Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 17-01-2011, n. 31 Canone; Comune

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con delibera consiliare n. 38 bis del 12 aprile 1996, il Comune di Leonforte istituiva il canone per il servizio di depurazione delle acque, con decorrenza 1 gennaio 1996. La riscossione di detto canone, insieme alla tariffa per il consumo, veniva affidata all’Ente Acquedotti Siciliani – E.A.S.

Il giudice civile, cui il Comune si era rivolto per ottenere il pagamento, da parte dell’E.A.S., di quanto dovuto per gli anni dal 1997 al 2000, ricusava la giurisdizione. Nelle more, l’E.A.S. effettuava un pagamento parziale.

Il Comune proponeva ricorso al TAR di Catania lamentando un residuo a debito dell’E.A.S., relativo al canone fognario e di depurazione per gli anni dal 2000 al 2002, ed una differenza al medesimo titolo per gli anni dal 1997 al 1999. Rappresentava, inoltre, che per gli anni 1994 e 1995 l’E.A.S. non aveva fatturato il canone fognario, causando un danno al Comune.

L’E.A.S. eccepiva il difetto di giurisdizione del TAR nonché l’infondatezza nel merito delle suddette pretese.

Con sentenza n. 626/03, il TAR accoglieva parzialmente il ricorso ritenendo che, se pure a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 era stato dichiarato incostituzionale l’articolo 7 della legge n. 205 del 2000, (che devolveva la giurisdizione al Giudice amministrativo per le controversie in materia di pubblici servizi, ivi comprese quelle relative a indennità, canoni ed altri corrispettivi), tuttavia, fosse comunque applicabile l’articolo 5 c.p.c. che, nella successione nel tempo di norme processuali, attribuisce la giurisdizione al Giudice competente al tempo della proposizione della domanda.

Nel merito, il TAR riteneva provato dall’intimato E.A.S. il versamento delle somme afferenti il periodo dal 1998 al 2000 e non provata la contraria eccezione del ricorrente.

Riconosceva un credito residuo a favore del Comune relativamente alle restanti sorti capitali, dedotto quanto versato medio tempore.

Avverso la suddetta sentenza proponeva appello il Comune, lamentando:

1. l’E.A.S., per tutto il periodo dal 1997 al 2002, non avrebbe mai corrisposto puntualmente al Comune quanto riscosso dagli utenti a titolo di canone fognario e di depurazione. Sosteneva, pertanto, che residuassero somme ancora dovute per tale periodo e rinnovava la richiesta di CTU al riguardo;

2. l’omissione di pronuncia su un capo della domanda, relativo al risarcimento del danno dovuto alla mancata fatturazione del periodo dal 1994 al 1995;

3. il mancato accertamento e pagamento degli interessi di mora o legali;

4. l’erronea compensazione delle spese di lite.

L’E.A.S. si costituiva con atto depositato il 28 marzo 2007, con il quale:

– sosteneva di avere provveduto al versamento del canone fognario e di depurazione, relativamente al periodo 1997 – 2002, per una somma complessiva pari ad Euro 957.435,365;

– rappresentava che, esattamente, il TAR aveva riconosciuto in favore del Comune un credito residuo pari alla differenza tra l’importo preteso dal Comune (euro 1.010.346,978) e le somme versate dall’EAS (come detto Euro 957.435,365); salvo restituzione di provvisionale a suo tempo disposta con ordinanza cautelare;

– contestava la legittimità di una C.T.U. intesa ad integrare l’assenza di elementi di prova da parte del Comune, in ordine alle domande riproposte in appello;

– eccepiva, in ogni caso, quanto al risarcimento del danno per il periodo 1994 – 1998, la prescrizione quinquennale, da calcolare con riferimento alla data di notifica del ricorso in primo grado (25 ottobre 2003).

All’udienza del 29 marzo 2007 il Collegio, ritenendo che, ai fini del decidere, fosse necessario disporre consulenza tecnica d’ufficio, pronunciava ordinanza con la quale nominava CTU il dottor Gaetano Rabitto perché riferisse sui quesiti specificatamente in essa articolati.

Dalla relazione del CTU emergeva che: – per quanto riguarda i ruoli emessi dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 2002, l’E.A.S. aveva parzialmente versato quanto riscosso, rendendosi ancora debitore della somma di Euro 344.838,17;

– il canone fognario degli anni 1994 e 1995 non era stato fatturato dall’E.A.S. e, tuttavia, il Comune non aveva provato in che modo la mancata fatturazione avesse determinato un danno all’Ente locale. La mancata fatturazione, infatti, se da un lato aveva impedito l’emissione dei ruoli a carico degli utenti, dall’altro non aveva determinato alcun esborso da parte del Comune, proprio a causa della mancata fatturazione. Atteso, poi, che il servizio delle acque è stato reso senza scopo di lucro, il Comune avrebbe dovuto esporre e provare, sia nell’an, che nel quantum, l’esistenza di un danno emergente e di un lucro cessante. In relazione a tale domanda, l’appello del Comune, con decisione n. 770/08 di questo C.G.A, veniva quindi respinto, risultando assorbita l’eccezione di prescrizione quinquennale proposta da controparte.

Quanto agli interessi di mora per ritardato ed omesso pagamento di quanto dovuto dall’E.A.S., dai calcoli effettuati dal CTU ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2002, non contestati, emergeva che, alla data del 1 dicembre 2007, gli interessi legali sulle somme versate in ritardo ammontavano ad Euro 109.377,75 e quelli sulle somme ancora da versare ad Euro 120.674,28.

L’E.A.S., pertanto, veniva condannata al pagamento a favore del Comune di Leonforte della complessiva somma di Euro 574.890,20 (cinquecentosettantaquattromilaottocentonovanta/20) al 1 dicembre 2007. Da tale data andavano ulteriormente calcolati gli interessi moratori sulla parte capitale ancora dovuta sino al saldo, nella misura dell’11,20% (undici virgola venti per cento) annuo stabilita ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2002 dal Ministero dell’economia e delle finanze con comunicato del 11.2.2008, pubblicato nella G.U. 35 del 11.2.2008.

In relazione alla reciproca soccombenza, le spese dei due gradi di giudizio venivano compensate, ivi comprese anche quelle di consulenza tecnica d’ufficio che venivano liquidate in Euro 9.000,00, oltre a quanto chiesto per cassa previdenza (4%) e IVA (20%).

Con il ricorso in epigrafe, il Comune di Leonforte, vista l’inerzia dell’E.A.S., in data 10/7/09 notificava al predetto Ente atto di diffida e messa in mora al fine di ottenere l’esecuzione di quest’ultima decisione, già passata in giudicato. Tale atto di diffida, tuttavia, restava inevaso.

Con il ricorso in epigrafe, il predetto Comune, rappresentando che il mancato soddisfacimento degli obblighi nascenti dal giudicato era fonte di ulteriori danni erariali e disagi gestionali per l’Ente ricorrente, ha chiesto a questo C.G.A. di voler accogliere la domanda di esecuzione del giudicato di cui in epigrafe nonché di statuire l’obbligo a carico dell’Ente Acquedotti Siciliani – E.A.S. (in liquidazione) di procedere al pagamento in suo favore delle somme individuate in esecuzione dalla decisione n. 770/08 C.G.A., assegnando allo scopo un termine ritenuto congruo e, per l’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione resistente, provvedere alla nomina di un Commissario ad acta.

L’Ente Acquedotti Siciliani, regolarmente intimato, non si è costituito. Alla pubblica udienza del 17 marzo 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

Ritenendo fondati i motivi esposti dal Comune con il ricorso in epigrafe ed attesa la persistente inerzia dell’Ente intimato, nonostante l’esito della decisione n. 770/08 di questo C.G.A., passata in giudicato, il Collegio accoglie il predetto ricorso e dichiara l’obbligo dell’Ente Acquedotti Siciliani di dare esecuzione alla decisione n. 770/08 C.G.A. entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente decisione.

Per il caso di ulteriore inerzia, dispone, fin d’ora, la nomina di un commissario ad acta, per l’effettuazione dei pagamenti che risultino ancora dovuti, nella persona del Prefetto di Palermo, o funzionario dallo stesso delegato, con l’incarico anche di relazionare a questo Consiglio sugli esiti dell’attività svolta.

Dispone che al suddetto Commissario venga intanto liquidata, a cura dell’E.A.S, la somma di Euro 500 (cinquecento), a titolo di acconto. Le spese del giudizio, determinate in Euro 2.000 (duemila), sono poste a carico dell’Ente intimato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina all’Ente intimato di dare integrale esecuzione alla decisione n. 770/08 di questo C.G.A. entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Nomina, fin d’ora, in caso di ulteriore inerzia, per lo svolgimento degli incombenti di cui in motivazione, il Prefetto di Palermo, o funzionario dal medesimo delegato, con l’incarico anche di relazionare a questo Consiglio sugli esiti dell’attività svolta.

Dispone che al suddetto Commissario venga intanto liquidata, a cura dell’E.A.S, la somma di Euro 500 (cinquecento), a titolo di acconto. Le spese del giudizio, determinate in Euro 2.000 (duemila), sono poste a carico dell’Ente intimato. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 17 marzo 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Paolo D’Angelo, Filippo Salvia, Pietro Ciani, estensore, componenti.

Depositata in Segreteria il 17 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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