T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 17-01-2011, n. 53 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso notificato il 10 dicembre 2008, depositato il 31 successivo, la signora S.L., docente di scuola inserita nelle graduatorie ad esaurimento volte alla provvista del personale scolastico, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe nella parte in cui l’Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino, in rettifica delle graduatorie medesime, l’ha ricollocata in coda alle stesse attribuendole il posto n. 154 in luogo del precedente n. 88.

Vengono dedotte censure di violazione di legge e di eccesso di potere.

L’intimata Amministrazione scolastica, costituitasi in giudizio il 5 gennaio 2009, richiamando le pronunce delle S.S.U.U. della Corte di Cassazione, con la memoria depositata il 15 novembre 2010, ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

La ricorrente, con la memoria depositata in data 11 novembre 2010, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Nella Camera di Consiglio del 8 gennaio 2009 è stata respinta la domanda cautelare con ordinanza riformata dal Consiglio di Stato.

Preliminarmente si osserva che è fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione di questo Tribunale sollevata dall’Amministrazione resistente.

Gli atti impugnati, come risulta dall’esposizione in fatto, riguardano la posizione attribuita alla ricorrente nelle graduatorie permanenti e ad esaurimento per l’assegnazione degli incarichi d’impiego come docente nelle scuole medie.

Si verte quindi in materia di accertamento del diritto al conferimento dei posti di lavoro d’insegnamento derivante dalla gestione delle graduatorie.

Si deve allora rilevare la Corte Suprema regolatrice della giurisdizione, con varie pronunce, ha chiarito che in materia sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario (Corte Cass. S.S.U.U. 22/7/2003 n. 11404; id. 20/6/2007 n. 14290; id. 13/2/2008 n. 3399) sulla considerazione secondo cui il conferimento dei posti di lavoro derivante dalla gestione delle graduatorie ed alla corretta collocazione nelle stesse che si basa su predeterminati titoli posseduti dagli aspiranti all’impiego, le controversie, concernendo questioni in cui si fa valere il diritto al lavoro chiedendosene la realizzazione alla P.A., attengono ad interessi qualificabili come diritti soggettivi. E’ devoluta, invece, al Giudice Amministrativo la materia delle procedure concorsuali che hanno inizio col bando di concorso e terminano con l’approvazione della graduatoria di merito dei vincitori, procedure queste che, comportando la valutazione comparativa dei candidati, attengono – a differenza delle graduatorie preordinate all’assunzione del lavoro basate su requisiti oggettivi e predeterminati – ad un’attività discrezionale della P.A.

Il Collegio non ignora il diverso avviso mostrato dal Consiglio di Stato in qualche pronuncia anche recente (decisione Sez. IV 9/3/2010 n. 1396), ma reputa di dover seguire l’orientamento pure più volte ribadito anche recentemente dalle SSUU della Corte di Cassazione (Cfr. decisioni 30/4/2010 n. 10510 e 16/6/2010 n. 14496) che è Giudice regolatore della giurisdizione ed in ragione del fatto che nelle graduatorie permanenti appaiono sussistenti e precipuamente rilevanti gli elementi concernenti l’assunzione al lavoro sulla base di requisiti predeterminati e già acquisiti dagli aspiranti in relazione ai quali anche per gli atti amministrativi presupposti viene espressamente richiamato dall’art. 63 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 il potere di disapplicazione del G.O.

In definitiva, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

In applicazione del principio della translatio iudicii, affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 12 marzo 2007 n. 77 e recentemente disciplinato dall’art. 59 della legge 18.6.2009 n. 69, il processo potrà essere riassunto davanti al giudice ordinario nel termine perentorio dettato da tale disposizione legislativa.

Tenuto conto della peculiarità della fattispecie e dei non univoci orientamenti giurisprudenziali in materia, sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso indicato in epigrafe, proposto da S.L..

Dispone la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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