Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-10-2010) 20-01-2011, n. 1750

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

M.S. proponeva personalmente ricorso per Cassazione avverso la sentenza del 4-6-2008 della Corte di Appello di Trieste con la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado e previa riqualificazione del fatto contestato ex art. 612 c.p., comma 2 e ritenuta l’equivalenza delle già concesse attenuanti generiche con l’aggravante, rideterminava la pena infinta all’imputato in quella di Euro 50,00 di multa.

Come motivi di ricorso deduceva la mancanza ed illogicità della motivazione avendo la Corte di Appello valutato irrilevante la condotta tenuta dalla persona offesa ai fini della sua credibilità e della veridicità del contenuto della querela con conseguente assenza di riscontro e insufficienza della prova.

Deduceva poi l’erronea mancata concessione dell’indulto avendo la Corte ritenuta superflua l’applicazione dell’indulto essendo stata già concessa la sospensione condizionale della pena e la intervenuta prescrizione del reato.

I primi due motivi di ricorso sono infondati.

Nel caso in esame, difatti, la pronuncia ha ineccepibilmente osservato che la prova del fatto ascritto all’imputato riposava nella denuncia della persona offesa,pienamente utilizzabile in quanto acquisita al fascicolo del dibattimento con il consenso della parti, la cui credibilità era adeguatamente argomentata e non smentita da alcuna contraria emergenza processuale, ma anzi confermata dalla stessa documentazione prodotta dalla difesa dell’imputato.

Giustamente la Corte ha considerato irrilevante il successivo comportamento della parte offesa che non si era presentata a rendere testimonianza, in quanto sintomo di eventuale negligenza, ma non idoneo ad inficiare il contenuto della denuncia oggettivamente coerente, logico ed attendibile. In ordine al secondo motivo di ricorso si osserva che Le Sezioni Unite Penali, con la sentenza 15 luglio 2010, n. 36837, depositata in data 15 ottobre 2010, hanno risolto un contrasto interpretativo, affermando che l’indulto non può concorrere con la sospensione condizionale della pena, avendo quest’ultimo beneficio carattere prevalente sul primo.

Di conseguenza la decisione della Corte di Appello non è censurabile avendo ritenuto correttamente che la concessione del beneficio condizionale della pena rendeva inapplicabile l’indulto.

Come dedotto nell’ultimo motivo di ricorso, il reato è prescritto in quanto commesso in data 31-1-2001 per cui il termine per la prescrizione è maturato il 31-7-2008. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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