Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-10-2010) 20-01-2011, n. 1784 Interesse ad impugnare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

T.F. propone personalmente ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 14-7-2010 del Tribunale di Bologna di rigetto dell’appello avverso l’ordinanza del Tribunale di Forlì dell’1/6/2010 con la quale era stata respinta l’istanza di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere.

T.F. è cautelato in carcere dal 26-3-2009 per il reato di cui all’art. 624 bis, nn. 2. e 5 (capo B) commesso ai danni di A.A., così limitato il titolo cautelare dal Tribunale del Riesame con provvedimento del 10-4-2009, che ha annullato l’ordinanza dispositiva della misura in relazione al reato di tentato omicidio in danni della stessa A. più altri (capo A). Il T. per tale procedimento è stato condannato successivamente con sentenza del 23-12-2009 per i reati di tentato omicidio (capo A), furto in abitazione (Capo B) danneggiamento e minaccia (capi C e D) alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione ad ha applicato al medesimo la misura di sicurezza ad una casa di cura e custodia per anni uno).

Con i motivi di ricorso l’imputato denunzia violazione di legge in quanto il Tribunale aveva omesso ogni motivazione in ordine alla negata concessione dell’obbligo di dimora e aveva negato la concessione della misura degli arresti domiciliari facendo riferimento ad un episodio di evasione risalente nel tempo;

contraddittorietà motivazione perchè il Tribunale aveva ritenuto la pericolosità sociale dell’imputato sulla base dei risultati di una perizia psichiatrica superata da un accertamento medico successivo;

mancata dichiarazione della cessazione dell’efficacia della misura coercitiva, inefficacia maturata già da alcuni mesi; errata condanna al pagamento delle spese processuali,mancanza delle esigenze cautelari.

Veniva presentata memoria difensiva con argomentazioni relative ad i motivi di ricorso. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Infatti risulta dalla certificazione del Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – che la Corte di Appello di Bologna ha dichiarato cessata la misura cautelare di cui al capo B ed ha emesso in data 22-7-2010 ordine di scarcerazione N. 763/10.

Di conseguenza il ricorso non è più sorretto da alcun interesse essendo stata accertata la cessazione della misura coercitiva e già disposta la scarcerazione dell’imputato per il provvedimento oggetto del ricorso.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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