Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-10-2010) 20-01-2011, n. 1777 Ricusazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Z.B., imputato nel procedimento penale n. 19/07 pendente avanti al Giudice di Pace di Parma, proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza camerale resa in data 15.1.2010 dalla Corte d’Appello di Bologna con la quale veniva dichiarata de plano l’inammissibilità della dichiarazione di ricusazione presentata in data 7.1.2010 dall’imputato Z.B. nei confronti del Giudice di Pace di Parma.

Come motivi di ricorso deduceva violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), in relazione all’art. 38 c.p.p., comma 2 e all’art. 41 c.p.p., comma 1, nonchè carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla ricorrenza della relativa causa di inammissibilità.

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Infatti la Corte di appello di Bologna ha fatto corretta applicazione dei principi di cui all’art. 38 c.p.p., comma 2 in tema di tempestività dell’istanza di ricusazione con motivazione logica e non contraddittoria nel rispetto dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di tempestività dell’istanza di ricusazione. Non è contestato dal ricorrente che la causa di ricusazione si è manifestata nel corso dell’udienza del 21/12/2009 alla quale il ricorrente era assente, se pur rappresentato dal difensore di fiducia.

A tale proposito la Corte di appello ha ritenuto che, pur volendo aderire all’interpretazione secondo cui il termine "divenuta nota" di cui all’art. 38 c.p.p., comma 2, debba interpretarsi come conoscenza effettiva e completa della causa di ricusazione, l’istante, cui incombeva l’onere di provare la tempestività del proprio ricorso, non aveva fornito alcuna prova che aveva avuto effettiva conoscenza della causa di ricusazione soli due giorni prima della presentazione dell’istanza stessa in data 7-1-2010.

Infatti il ricorrente nell’istanza di ricusazione ha fatto riferimento al periodo natalizio e ad una presunta vacanza che gli avrebbero impedito di venire a conoscenza di quanto avvenuto all’udienza del 21-12-09, senza fornire alcuna prova di tale evenienza.

Correttamente la Corte di appello ha posto a carico all’istante l’onere di fornire la prova del momento in cui era avvenuta l’effettiva conoscenza della causa di ricusazione, non potendo questa prova essere fornita da altri che dalla persona che la invoca come termine a quo per il calcolo dei tre giorni di cui all’art. 38 c.p.p., comma 2.

All’inammissibilità del ricorso consegue il pagamento delle spese processuali e di un’ammenda di Euro 500,00 alla Cassa Ammende.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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