Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-10-2010) 20-01-2011, n. 1782

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La Corte di Appello di Perugia, qualificata come ricorso per cassazione l’impugnazione proposta dal Procuratore generale avverso la sentenza del GUP Tribunale Minorenni di Perugia del 5-3-2009 che aveva applicato il perdono giudiziale a C.S. ritenuta colpevole del reato di tentato furto in abitazione, trasmetteva gli atti a questa Corte.

Il P.G. denunciava difetto di motivazione in ordine alla concessione del perdono giudiziale.

Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi.

Infatti il Tribunale ha congruamente formulato la prognosi positiva che lo ha indotto a concedere il perdono giudiziale evidenziando la giovane età dell’imputata e la sua incesuratezza.

Nel ricorso il P.G. indica come elemento ostativo alla concessione del perdono giudiziale l’esistenza di quattro fogli di precedenti dattiloscopici per 29 episodi di furto.

Il ricorrente, quindi, non deduce l’esistenza di precedenti in senso proprio ostativi all’adozione del beneficio, ma fa riferimento ad un termine non presente nell’ordinamento giuridico penale (precedente dattiloscopico).

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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