Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 17-01-2011, n. 25 Demanio e patrimonio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso al T.A.R. Catania, la società Maestrale proponeva impugnazione avverso la determina n. 6/08 del 30/4/08, con la quale l’ing. Capo del Distretto Minerario di Catania aveva disposto l’immediato annullamento, in autotutela, del provvedimento autorizzatorio n. 11/05 del 20/4/05 relativo alla cava 346/Ap di argille denominata "Beviola Maestrale", esercitata dalla ditta ricorrente nel territorio del Comune di Venetico.

L’annullamento contestato poggiava sul presupposto dell’intervenuto parere sfavorevole espresso dal Comune di Venetico in merito all’istanza di rinnovo del suddetto provvedimento autorizzatorio n. 11/05, avanzata dalla società ricorrente, mentre il suo esplicito e particellare assenso era reso obbligatorio dalla vigente legislazione ed in particolare dalla L. Reg. n. 127/80.

Il T.A.R., con sentenza n. 554/09, annullava il provvedimento impugnato essendo venuti meno i presupposti su cui esso si fondava. Il Giudice di prime cure, infatti, dava atto che, come rappresentato dalla ditta ricorrente con memoria depositata in data 18 febbraio 2009 e suffragata dalla documentazione in essa allegata, il Comune di Venetico, nelle more del giudizio, con foglio n. 11230 del 12/12/2008, aveva espresso parere favorevole al Piano Cave inoltrato dall’Ufficio di Gabinetto dell’Assessorato Industria della Regione siciliana, avendo lo stesso Comune, con nota n. 8206 del 6/10/2008, espresso parere favorevole al proseguimento dell’esercizio della cava di cui la ricorrente è titolare.

Con l’appello in epigrafe la difesa Erariale, per l’Assessorato ricorrente, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, deducendone l’erroneità, in quanto il suddetto parere favorevole espresso dal Comune con nota n. 8206/08, richiamata dal Giudice di prime cure a sostegno della suddetta pronuncia, si riferiva espressamente all’autorizzazione n. 12/05, intestata alla Laterizi Riuniti s.r.l., mentre la società odierna appellata è titolare dell’autorizzazione n. 11/05.

L’Avvocatura ha ulteriormente rappresentato che il Comune di Venetico, in risposta ad un quesito espressamente formulato al riguardo dal Distretto Minerario di Catania, con nota n. 8418/09 ha avuto modo di chiarire che la suddetta nota n. 8206/08 era riferita ad attività estrattiva di altra cava e non a quella della ricorrente ditta Maestrale.

Ha quindi chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, previa sospensione degli effetti.

Con controricorso ed appello incidentale, l’odierna appellata ha eccepito l’infondatezza dell’appello principale per travisamento dei fatti in relazione all’effettivo contenuto della suddetta nota n. 8206/08, del Comune di Venetico; ha poi lamentato l’omessa pronuncia sui motivi di impugnazione dal n. 1 al n. 14 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e l’omesso soddisfacimento dell’interesse della Maestrale s.r.l. alla rimozione dell’art. 2 dell’autorizzazione n. 11/05, con il quale il Distretto Minerario di Catania ha subordinato l’effettivo esercizio dell’attività estrattiva nelle particelle catastali ubicate a monte del tracciato autostradale all’esito favorevole per la società della vertenza in corso con il Comune di Venetico.

Ha, quindi, reiterato i seguenti motivi dedotti con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado:

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/90;

2. Insussistenza di interesse attuale e concreto alla rimozione dell’atto;

3. Omessa comparazione dell’interesse privato;

4. Superamento del termine ragionevole;

5. Violazione del principio della partecipazione al procedimento;

6. Fittizietà della motivazione.

Nel caso di specie, l’Amministrazione ha adottato il provvedimento di annullamento in autotutela dell’autorizzazione dopo oltre 22 anni dal rilascio dell’autorizzazione originaria e dopo oltre 4 anni dal rinnovo della medesima senza avere indicato alcuno specifico interesse concreto ed attuale alla rimozione dell’atto, se non il preteso ripristino della legalità nell’interesse del Comune di Venetico, e senza avere proceduto all’esame dell’interesse della Maestrale alla vigenza dell’autorizzazione alla coltivazione dell’argilla.

Inoltre, il Distretto Minerario non ha fornito alcuna motivazione in merito al mancato accoglimento delle osservazioni formulate dalla Maestrale, a seguito della comunicazione dell’avvio del procedimento, allo scopo di confutarne la motivazione.

7. Sviamento di potere.

Nel caso di specie, il provvedimento di rinnovo dell’autorizzazione è sub iudice innanzi al T.A.R. Catania nel giudizio n. 2104/05, in cui controinteressato è il Distretto Minerario e ricorrente incidentale la società Maestrale, che aveva chiesto dichiararsi l’illegittimità dell’art. 2) del provvedimento n. 11/05, di rinnovo dell’autorizzazione, nella parte in cui si subordina l’attività di coltivazione alla definizione, con esito favorevole per la società, della vertenza con il Comune di Venetico.

8. Eccesso di potere per sviamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed erroneità di presupposto. Omessa comparazione dell’interesse pubblico con l’interesse del privato. Contraddittorietà, illogicità, ingiustizia, disparità di trattamento;

9. Eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contrasto con precedenti provvedimenti della medesima amministrazione;

10. Eccesso di potere. Violazione e falsa applicazione del Piano Regolatore Generale del Consorzio ASI della Provincia di Messina;

11. Violazione della L. Sic. 4 gennaio 1984, n. 1;

12. Manifesta violazione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria;

13. Tardività. Contrasto con provvedimenti di altre amministrazioni.

La Determina n. 6/08 di annullamento in autotutela del rinnovo dell’autorizzazione si pone in netto contrasto con tutte le precedenti autorizzazioni alla coltivazione dell’argilla, nella cava "Beviola", rilasciate dalla medesima amministrazione; e si pone, altresì, in contrasto con i pareri favorevoli alla prosecuzione dell’attività della cava espressi dal Consorzio ASI della Provincia di Messina e dalla Soprintendenza, mai impugnati dal Distretto.

14. Violazione della L. 9 dicembre 1980, n. 127 e succ. mod. ed int.

La suddetta L. n. 127/1980, concernente "Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava", all’art. 22, prevede che il rinnovo dell’autorizzazione è subordinato alla previa nuova istruttoria da effettuarsi secondo le norme della medesima legge.

Ebbene, la società appellata deduce che nessuna norma di detta legge regionale prevede la necessaria acquisizione di parere da parte del Comune in cui ricade la cava.

Pertanto, nessun rilievo avrebbe dovuto attribuire il Distretto Minerario di Catania al parere sfavorevole espresso dal Comune di Venetico per la zona a monte.

Né potrebbe argomentarsi, in contrario, invocando l’art. 10 della suddetta legge regionale n. 127/80, il quale concerne espressamente "l’apertura delle cave" e, quindi, non le cave già in esercizio. Neppure potrebbe invocarsi l’art. 2 della L.R. n. 10/2004, rubricato "Semplificazione delle procedure di rinnovo delle autorizzazioni alla coltivazione dei giacimenti di cava", perché è ben vero che esso prevede, in questi casi, il "nulla osta" rilasciato dall’amministrazione competente, qualora il regime vincolistico abbia subito modifiche alla domanda di rinnovo, ma è altrettanto vero che, per effetto della decisione n. 851/07 di questo C.G.A., il vincolo espropriativo, che il Comune intendeva apporre sulle particelle di cava nella zona a monte, sarebbe stato dichiarato illegittimo e, pertanto, annullato.

Conclusivamente, parte appellata ha chiesto di:

– preliminarmente, rigettare l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata;

– in via principale, ritenere e dichiarare infondato l’appello proposto ex adverso e rigettarlo:

– in via gradata, accogliere il controricorso ed appello incidentale confermando l’annullamento della determina n. 6/08 nonché degli ulteriori provvedimenti impugnati in primo grado, con espresso obbligo di riesaminare l’autorizzazione n. 11/05, con la cancellazione dell’art. 2;

– per l’effetto, ritenere e dichiarare il diritto della Maestrale s.r.l. al risarcimento dei danni subiti.

Ha replicato la difesa Erariale per ribadire la legittimità del provvedimento impugnato dalla società in primo grado.

In particolare, ha rappresentato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 L.R. n. 127/80 e 2 L.R. n. 22/82, l’autorizzazione viene rinnovata a richiesta dell’interessato e previa nuova istruttoria e che l’apertura delle cave è subordinata ad un attestato, da parte del sindaco, di conformità con gli strumenti urbanistici vigenti nonché da una valutazione, da parte dell’Ente locale, del programma di coltivazione della cava, degli elaborati tecnici relativi al progetto riguardante le opere di recupero ambientale e dello studio di fattibilità di quest’ultimo.

All’esito di tale fase istruttoria, il Comune di Venetico ha espresso parere sfavorevole in ordine all’istanza di rinnovo di autorizzazione presentata dalla società odierna appellata, parere poi ribadito dall’Ente con le note n. 559/04 e n. 9352/04.

Conclusivamente, la difesa Erariale ha chiesto l’accoglimento dell’appello.

Con ordinanza n. 1225/09 di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa, è stata accolta l’istanza cautelare proposta dall’appellante.

Infine, con memoria per l’udienza, l’odierna appellata, nel ribadire che "l’appello è errato in fatto, prima che in diritto, oltreché infondato", ne ha chiesto il rigetto per i motivi esposti nel controricorso ed appello incidentale cui si è riportato.

Tuttavia, ha ritenuto opportuno esporre, ulteriormente, le seguenti controdeduzioni in ordine ai motivi rappresentati in questa sede dal ricorrente a sostegno del gravame:

1) Infondatezza dell’appello. Illegittimità dell’atto di annullamento del rinnovo dell’autorizzazione della cava. Eccesso di potere, per contrasto con precedenti provvedimenti della medesima amministrazione e per contrasto con il "Piano cave";

2) Fittizietà della motivazione originaria dell’atto di annullamento;

3) Difetto di motivazione sopravvenuta dell’atto di annullamento;

4) Eccesso di potere, per difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; erroneità di presupposti; disparità di trattamento.

Il provvedimento di annullamento del rinnovo dell’autorizzazione della cava "Beviola" si porrebbe in netto contrasto con gli obiettivi del "Piano cave", elaborati dallo stesso Distretto Minerario di Catania, fin dall’anno 2000, e dal Corpo Regionale delle Miniere dell’Assessorato Industria. In altre parole, gli attuali appellanti hanno individuato il bacino estrattivo della cava "Beviola" come area di 1° livello e cava di pregio, ai fini della pianificazione strategica regionale, e, contemporaneamente, il Distretto ha invece annullato le autorizzazioni all’escavazione della cava stessa.

Il Comune di Venetico, con nota prot. 11230/08, avrebbe espresso parere favorevole alla prosecuzione dell’esercizio della cava "Beviola", inserita quale cava attiva di 1° livello e di pregio nella provincia di Messina nel Piano Cave.

Alla luce di tale parere favorevole emergerebbe la carenza di motivazione del provvedimento con cui il Distretto Minerario di Catania ha poi emesso il provvedimento di annullamento del rinnovo dell’autorizzazione.

5) Infondatezza dell’appello: violazione dell’art. 2 della L. Sicilia 5 luglio 2004, n. 10, ed errata applicazione dell’art. 2 L. Sicilia n. 22/82;

6) Prevalenza della previsione del Piano Cave sugli strumenti urbanistici comunali.

Il rinnovo delle autorizzazioni alla coltivazione dei giacimenti di cava, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa Erariale, quando è finalizzato al completamento del programma di coltivazione precedentemente autorizzato, non necessiterebbe, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 10/2004, di alcun parere/attestato/nulla osta da parte del Sindaco del Comune in cui ricade il giacimento.

L’art. 2 della L.R. n. 22/82, sarebbe stato erroneamente invocato dalla difesa Erariale, in quanto esso si applica alla "apertura di nuove cave" e non al rinnovo delle autorizzazioni delle cave già esistenti, per le quali non era stato completato il programma di coltivazione.

7) Infondatezza dell’appello per travisamento dei fatti e violazione di diritto.

L’appello proposto dalla difesa Erariale sarebbe viziato da un duplice errore di fatto; il Giudice di prime cure avrebbe accolto il ricorso della società Maestrale non perché il Comune di Venetico, con la nota n. 8206/08, aveva espresso parere favorevole all’attività estrattiva, bensì perché il Comune aveva espresso parere favorevole al Piano Cave. Inoltre, il Comune di Venetico, con la nota n. 8418/09 avrebbe, in realtà, semplicemente trasmesso la nota n. 8206/08 precisando che essa era indirizzata alla Laterizi riuniti s.r.l. senza esprimere alcun parere sfavorevole sul rinnovo dell’autorizzazione in argomento.

8) Infondatezza dell’appello: violazione delle previsioni del P.R.G. del Consorzio ASI per la provincia di Messina e violazione delle prescrizioni del decreto n. 24.11.2003 dell’Assessorato Territorio ed Ambiente "Approvazione del P.R.G. del Comune di Venetico".

L’annullamento del rinnovo dell’autorizzazione e l’appello avverso la sentenza n. 554/09, che hanno come presupposto la mancanza del parere favorevole del Comune di Venetico, sono viziati perché è il Comune che ha l’obbligo di conformarsi alle previsioni del Piano per le aree di sviluppo industriale di Messina e, nel caso di specie, il Consorzio ASI, con nota n. 86/07, ha espresso il proprio parere favorevole al rinnovo dell’autorizzazione.

Alla pubblica udienza del 16 marzo 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

D I R I T T O

L’appello è fondato e, pertanto, va accolto.

Preliminarmente, va affermato che, contrariamente a quanto ritenuto dalla società odierna appellata, dal combinato disposto degli artt. 22 della L. n. 127/80 e 2 della L. n. 22/82 si evince che il rinnovo dell’autorizzazione ad attività estrattiva, richiesto dall’interessato, è subordinato al rilascio, da parte del Sindaco nel cui Comune è ubicata la cava, di un attestato di conformità con gli strumenti urbanistici vigenti nonché all’approvazione, da parte del medesimo Comune, dello studio di fattibilità e del progetto di massima di cui alla lettera d) dell’art. 12 della L. n. 22/82 testé richiamata.

Va, altresì, affermato che con la nota n. 8206/08 indirizzata alla società Laterizi Riuniti s.r.l. il Comune di Venetico ha espresso parere favorevole soltanto con riferimento all’attività estrattiva della cava di argilla n. 346/p denominata "Beviola-Laterizi Riuniti", sita nella contrada (…) di quel Comune, esercitata dalla società "Laterizi Riuniti s.r.l." giusta autorizzazione n. 12/2005.

Appare di tutta evidenza, pertanto, che tale parere favorevole non riguarda in alcun modo la società odierna appellata, così come ha poi avuto modo di precisare lo stesso Comune di Venetico con la successiva nota n. 8418/08 indirizzata al Dipartimento Regionale delle Miniere – Distretto Minerario di Catania, che ne aveva fatto oggetto di esplicita richiesta.

Al riguardo, va ulteriormente rilevato che è ben vero che il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso della società Maestrale non solo perché il Comune di Venetico, con la nota n. 8206/08, aveva asseritamente espresso in favore della stessa parere favorevole all’attività estrattiva, ma anche perché il Comune, con nota n. 11230/08, aveva altresì, asseritamente, espresso parere favorevole al Piano Cave; tuttavia, è altrettanto vero che con quest’ultima nota il Comune, nell’esprimere parere favorevole al Piano Cave, non ha fatto alcun riferimento alla cava gestita dalla società appellata, mentre ha espressamente richiamato la suddetta nota n. 8206/08 con specifico riguardo al parere favorevole con essa rilasciato in favore della diversa società Laterizi Riuniti ai fini dell’esercizio dell’attività estrattiva da questa esercitata.

Per quel che concerne la determina n. 06/08, di immediato annullamento in autotutela del provvedimento autorizzatorio n. 11/05 della cava 346/Ap denominata "Beviola Maestrale", adottata dal Distretto Minerario di Catania e contestata dall’odierna appellata, si rileva che essa non solo è ampiamente ed esaustivamente motivata, ma fornisce puntuali risposte, sorrette da precisi riferimenti normativi, alle censure contro di essa dedotte dalla società e, quindi, risulta pienamente legittima.

Invero, dalla citata determina n. 06/08, contestata dall’appellata, si evince, in sintesi e nelle parti maggiormente significative ai fini della presente controversia, che:

– con nota n. 2411 datata 8/4/2003, il Comune di Venetico ha espresso motivato parere sfavorevole all’istanza del 30 maggio 2002, pervenuta al Distretto Minerario di Catania in data 5/6/2002, con la quale la Maestrale s.r.l. aveva chiesto il rinnovo dell’autorizzazione n. 47/87, finalizzato al completamento del programma di sfruttamento del progetto approvato;

– con nota n. 559 del 21/1/2004, il predetto Comune ha ribadito il parere sfavorevole precedentemente espresso con la suddetta nota n. 2411/03 in quanto "i lavori che interesserebbero la zona a monte dell’autostrada sono in netto contrasto con il costruendo Piano per Insediamenti Produttivi (…)";

– con lettera datata 20/2/2008, la società Maestrale ha trasmesso la decisione C.G.A. n. 851/07 ed, in forza di essa, ha richiesto al Distretto di autorizzare l’attività estrattiva nelle particelle catastali ubicate a monte del tracciato autostradale;

– con nota n. 2359/08, la Società in argomento è stata preavvisata dell’avvio del procedimento per l’annullamento in autotutela del provvedimento autorizzatorio n. 11/05 della cava 346/Ap;

– in data 31 marzo 2008 pervenivano al Distretto Minerario di Catania le memorie difensive della Società;

– alla data di presentazione della suddetta istanza di rinnovo (30/5/2002) sussisteva valido motivo per istruire ex novo la pratica di autorizzazione all’esercizio dell’attività di cava in quanto il Consiglio Comunale aveva già adottato il PRG e, pertanto, il Comune di Venetico doveva esprimersi in merito e con esso gli altri Enti;

– mentre era in corso l’istruttoria relativa alla suddetta istanza della Società, veniva approvato il PRG del Consorzio ASI di Messina che, quindi, diveniva interlocutore nella definizione del procedimento;

– la decisione n. 851/07 del CGA non ha affatto spogliato il Comune di Venetico delle sue prerogative e delle sue competenze sul territorio;

– le Norme di attuazione del PRG del Comune di Venetico e del decreto A.R.T.A. 24/11/2003, all’art. 30 della voce DI precisano che, nelle zone normate dal Piano ASI, qualunque attività edilizia è regolamentata dal PRG del Consorzio ASI;

– tuttavia, la puntualizzazione di cui al superiore art. 30 circoscrive la potestà del Consorzio ASI di Messina nell’ambito dell’attività edilizia, restando salva ogni altra potestà del Comune di Venetico in ordine ai generali interessi territoriali ed ambientali, con particolare attenzione all’organicità di gestione e tutela dell’intero territorio comunale;

– le Norme tecniche di attuazione del PRG del Consorzio ASI di Messina, al Capitolo II art. 20.4 per le aree D2.4 ZONA LATERIZI, impongono precisi limiti di destinazione e di attuazione, poiché recitano: "Descrizione. Area di estremo degrado ambientale assoggettata nel tempo all’estrazione ed alla lavorazione di materiali di cava in condizione di un elevato regime di utilizzo. Mostra i segni di una rilevante trasformazione geomorfologica che comporta specifici fattori di rischio. Strumenti attuativi: Piano Particolareggiato di risanamento ambientale. Interventi ammissibili: Opere di bonifica ambientale, interventi per il dissesto idrogeologico, opere di ricolmo e di consolidamento dei pendii;

– resta invariata e piena l’efficacia del parere ostativo del Comune di Venetico, il quale sempre e comunque mantiene la piena giurisdizione in tutto il suo territorio, mentre il suo esplicito e particellare assenso è reso obbligatorio dalla vigente legislazione ed in particolare dalla L. n. 127/80;

– premesso che, in presenza di diverse potestà territoriali, nessuna di esse può sostituire né attribuirsi le competenze di altri, il parere favorevole reso dal Consorzio ASI di Messina, con nota n. 86/04, risulta in palese e non convenientemente motivata deroga alle prescrizioni di sicurezza dello stesso PRG ASI, di cui alle relative Norme Tecniche di Attuazione – Capitolo II, art. 20.4 per le aree D2.4 ZONA LATERIZI. Detto parere è da considerarsi quantomeno non determinante ai fini autorizzativi, in quanto non previsto dalle norme procedurali e soprattutto perché il Consorzio non può sostituirsi al Comune, organo territorialmente competente e vincolante per ogni intervento sul territorio;

– il parere espresso dalla Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Messina, prot. 2108/cc del 30/7/2003, è imperfetto e non accoglibile perché genericamente "collocato" nel diverso Comune di Pace del Mela, cui è stata inviata la relativa comunicazione;

– si ribadiscono i chiari profili di illegittimità che l’art. 2 dell’autorizzazione n. 11/05, relativa alla cava di argilla n. 346/Ap, riveste essendo fondato, al momento della sua formulazione, su delle semplici astrazioni ipotetiche tutte favorevoli alla Società, sia perché anticipa una sentenza ad essa favorevole ancora da venire, sia perché travalica il tempo e l’emanazione di nuove future norme (D.Lgs. n. 152/2006, parte seconda e successive; D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4; L. 8 maggio 2007, n. 13; D.A. Territorio ed Ambiente 22 ottobre 2007; Avviso Territorio ed Ambiente pubblicato il 20 novembre 2007) che regolano in modo più aggiornato le attività estrattive con disposti variati nel tempo.

Più in particolare, e con specifico riferimento alle censure mosse dalla società appellata, si rileva che:

– dal contenuto della determina n. 06/08, testè riportata, si evince con evidenza che l’Amministrazione ha adottato il provvedimento di annullamento in autotutela dell’autorizzazione precedentemente rilasciata avendo destinato parte dell’area di cava in Zona F1 – Recupero ambientale adottato dal PRG del Comune;

– per quel che concerne i pareri favorevoli alla prosecuzione dell’attività della cava espressi dal Consorzio ASI della Provincia di Messina e dalla Soprintendenza, il Distretto Minerario ha precisato con la superiore determina che, con riferimento all’altra parte del territorio in questione del Comune di Venetico, ricadente in zona vincolata ASI, il parere favorevole, reso dal Consorzio ASI con nota n. 86/04, in favore della società Maestrale, è viziato proprio con riferimento alle prescrizioni di sicurezza di cui al PRG dello stesso Consorzio ASI, mentre il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Messina, prot. 2108/cc del 30 luglio 2003, è "imperfetto e non accoglibile perché genericamente "collocato" nel Comune di Pace del Mela, cui è stata inviata la relativa comunicazione";

– il Distretto Minerario, contrariamente a quanto affermato dalla Società, ha dato atto nel provvedimento impugnato di avere ricevuto e visto le memorie difensive dalla stessa inviate a seguito della comunicazione dell’avvio del procedimento;

– la determina n. 6/08 si appalesa in linea con tutti i precedenti pareri sfavorevoli resi dal Comune di Venetico, in ordine all’istanza di rinnovo dell’autorizzazione n. 47/87, con la nota n. 2411/03, poi ribadita con la successiva nota n. 599/04;

– la decisione n. 851/07, con la quale questo C.G.A. ha dichiarato illegittimo il vincolo espropriativo che il Comune intendeva apporre sulle particelle di cava nella zona a monte, non può ritenersi ostativa anche della potestà del Comune di negare il proprio nulla osta al rinnovo dell’autorizzazione in forza dei vincoli legittimamente apposti dal vigente PRG di quel Comune.

Per le motivazioni sopra riportate, l’appello va accolto.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 16 marzo 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Paolo D’Angelo, Filippo Salvia, Pietro Ciani, estensore, componenti.

Depositata in Segreteria il 17 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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