ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 2009 Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 231 del 5-10-2009

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.
245, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27
dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione
dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a
causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia
dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d’emergenza in
ordine agli eventi sismici predetti;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15
aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009,
n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4
maggio 2009, n. 3766 dell’8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009,
n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del
6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25
giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30
luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre
2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009,
n. 3810 del 21 settembre 2009 e n. 3811 del 22 settembre 2009;
Visto l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con
cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi
dell’art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Considerato che ne’ gli impianti attualmente autorizzati in
provincia dell’Aquila, ne’ quelli esistenti nelle altre province
d’Abruzzo sono in grado di ricevere e recuperare le notevoli
quantita’ di rifiuti inerti derivanti dalle macerie causate da crolli
e demolizioni nonche’ da ristrutturazioni degli immobili pubblici e
privati danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009;
Considerata pertanto la necessita’ di dover potenziare la capacita’
ricettiva impiantistica per il recupero degli inerti non solo in
provincia dell’Aquila, ma anche nelle altre province d’Abruzzo;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 9
aprile 2009 recante: «Sospensione degli adempimenti e dei versamenti
tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio della
provincia di L’Aquila, colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009»;
Vista la nota del 2 e del 16 settembre 2009 del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
Vista la nota n. RA/101591 del 16 settembre 2009 della regione
Abruzzo;
Vista la nota del 18 settembre 2009 del Ministero dell’ambiente
della tutela del territorio e del mare;
D’intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Per il necessario supporto alle attivita’ da porre in essere per
fronteggiare adeguatamente la situazione di emergenza determinatasi
nel territorio della regione Abruzzo in conseguenza degli eventi
sismici del 6 aprile 2009, la provincia dell’Aquila puo’ avvalersi di
«Abruzzo Engineering S.c.p.a.» sulla base di un’apposita convenzione,
nel limite massimo di euro 300.000,00, con oneri posti a carico
dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 2.

1. All’art. 1, comma 11, dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009 dopo le parole:
«del Consiglio» sono aggiunte le seguenti parole «dei ministri n.
3784 del 25 giugno 2009».
2. Per la realizzazione degli interventi di tipo infrastrutturale e
di mitigazione del rischio, necessari per la realizzazione degli
insediamenti di moduli abitativi provvisori, il Commissario delegato
e’ autorizzato ad avvalersi dei Sindaci nei cui territori sono
ubicati i predetti insediamenti, all’uopo trasferendo le necessarie
risorse. Ai relativi oneri valutati in euro 500.000,00 si provvede
con le risorse di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 28
aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77.
3. In relazione al contesto di somma urgenza afferente alla
realizzazione dei complessi edilizi provvisori destinati a diversi
usi il deposito della relazione progettuale al competente Ufficio del
Genio civile e’ sostituito da una comunicazione dell’avvenuta
approvazione del progetto.

Art. 3.

1. In deroga all’art. 51, comma 1, della legge della regione
Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45, gli impianti per il recupero dei
rifiuti inerti possono essere realizzati anche nelle aree autorizzate
per le attivita’ estrattive nella regione Abruzzo. Per tali impianti
esistenti i termini di cui agli articoli 16, comma 2, e 19, comma 2,
della legge regionale 24 novembre 2008, n. 17 sono prorogati di otto
mesi.
2. In deroga alle tempistiche di cui all’art. 216, comma 1, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni,
l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti inerti negli
impianti ubicati nella regione Abruzzo, per i quali e’ presentata
comunicazione di inizio attivita’, puo’ essere intrapreso
contestualmente alla presentazione di tale comunicazione.
3. Agli impianti di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di
cui all’art. 1, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3767/2009 e successive modificazioni, in tema di
verifica di assoggettabilita’ alla procedura di valutazione di
impatto ambientale.

Art. 4.

1. Le risorse finanziarie pari a euro 19,4 milioni relative
all’anno 2009 disponibili sul bilancio del Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca scientifica destinate alle
istituzioni scolastiche ubicate nella Regione Abruzzo, ai sensi
dell’art. 4, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
sono utilizzate dal predetto Dicastero per fronteggiare le esigenze
rappresentate nella nota del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca scientifica n. 6947 del 4 agosto
2009 citata in premessa.
2. Ai sensi dell’art. 4, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009,
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.
77, le risorse disponibili sul capitolo 7156 del bilancio del
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
finalizzate agli arredi scolastici sono assegnate alla Direzione
scolastica regionale per l’Abruzzo per l’acquisto degli arredi nelle
istituzioni scolastiche danneggiate dagli eventi sismici. A tal fine,
con proprio decreto, il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca provvede al trasferimento delle risorse alla competente
Direzione scolastica regionale.
3. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
e’ autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di
liberalita’ da destinare agli interventi urgenti volti ad assicurare
il tempestivo ripristino dell’attivita’ didattica ed universitaria
nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la
provincia di L’Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo a
decorrere dal 6 aprile 2009. Le suddette somme, ivi comprese quelle
provenienti dall’estero, affluiscono direttamente, e per la parte di
competenza, ad apposite contabilita’ speciali aperte,
rispettivamente, presso il Dipartimento per l’istruzione e il
Dipartimento per l’universita’, l’alta formazione artistica, musicale
e coreutica e per la ricerca. Il Ministero e’ autorizzato ad aprire
uno o piu’ conti correnti bancari o postali ove far affluire i
contributi citati, in deroga a quanto stabilito dall’art. 2, commi
615, 616 e 617 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministero e’
autorizzato ad impiegare dette risorse, d’intesa con il Presidente
della regione Abruzzo, utilizzando procedure di somma urgenza,
avvalendosi delle deroghe di cui all’art. 3 dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009.

Art. 5.

1. Per agevolare la piu’ sollecita sistemazione alloggiativa delle
persone fisiche residenti o stabilmente dimoranti nei territori
colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, in attesa del rientro nelle
abitazioni riparate o ricostruite, i contratti di locazione o
comodato stipulati in applicazione dell’art. 11 dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009,
dell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3769 del 15 maggio 2009, nonche’ dell’art. 2, commi 1 e 10 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono esenti da ogni tributo e
diritto. Per i contratti di cui al presente comma, gia’ stipulati
alla data di emanazione della presente ordinanza, il termine per la
registrazione di cui all’art. 21, comma 18 della legge 27 dicembre
1997, n. 449 e’ sospeso fino al 30 novembre 2009.
2. In considerazione delle esigenze abitative di natura temporanea
soddisfatte dai contratti di cui al comma 1, il reddito imponibile
derivante al proprietario e’ ridotto del 30%. Il locatore, per godere
di tale beneficio, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli
estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato
nonche’ quelli della denuncia dell’immobile ai fini dell’applicazione
dell’ICI.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-05&task=dettaglio&numgu=231&redaz=09A11712&tmstp=1255164571332

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *