Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-10-2010) 20-01-2011, n. 1751

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Procuratore Generale Presso La Corte Di Appello Di Bari proponeva ricorso immediato per Cassazione ex art. 569 c.p.p. avverso la sentenza n. 658/09 emessa il giorno 13.7.2009 dal Tribunale di Foggia, nella parte in cui, anche nei confronti di D.F. M. e B.S., era stato dichiarato non doversi procedere in relazione ai reati loro ascritti in concorso sub A (artt. 110 e 337 c.p.) e B (artt. 110 e 81 cpv. c.p., limitatamente all’ipotesi di cui all’art. 336 c.p., comma 1,) – fatti avvenuti il (OMISSIS) – della imputazione fatti avvenuti perchè estinti per intervenuta prescrizione.

Come motivo del ricorso deduceva la erronea applicazione della legge penale in quanto il Tribunale aveva ritenuto applicabile, quale disciplina più favorevole ai fini della prescrizione, quella previgente alla riforma intervenuta con la L. n. 251 del 2005 ed era pervenuto erroneamente alla declaratoria di estinzione dei reati, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti.

Il ricorso è fondato Infatti il giudice ha errato nel dichiarare, anche nei confronti dei predetti imputati, il non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione ai reati sub A e B (quest’ultimo limitatamente all’ipotesi di cui all’art. 336 c.p., comma 1).

Infatti – poichè, anche per i delitti di cui all’art. 336 c.p., comma 1, e art. 337 c.p., a D.F.M. era stata contestata la recidiva reiterata e specifica, e a B.S. era stata contestata la recidiva reiterata – la pena risultante dal giudizio di equivalenza con le concesse attenuanti generiche, da prendere in esame ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere i reati in questione, era quella stabilita nel massimo edittale, ossia, per entrambi i reati, la reclusione per anni cinque.

A ragione di ciò, il Giudice, ai fini della verifica del decorso del tempo necessario a far maturare la prescrizione, avrebbe dovuto fare correttamente riferimento, per siffatti reati, a quanto stabilito dall’art. 157 c.p., comma 1, n. 3 – vigente ante riforma introdotta dalla L. n. 251 del 2005 – e prendere atto che il tempo richiesto, pari a dieci anni, non era trascorso tenendo conto dei periodi di sospensione come calcolati nella stessa sentenza.. Si soggiunge che, anche per la disciplina introdotta dalla L. n. 251 del 2005, i predetti reati (considerati gli effetti delle interruzioni e delle sospensioni intervenute ex art. 161 c.p.) non sarebbero prescritti, atteso che, per il calcolo del tempo necessario a prescrivere, si deve tener conto, ai sensi dell’art. 157 c.p., comma 2, dell’aumento della pena previsto per le contestate recidive, da considerare quali circostanze aggravanti ad effetto speciale.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio limitatamente ai reati di cui ai capi A e B.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Bari, limitatamente ai reati di cui ai capi A) e B).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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