Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-10-2010) 20-01-2011, n. 1779

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

F.L. proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza resa ex art. 444 dal Tribunale di Padova che lo riteneva colpevole dei reati ascritti – art. 660 c.p. e art. 612 bis, commi 1 e 2, e lo condannava alla pena di mesi 10 e giorni 10 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuale, con pena sospesa e dichiarazione di cessazione dell’efficacia della misura cautelare in corso.

Con i motivi di ricorso denunziava inosservanza ed erronea applicazione della legge penale perchè era stato condannato al pagamento delle spese processuali, pur essendosi concluso il procedimento con applicazione della pena su richiesta; vizio di motivazione in relazione all’art. 129 c.p.p. e omessa valutazione della congruità della pena.

Il ricorso è parzialmente fondato solo in relazione alla condanna alle spese che non poteva essere irrogata in quanto il procedimento si è concluso con sentenza ex art. 444 c.p.p. I restanti motivi di impugnazione sono inammissibili, atteso che il Tribunale, nell’applicare la pena concordata, non è incorso in alcuna violazione della legge in punto di determinazione della pena (cfr.

Sez. un., c.c. 24 marzo 1990, Borzaghini), conformandosi del resto interamente al trattamento sanzionatorie condiviso dalle parti, del quale ha espressamente riconosciuto la congruità. Mentre l’imputato che abbia chiesto l’applicazione di una determinata pena non può dolersi della entità della pena da esso stesso sollecitata nè della complessiva adeguatezza del trattamento concordato evocando apprezzamenti di fatto non suscettibili di autonoma considerazione in sede di legittimità. E tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., u.p. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino;

Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina).

P.Q.M.

LA CORTE annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna al pagamento delle spese che elimina. Dichiara inammissibile nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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