Cass. civ. Sez. II, Sent., 11-02-2011, n. 3414 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.R. in proprio e quale legale rappresentante della AL.PI Allevamenti s.a.s proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione prot. N. 10/2004 per l’importo di Euro 54.222,00, notificata a mezzo di plico postale ricevuto il 3/5/2004 emessa dalla USL (OMISSIS) a titolo di sanzione per avere somministrato a sette bovini di sua proprietà sostanza anabolizzante vietata.

La ricorrente eccepiva:

l’inopponibilità delle risultanze del procedimento penale celebrato a suo carico presso il Tribunale di Cuneo per violazione della L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. a) non essendo stata contestata in quella sede la violazione amministrativa per la quale era stata irrogata la sanzione di cui all’opposta ordinanza; – la mancata prova dell’illecito;

l’inattendibilità degli accertamenti eseguiti sui bulbi oculari dei bovini in quanto non suffragati da consulenza tecnica.

L’ASL (OMISSIS) si costituiva, contestando le avversarie deduzioni e richiamando le risultanze del processo penale celebratosi contro la stessa B..

Il Tribunale di Cuneo, con sentenza del 12/2/2005, respingeva l’opposizione proposta ritenendo infondate le contestazioni di merito perchè la prova della somministrazione delle sostanze vietate era raggiunta attraverso il materiale istruttorio raccolto nel giudizio penale conclusosi con la condanna della stessa B. e avente ad oggetto fatti materiali, rilevanti ai fini della decisione penale, dai quali scaturiva, .secondo il primo giudice, la prova dell’illecito amministrativo.

Il Tribunale rilevava inoltre che l’istruttoria richiesta dalla ricorrente era inutile e superflua in considerazione del materiale probatorio già acquisito in sede penale.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione B.R. in proprio e nella detta qualità deducendo due motivi.

L’Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1.1 Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto con riferimento alla ritenuta applicabilità dell’art. 654 c.p.p. deducendo che gli accertamenti del pregresso procedimento penale non sarebbero opponibili e utilizzabili nel procedimento di opposizione all’ordinanza ingiunzione in quanto il procedimento penale avrebbe riguardato fatti (detenzione di bovini trattati con sostanze anabolizzanti non consentite) che, a dire della ricorrente, sarebbero diversi da quelli integranti l’illecito amministrativo contestato: somministrazione di tali, sostanze).

1.2 Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa la mancata ammissione dei mezzi istruttori dedotti, in particolare prove per testi (i cui capitoli ritrascrive) e richiesta di consulenza tecnica di ufficio; al riguardo deduce che la sintetica affermazione di superfluità e inutilità dell’istruttoria si fonda sul contestato e infondato presupposto della opponibilità e utilizzabilità degli accertamenti del processo penale, in realtà inidonei a dimostrare che proprio essa opponente avrebbe somministrato le illecite sostanze.

2.1 Il primo motivo è infondato.

La ricorrente non contesta che i fatti accertati nel precedente procedimento penale siano idonei a provare l’illecito amministrativo, ma si duole che il giudice li abbia utilizzati ai fini della decisione, così equivocando tra l’effetto vincolante (il far stato) che discende dall’applicazione dell’art. 654 c.p.p. (pur richiamato in motivazione del giudice a quo) e l’utilizzabilità del materiale probatorio acquisito nel procedimento penale svoltosi nei confronti della stessa ricorrente e con le relative garanzie difensive, che non è preclusa al giudice civile, come già rilevato da questa Corte:

"La possibilità per il giudice civile, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all’esito del processo penale, non comporta alcuna preclusione per detto giudice nella possibilità di utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale già definito con sentenza passata in giudicato e di fondare il proprio giudizio su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine a diretto esame del contenuto del materiale probatorio ovvero ricavandoli dalla sentenza penale o, se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da individuare esattamente i fatti materiali accertati per poi sottoporli a proprio vaglio critico svincolato dalla interpretazione e dalla valutazione che ne abbia dato il giudice penale" (Cass. n. "11483 del 21/06/2004, seguita da altre conformi: Cass. n. 2409 del 07/02/2005; Cass. 18288 del 30/08/2007; v. anche Cass. 26/6/2007 n. 14766: "Le risultanze di un procedimento penale possono essere utilizzate dal giudice civile sia come indizio, sia come prova esclusiva del proprio convincimento, anche quando non vi abbiano partecipato le parti del giudizio civile"), il giudice a quo, pur impropriamente richiamando l’art. 654 c.p.p., ha altresì richiamato i principi giurisprudenziali testè menzionati, per i quali non è precLUso al giudice civile di utilizzare le prove raccolte nel procedimento penale e ha fondato il suo convincimento richiamando specificamente gli elementi di prova raccolti nel processo penale e l’attendibilità e utilizzabilità delle analisi eseguite sui bovini; su queste motivazioni manca una contestazione specifica in quanto la ricorrente si è limitata a contestare,senza alcun fondamento, la non opponibilità delle prove senza criticare, nel merito, la motivazione del primo giudice.

2.7. Il secondo motivo, concernente il vizio motivazionale dell’ordinanza reiettiva dei mezzi istruttori dedotti dall’odierna ricorrente è infondato perchè dalla motivazione si evince con chiarezza il collegamento tra la decisività delle risultanze probatorie acquisite nel processo penale e la superfluità di ulteriori attività istruttorie; la motivazione è congrua e immune da censure. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente nella duplice qualità al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione che liquida in Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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