Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-10-2010) 20-01-2011, n. 1778 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

F.A. ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo difensore di fiducia, avverso il decreto della Corte di Appello di Catanzaro del 22-12-2009 che aveva rigettato l’appello proposto avverso il decreto del Tribunale di Crotone del 18.10.2007, con il quale egli era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni cinque, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e di versamento di una cauzione di Euro 2500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Come motivi di ricorso denunciava violazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., lett. B) in riferimento alla L. n. 575 del 1965 e vizio motivazionale ex art. 606 c.p.p., lett. E).

La Corte d’Appello di Catanzaro aveva infatti ritenuto che esisteva una ragionevole probabilità che il F. facesse parte di un’organizzazione di tipo mafioso costituita dalla famiglia Barillari. con una valutazione di i tipo" probabilistico" che partiva da qualcosa di non ancora verificato, con un procedimento sillogistico inficiato dalla mancanza di logicità.

Altro dato sul quale si fondava il provvedimento impugnato era costituito dalla ordinanza di custodia cautelare cui il F. era stato sottoposto nell’ambito del proc. pen. n. 4041/04 R.G.N.R. Tale procedimento si era concluso in primo grado in data 10-3-2010 con sentenza di assoluzione dal reato ex art. 416 bis.

Inoltre la serie di altri elementi posti a sostegno dell’applicazione della misura erano tutti risalenti a periodi lontani nel tempo, ad episodi cioè che non sono connotati dall’attualità, che deve necessariamente coronare il giudizio del sospetto che il sottoposto si dedichi ad attività delittuosa. Chiedeva pertanto l’annullamento del decreto impugnato. Il ricorso è infondato e merita il rigetto.

Il provvedimento impugnato non incorre del dedotto vizio di violazione di legge in quanto nel confermare il provvedimento impugnato ha dato atto della sussistenza dei requisiti necessari per applicare la misura di prevenzione in oggetto. Ha evidenziato che rispettando il principio dell’autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, il giudice della prevenzione può utilizzare in piena autonomia gli elementi costituiti dai precedenti o dalle pendenze giudiziarie del proposto sottoponendoli a nuova ed autonoma valutazione, dando atto, in motivazione, delle ragioni per cui essi siano da ritenere sintomatici della attuale pericolosità (Cass. Pen. 31.3.2000 n. 1968).

Ha indicato, tra gli elementi che il giudice della prevenzione può considerare ai fini dell’irrogazione della misura ,anche quelli contenuti in un’ordinanza di applicazione di misura cautelare. Di conseguenza correttamente sono stati valutati anche gli elementi posti a fondamento dell’ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti del F. – il quale è stato tratto in arresto in quanto indiziato di operare in ausilio alla consorteria criminale "Barillari" dedita stabilmente al traffico di stupefacenti tra (OMISSIS) – elementi che confermano l’attualità della pericolosità del proposto attualmente indiziato di appartenenza ad associazione per delinquere di stampo mafioso, nell’ambito del quale vi è fondato motivo di ritenere, alla stregua degli elementi di fatto già valorizzati dal Tribunale di Crotone, che occupi una posizione di ausilio dell’indiscusso vertice, di cui è peraltro cognato.

L’attuale adesione al programma criminoso dell’ambiente di provenienza è confermata poi dalle investigazioni in atto nei confronti del F. sin dal (OMISSIS) per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, falsificazione, contraffazione ed introduzione nello Stato di monete e titoli di credito, costituenti una progressione criminosa dell’attività illecita del proposto(pregressa condanna definitiva per detenzione illegale di armi e ricettazione (OMISSIS); arresto per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti unitamente al nipote B.A. (OMISSIS)). Di conseguenza deve ritenersi che la pericolosità del prevenuto e l’adeguatezza della misura di prevenzione adottata sono adeguatamente sorretti da motivazione logica e non contraddittoria. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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