Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-10-2010) 20-01-2011, n. 1781

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

L’avv. L.E. proponeva personalmente ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 17-5-2010 del Tribunale di Pordenone che, in sede di riesame, aveva respinto l’impugnazione avverso il decreto di perquisizione personale e locale emesso dal P.M in data 29-4-2010, eseguito nella stessa data, nonchè avverso gli atti di perquisizione ed il sequestro effettuato. Denunziava mancanza di motivazione in ordine ai motivi di impugnazione con cui si contestava la omessa notifica del decreto del Gip, essendo stato notificato solo il decreto del p.m., l’inesistenza dei presupposti per eseguire la perquisizione, la illegittimità della perquisizione presso lo studio dell’avvocato C. in (OMISSIS) in violazione dell’art. 103 c.p.p e presso l’immobile in via (OMISSIS), l’inconferenza con il procedimento del sequestro della missiva del dott. Storti, peraltro solo in fotocopia. Il ricorso è infondato e merita il rigetto.

Con decreto di data 29.4.2010 il PM ha disposto la perquisizione personale del ricorrente avv. L.E. nonchè quella locale dello studio legale dello stesso sito in (OMISSIS), dello studio legale dell’avv. C.S. sito in (OMISSIS) in quanto studio condiviso dal L. con la moglie avv. C., dell’abitazione del L. sita in (OMISSIS) e di altra abitazione sita in (OMISSIS) ritenuta nella disponibilità dello stesso, di luoghi adiacenti e pertinenti a tali locali, di veicoli nella disponibilità del L., ecc, il tutto al fine di ricercare e sequestrare un processo verbale di s.i.t. rese da B.S. in data (OMISSIS) nell’ambito di un procedimento a carico di L.E..

L.E. veniva iscritto come indagato ipotizzandosi a suo carico i delitti di furto e falso per soppressione in riferimento alla sparizione del verbale di sit della B. dal fascicolo del PM. Il PM dott.ssa Sorti disponeva la suddetta perquisizione finalizzata alla ricerca del verbale di sit B. nei locali suddetti, tutti ritenuti nella disponibilità del L. e dovendosi perquisire uno studio legale, il PM richiedeva ed otteneva dal GIP la necessaria previa autorizzazione ex art. 103 c.p.p., comma 4.

Le operazioni di perquisizione venivano effettuate personalmente dal PM coadiuvato dalla p.g., in presenza di un avvocato in rappresentanza del locale Consiglio dell’Ordine, ed iniziavano proprio dallo studio del L. sito in (OMISSIS), alla presenza dello stesso indagato/ricorrente. Il ricorrente esibiva una cartellina nella quale era contenuta una fotocopia, fatta su carta intestata allo studio L., di una nota scritta di mano dal PM dott.ssa Sorti ed indirizzata al Procuratore della Repubblica in data 28.12.2009 e riferiva a verbale della perquisizione che si trattava di una copia di fotocopia che egli aveva avuto, informalmente, da personale della Cancelleria GIP, e che non era in grado di esibire la fotocopia a lui consegnata dal personale della Cancelleria. Il PM, come si ricava dal verbale dd. (OMISSIS), "rilevata la pertinenza di quanto esibito al procedimento (copia di atto parimenti sottratto dal procedimento 66/2010 RGNR) dispone il sequestro che viene immediatamente eseguito con l’acquisizione dell’atto al presente verbale". Su disposizione del PM non veniva effettuata la perquisizione degli altri immobili pur in origine individuati come luoghi da perquisire.

Essendo questi i fatti relativi alla perquisizione e sequestro, si osserva che giustamente il Tribunale ha ritenuto inammissibili le cesure relative al decreto di perquisizione in quanto, per il noto generale principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, il decreto di perquisizione del PM non è assoggettabile a riesame perchè non è prevista la sua impugnazione, sicchè i motivi che attengono alla perquisizione non debbono esser presi in considerazione, a meno che essi non finiscano per riguardare anche il sequestro (v. Cass. nn. 8841/2009, 45532/2005 e SS.UU. n. 23/1997).

A ciò ha giustamente aggiunto elementi per evidenziare la correttezza dell’intero iter procedimentale. Infatti, dopo la notifica del decreto di perquisizione, alla presenza dei un rappresentante del Consiglio dell’Ordine a seguito di autorizzazione del Gip, del ricorrente e sotto la guida del P.M, fu perquisito solo lo studio dell’avvocato L..

Di conseguenza sono infondati tutti i motivi relativi agli altri luoghi, come lo studio della moglie dell’avvocato stesso o la casa di abitazione, perquisizioni che non furono mai effettuate. Il Tribunale ha adeguatamente motivato anche in ordine alla rilevanza del documento sequestrato in relazione al procedimento in corso, avendo il P.M ritenuto che si trattasse di copia di atto parimenti sottratto dall’incarto processuale n 66/10 RGNR e che quindi aveva pertinenza con l’accertamento di quel fatto in generale. Infatti il procedimento in corso era relativo alla sparizione di alcuni atti originali dal fascicolo delle indagini preliminari e la copia in possesso del L. e sequestrata era certamente un documento pertinente i fatti per cui si procedeva, atteso che al momento il ricorrente non risulta aver mai ritirato le copie degli atti del p.p. n. 66/10 RGNR nè averne avuto copia neppure informale, come sostenuto dal personale della Cancelleria GIP. Motivata e condivisibile è la decisione del Tribunale in relazione alla pertinenza al processo della copia del documento in possesso del L., non avendo alcun rilievo la circostanza che si trattava di una fotocopia e non dell’originale. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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