Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-10-2010) 20-01-2011, n. 1776 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

F.F. e G.E., quali esercenti la potestà sul figlio minore Fo.Fr., proponevano ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione del G.I.P. di Terni in data 14.04.2009 con cui veniva accolta la richiesta del P.M. di archiviazione del procedimento penale a carico di M.R. per il reato di cui all’art. 61 c.p., n. 9, comma 1 e art. 610 c.p. e art. 581 c.p.. Come motivi di ricorso denunziavano la violazione dell’art. 127 c.p.p., comma 5 per essere stato adottato il decreto di archiviazione senza il preventivo avviso di fissazione dell’udienza camerale alla parte offesa e carenza di motivazione – violazione art. 409 c.p.p., comma 6 in ordine ai motivi che avevano portato all’inammissibilità dell’opposizione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Infatti il giudizio di inammissibilità dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione deve riguardare, oltre agli aspetti strettamente formali, quali la tempestività e la ritualità dell’opposizione, la pertinenza e specificità degli atti di indagine richiesti, con riferimento sia al tema che alla fonte di prova.

Nello stringato provvedimento impugnato il Gip non ha operato alcuna valutazione in ordine alla specificità e pertinenza degli atti di indagine richiesti della persona offesa con l’atto di opposizione, ma ha apoditticamente affermato che essi non risultavano necessari per la definizione del procedimento senza aggiungere alcuna motivazione adeguata di tale affermazione.

Di conseguenza il provvedimento va annullato con rinvio al Gip di Terni che effettuerà liberamente, alla luce del principio indicato,un nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Gip di Terni.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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