Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 17-01-2011, n. 21 Equo indennizzo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso del 17/3/98 proposto al T.A.R. Palermo, la sig.ra Sc.Gi., nella qualità di vedova ed erede del defunto prof. Ma.Ar. e di esercente la potestà genitoriale sui figli minori Gi., Ma. e Ti.Ma., ha chiesto l’annullamento del decreto del 18 giugno 1997 – con il quale il Ministero della Pubblica Istruzione ha negato il riconoscimento dell’equo indennizzo per la morte del marito, insegnante di matematica presso la scuola pubblica, in quanto il decesso è stato ritenuto non dipendente da causa di servizio – con conseguente condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento delle somme a tale titolo dovute.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il T.A.R. adito, con sentenza n. 1724/04, ha respinto il ricorso ritenendo il provvedimento impugnato immune dai vizi di legittimità dedotti dalla ricorrente.

Con l’appello in epigrafe, la sig.ra Sc.Gi. ed i suoi figli Gi., Ma. e Ti.Ma. hanno chiesto l’annullamento e/o la riforma della suddetta sentenza n. 1724/04 e, per l’effetto, l’annullamento dei provvedimenti impugnati nonché il riconoscimento e la dichiarazione che i ricorrenti hanno diritto all’equo indennizzo in dipendenza dell’infermità riconosciuta dalla C.M.O. come dipendente da causa di servizio ed ascritta, ai fini dell’equo indennizzo, alla I categ. Tab. A, nella misura massima.

Conseguentemente, hanno chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento della somma dovuta come equo indennizzo con rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate a decorrere dall’1 dicembre 1993.

Gli odierni ricorrenti, sostanzialmente ribadendo le doglianze mosse con il ricorso di primo grado, hanno dedotto le seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 177 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, dell’art. 5 bis della legge n. 472 del 20 novembre 1987 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990; eccesso di potere sotto il profilo dell’erroneità dei presupposti, del difetto di motivazione e della contraddittorietà manifesta.

Parte ricorrente sostiene che, in presenza di una discordanza dei pareri resi dagli organi tecnici sanitari, l’Amministrazione avrebbe dovuto indicare le motivazioni di carattere medico scientifico e di ordine logico che l’hanno portata a disattendere il parere sanitario espresso dalla C.M.O.

Nel caso di specie – atteso che il provvedimento impugnato è basato, con mero richiamo per relationem, sui soli pareri del C.P.P.O. e dell’U.M.L., senza una specifica indicazione in ordine alle motivazioni logiche o medico-scientifiche che hanno portato l’Amministrazione a disattendere il contrastante parere sanitario espresso dalla C.M.O. ed il precedente decreto ministeriale del 18/4/1995 – risulterebbe ulteriormente provata la sua illegittimità;

2) violazione sotto altro profilo delle norme di cui al precedente motivo; eccesso di potere sotto il profilo del difetto dei presupposti e dello sviamento.

Illegittimamente il C.P.P.O. avrebbe ripreso in esame il profilo della dipendenza da causa di servizio dell’infermità che aveva causato il decesso del prof. Ma., ormai definito positivamente con decreto del 18/4/1995, dato che alla stregua della giurisprudenza il decreto di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio sarebbe vincolante ai fini della concessione dell’equo indennizzo, qualora l’Amministrazione non lo abbia annullato in autotutela;

3) ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 5 bis della legge n. 472/1987; eccesso di potere sotto i profili del travisamento dei fatti e dell’erroneità dei presupposti, del difetto di motivazione, della illogicità manifesta e della contraddittorietà.

Il Ministero, infatti, nella motivazione del proprio decreto di rigetto dell’istanza di equo indennizzo, si è limitato a richiamare espressamente i pareri del C.P.P.O. e la nota dell’Ufficio Medico Legale.

D’altra parte, il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie ha affermato che non può riconoscersi dipendente da cause di servizio la patologia che ha portato al decesso del marito della ricorrente, nonostante che fosse già stata riconosciuta come dipendente da ragioni di servizio da parte della C.M.O. dell’ospedale militare di Palermo.

Orbene, ad avviso dei ricorrenti, sia tale parere del C.P.P.O., sia quello dell’U.M.L. del Ministero della Sanità sarebbero affetti da vizi logico-razionali, perché basati su considerazioni errate (come risulterebbe dalle osservazioni contenute nella relazione medico-legale prodotta dalla ricorrente).

Le amministrazioni appellate hanno replicato alle superiori censure ed hanno conseguentemente chiesto la reiezione dell’appello.

Alla pubblica udienza del 2 febbraio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il Collegio condivide le motivazioni con le quali il Giudice di prime cure, ritenendo il provvedimento impugnato immune dai vizi di legittimità dedotti da parte ricorrente, ha rigettato il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

I motivi del contendere sono da ricercarsi nel contrasto palese tra la tesi dei ricorrenti – che si basa sul parere sanitario della C.M.O. di Palermo e sulla relazione di uno specialista in Medicina del Lavoro, prodotta agli atti, secondo i quali il decesso del prof. Ma.Ar. sarebbe dipeso dallo stress psicofisico cui è stato sottoposto a causa dell’attività di insegnamento svolta con grande impegno ed esemplare diligenza – ed i contrari pareri espressi dal C.P.P.O. e dall’U.M.L. del Ministero – i quali concordemente ritengono che la causa del decesso sia da far risalire ad una patologia diversa da quella ritenuta dalla predetta C.M.O. e, quindi, non dipendente da causa di servizio – ai quali si è ispirato il decreto ministeriale di rigetto dell’istanza dei ricorrenti.

Dagli atti di causa si evince che i pareri tecnici della C.M.O. e dello specialista in Medicina del Lavoro, i quali fanno risalire le cause del decesso unicamente allo stress psicofisico cui si sarebbe sottoposto il prof. Ma., sono supportati dalle numerose relazioni dei colleghi e superiori dello stesso che, concordemente, ricordandolo come docente esemplare per l’impegno costante e la diligenza dimostrati nel suo lavoro, in realtà non suffragano i pareri tecnici suddetti.

Conclusivamente, dagli atti suddetti non si evincono significativi episodi di disagio psicofisico ovvero segnalate situazioni di insostenibile tensione emotiva, a causa dell’attività svolta, che possano ragionevolmente dimostrare la fondatezza dell’istanza dei ricorrenti.

Al contrario, si rivelano assai più motivati e convincenti i contrari pareri espressi dal C.P.P.O. e dall’U.M.L. del Ministero.

Il primo, infatti, ha affermato che: "l’infermità letale IMA anteriore esteso complicato da BAV totale NON PUÒ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO trattandosi di necrosi acuta del miocardio legata prevalentemente a predisposizione costituzionale del soggetto, dovuta a sclerosi coronarica quale manifestazione distrettuale di malattia arterosclerotica, favorita da fattori di rischio individuali, sull’insorgenza e decorso della quale, nel caso in esame, non risultano sussistenti specifiche situazioni di effettivi disagi o surmenage psicofisico tali da rivestire un ruolo di concausa efficiente e determinante".

Nella relazione dell’U.M.L. del Ministero della Sanità, che ha ribadito la non dipendenza da cause di servizio dell’affezione che ha determinato il decesso del prof. Ma., si legge, altresì, che: "l’infarto del miocardio riconosce come patogenesi una precedente arterosclerosi delle arterie coronarie, la quale ha una etiologia multifattoriale: familiarità, obesità, iperlipidemia, diabete mellito, ipertensione arteriosa, abitudini voluttuarie (fumo di sigarette, abuso di caffè) e particolari condizioni di stress psicofisico e di stress lavorativo".

Nel corpo della relazione l’U.M.L. suddetto ha poi avuto modo di specificare che: "…si può parlare di stress psicofisico lavorativo quando l’individuo è sottoposto per motivi di servizio a tensione emotiva tale da coinvolgere la personalità psichica del soggetto anche al di fuori dell’orario e dell’ambiente di lavoro".

A fronte di tali pareri sfavorevoli, i ricorrenti hanno esibito la relazione dello specialista in Malattie del Lavoro, dalla quale si evince sostanzialmente che: il prof. Ma. non soffriva di alcuna delle malattie indicate nella relazione del C.P.P.O.; è opinione comune che l’insorgenza della malattia arterosclerotica venga favorita da uno stato di stress psichico e che l’attività di insegnamento, per la caratteristica tipologica di lavoro, è soggetta a diversi agenti stressanti.

Al riguardo, tuttavia, si osserva che, nel caso in esame, manca proprio la dimostrazione che il prof. Ma. abbia vissuto, a motivo dell’attività svolta, una situazione di stress in misura tale da fare ritenere plausibile l’insorgenza dell’affezione che avrebbe poi determinato il suo decesso.

Se ne deduce che il decreto di rigetto della richiesta di equo indennizzo prodotta da parte ricorrente va ritenuto congruamente motivato, mediante rinvio ai pareri del C.P.P.O. e dell’U.M.L. del Ministero della Sanità, in quanto risulta fondato su una precisa valutazione di carattere medico.

L’appello, pertanto, va respinto per infondatezza dei motivi esposti a sostegno dello stesso.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Sussistono giusti motivi per disporre che le spese e gli onorari del presente grado di giudizio siano integralmente compensati.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 2 febbraio 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Paolo D’Angelo, Gabriele Carlotti, Filippo Salvia, Pietro Ciani, estensore, componenti.

Depositata in Segreteria il 17 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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