Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-10-2010) 20-01-2011, n. 1764

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La procura generale presso la Corte di appello di Firenze ha presentato ricorso avverso la sentenza 9.1.09 di quella Corte territoriale, con la quale era stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di S.V., I.G. e M. F., in ordine al reato art. 416 c.p., comma 1, commesso fino a tutto il (OMISSIS), perchè estinto per prescrizione. Il ricorrente rileva la violazione dell’art. 157 c.p., come modificato dalla L. n. 251 del 2005, in quanto la Corte ha applicato la nuova normativa, più favorevole agli imputati, avendo interpretato la citata legge, art. 10, comma 3, nel senso che il momento scriminante tra applicazione della nuova e applicazione della vecchia disciplina della prescrizione è da considerare quello della iscrizione dell’impugnazione nel registro della Corte di appello.

Secondo la procura generale, questa interpretazione non è condivisibile, in quanto determina il momento del passaggio dal primo al secondo grado di giudizio e della pendenza in appello del processo in una data del tutto indeterminata e per di più "manipolabile".

Il ricorrente considera preferibili le tesi che individuano il momento scriminante in quello della proposizione dell’appello oppure in quello della pronuncia della sentenza di primo grado. Tra queste due, indica come maggiormente coerente con il sistema e con i requisiti richiesti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 393 del 2006 la tesi che considera come momento scriminante quello della presentazione – deposito dell’impugnazione, da preferire all’altra tesi che privilegia il momento della pronuncia della sentenza, da considerare "neutro" ai fini che qui interessano, non essendo prevedibile se appello ci sarà o meno.

Il ricorso merita accoglimento, per una motivazione in parte divergente dall’ultima argomentazione proposta dal ricorrente, nel senso che è del tutto non condivisibile la tesi fatta propria dalla sentenza impugnata: non corrisponde a un criterio razionale e affidabile il collegare la vigenza della nuova disciplina sulla prescrizione al momento della trasmissione, della ricezione e della iscrizione dell’atto di impugnazione. Va comunque tenuto conto dell’intervento delle Sezioni unite (Sez. un., n. 47008 del 29.10.2009, in Cass. pen. 2009, in Supplemento al n. 4, p. 129), determinato dal contrasto insorto nella giurisprudenza della S. C. sul limite posto dal legislatore alla retroattività della nuova disciplina della prescrizione, se più favorevole rispetto alla previgente, limite formalmente fissato nella "pendenza"del procedimento in grado di appello. Il contrasto è stato risolto, enunciando il principio, secondo, ai fini dell’operatività delle disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione, "la pendenza in grado di appello del procedimento, ostativa all’applicazione retroattiva delle norme più favorevoli è determinata dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado".

Pertanto, nel caso in esame, essendo stata la sentenza di primo grado emessa il 13.12.04, la nuova disciplina – introdotta con L. 5 dicembre 2005, n. 251, pubblicato su G.Uff. n. 285 del 7.12.2005- è entrata in vigore quando il procedimento era in grado di appello e quindi non opera la retroattività della lex mitior.

Secondo il calcolo conforme a questo principio interpretativo, alla data della pronuncia della Corte di appello di Firenze il termine prescrizionale non era ancora trascorso. Conseguentemente, la sentenza va annullata con rinvio alla Corte territoriale per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo alla Corte di appello di Firenze.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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