Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-10-2010) 20-01-2011, n. 1748

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

M.L. proponeva ricorso per Cassazione, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 2-7-09 che rideterminava la pena a suo carico in anni 11 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa perchè ritenuto colpevole dei reati di cui all’art. 56, art. 629, commi 1 e 2 in relazione all’art. 628, ultimo cpv, D.L. n. 152 del 1991, art. 7, art. 61, n. 2 e L. n. 895 del 1967, artt. 2, 4 e 7, L. n. 1423 del 1956, art. 9 con l’aggravante della L. n. 203 del 1991, art. 7 e art. 61 c.p., n. 2 e art. 424 c.p..

Durante il giudizio di appello M.L. ha rinunciato a tutti i motivi di impugnazione ad eccezione di quelli sull’entità della pena.

Con i motivi di ricorso il M. denuncia violazione delle norme processuali ed illogicità e contraddittorietà della motivazione perchè il giudice di appello aveva ritenuto che la rinunzia ai motivi di appello comportava la impossibilità di verificare la capacità di stare in giudizio dell’imputato ed aveva negato anche concessione della diminuente di cui all’art. 89 c.p..

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

La rinuncia ad uno o più motivi di appello circoscrive, infatti, la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, di tal che l’imputato non può dolersi con il ricorso per Cassazione dell’eventuale omessa motivazione in ordine ai motivi rinunciati.

Infatti a causa dell’effetto devolutivo dell’appello, allorchè l’imputato abbia abdicato ai motivi di impugnazione, limitando il thema decidendum del giudizio di secondo grado alla sola misura della pena, la cognizione del giudice di appello è circoscritta esclusivamente ai motivi non rinunciati attinenti proprio e soltanto al trattamento sanzionatorio. In relazione poi alla capacità di stare in giudizio dell’imputato, si osserva il Tribunale dispose la ripresa del giudizio ritenendo accertata la capacità dell’imputato di partecipare scientemente al processo dopo l’effettuazione di accertamenti sanitari.

Con l’appello il M. aveva chiesto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale al fine di acquisire documentazione medica e di espletare un nuovo accertamento sanitario sulla sua capacità processuale.

Avendo rinunziato ai motivi di impugnazione relativi alla già accertata capacità di stare in giudizio con la implicita rinunzia anche alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria sul punto, egli non può dolersi nel giudizio di legittimità del mancato esame di tale motivo di impugnazione.

All’inammissibilità del ricorso consegue il pagamento delle spese processuali e di un’ammenda di Euro 500,00 alla Cassa Ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *