Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-10-2010) 20-01-2011, n. 1757

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

C.L. proponeva a mezzo difensore di fiducia ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 5.6.2009 che, in sede di appello, confermava la sentenza del Giudice di Pace di Gallarate che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 582 c.p. in danno di B.G.. Come motivi di ricorso deduceva mancanza illogicità, contraddittorietà della motivazione per errata valutazione delle prove su cui era stata fondato il riconoscimento della responsabilità penale dell’imputato.

Il ricorso è inammissibile in quanto proposto in base a motivi non consentiti. La Corte osserva che con l’impugnazione viene denunziata solo apparentemente la carenza motivazionale , mentre in realtà si propone una rilettura diversa dei risultati probatori e delle deposizioni dei testi e della parte offesa con valutazioni attinenti al merito e non consentite in sede di ricorso per Cassazione. Infatti al giudice di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito,quando questi risultano logici e congruamente motivati. Il giudice di appello ha operato una adeguata e logica valutazione delle risultanze probatorie ponendo in evidenza che le dichiarazioni della parte offesa erano confermate dalla deposizione della teste C.A. che ha riferito che a seguito di una lite aveva visto C.L. lanciare il trespolo che reggeva il bidone della spazzatura contro B.G. colpendolo alla schiena. La motivazione del giudice di appello è congruamente giustificata con riferimento a una plausibile valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e del teste. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 2, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955). All’inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 500,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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