T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 17-01-2011, n. 70 Atto impugnabile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Le ricorrenti, premesso di non essere dipendenti del comune di Salerno, impugnano il regolamento per le progressioni verticali approvato dalla giunta municipale di Salerno con delibera n. 1286 del 12.10.2007 ed il successivo bando per la copertura, per progressione verticale, di 37 posti di specialista di vigilanza (cat. D1), assunto dalla stessa giunta con delibera n. 1628 del 31.12.2007.

A sostegno del gravame, deducono la violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 35, comma 1, lett. a), D.lgs. 165/2001, per essere stati messi a selezione interna tutti i posti di specialista di vigilanza disponibili.

Resiste l’amministrazione, con controricorso.

All’udienza del 12.1.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per vari ordini di motivi.

La scelta di procedere per progressione verticale all’assegnazione dei 37 posti di specialista di vigilanza (cat. D1) disponibili in organico risulta essere stata assunta dalla giunta comunale di Salerno già in sede di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 20072009, con l’adozione della delibera n. 1126 del 7.9.2007, sul presupposto che i posti medesimi dovessero essere coperti solo da soggetti in possesso di una professionalità acquisita esclusivamente all’interno dell’ente.

Detta delibera, tuttavia, nonostante sia espressamente richiamata nella motivazione degli atti impugnati, non è stata oggetto di gravame nel presente giudizio.

Né tanto meno, in questa sede, viene contestata l’inidoneità dei suddetti posti di specialista di vigilanza ad essere coperti esclusivamente mediante l’impiego di risorse umane munite di specifiche professionalità acquisite all’interno dell’ente; né, del resto, ciò poteva avvenire, visto che una siffatta doglianza avrebbe dovuto essere rivolta primariamente avverso la delibera n. 1126 del 7.9.2007, dianzi indicata.

Altra ragione di inammissibilità del ricorso riposa poi nella circostanza per cui, all’impugnativa proposta avverso il regolamento ed il bando, non ha poi fatto seguito il gravame né avverso l’atto di esclusione delle ricorrenti dalla selezione (determinazione dirigenziale n. 3126 del 4.7.2008), né avverso l’atto conclusivo del procedimento.

Invero, la non necessità di impugnazione dell’atto successivamente adottato dalla P.A. quando sia stato già contestato quello preparatorio opera unicamente quando tra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione o conseguenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l’atto successivo si pone quale inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove ed autonome valutazioni di interessi, né del destinatario dell’atto presupposto, né di altri soggetti. Diversamente, quando l’atto finale, pur partecipando della medesima sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto preparatorio, non ne costituisce conseguenza inevitabile, perché la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, l’immediata impugnazione dell’atto preparatorio non fa venir meno la necessità di impugnare l’atto finale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11 agosto 2010, n. 5618).

Ai fini della reiezione del gravame, alle ragioni di tipo formale, se ne aggiunge pure una di carattere sostanziale.

Devesi infatti rammentare (cfr. T.A.R. CampaniaNapoli, Sez. V, 7 maggio 2010, n. 3013) che la legittimità delle progressioni interne per la copertura di posti caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all’interno dell’ente trova il proprio supporto giuridico in due distinte fonti normative:

a) una di rango legislativo, costituita dall’art. 91 del T.U. n. 267/2000, che – almeno fino all’entrata in vigore dell’art. 24 D.lgs. 150/2009 (cfr. T.A.R. CalabriaReggio Calabria 23 agosto 2010, n. 914) – consente agli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, in relazione a particolari profili o figure caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all’interno dell’ente medesimo;

b) l’altra di rango pattizio, costituita dall’art. 4 del vigente c.c.n.l. per il personale del comparto regioniautonomie locali, che disciplina l’ambito operativo dell’istituto della progressione verticale, limitandola ai posti non destinati all’accesso dall’esterno in sede di programmazione ovvero, con riferimento agli enti che non versino nelle condizioni strutturalmente deficitarie, ai posti vacanti dei profili caratterizzati da una professionalità acquisibile esclusivamente dall’interno degli stessi enti.

Alla luce di tutto quanto sopra, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e comunque respinto nel merito. Non di meno, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e comunque lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *