso di ulteriore inerzia, per lo svolgimento degli incombenti di cui in motivazione, il Prefetto di Catania, o funzionario dal medesimo delegato, con l’incarico anche di relazionare a questo Consiglio sugli esiti dell’attività svolta.

Dispone che al suddetto Commissario venga intanto liquidata, a cura del Comune, la somma di Euro 500 (cinquecento), a titolo di acconto. Le spese del giudizio, determinate in Euro 2.000 (duemila), sono poste a carico dell’Ente intimato. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 17 marzo 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Paolo D’Angelo, Filippo Salvia, Pietro Ciani, estensore, componenti.

Depositata in Segreteria il 17 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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