T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 17-01-2011, n. 350 Avvocato; Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 28 giugno 2007, depositato il successivo 11 luglio, il ricorrente impugna il provvedimento del 10 maggio 2006, con il quale la Commissione per l’esame teoricopratico di concorso per la nomina a notaio, indetto con DD 1 settembre 2004, lo ha dichiarato non idoneo alla prova scritta.

Il ricorrente precisa che la Commissione – che nella seduta del 19 novembre 2005 aveva definito i criteri generali in base ai quali sarebbero stati dichiarati non idonei gli elaborati – ha ritenuto "non idoneo" il suo elaborato afferente alla prova "atto tra vivi", assumendo che egli "avrebbe completamente travisato la traccia in quanto il ricorso alla garanzia ipotecaria non sarebbe stato motivato in maniera adeguata e convincente nella parte teorica e si porrebbe in contrasto con gli interessi delle parti" ed inoltre che "il ricorrente non avrebbe proceduto alla conferma della donazione non spiegando il perché nella parte teorica".

Vemngono proposti i seguenti motivi di ricorso:

violazione dell’art. 11, comma 5, d. lgs. 24 aprile 2006 n. 166; eccesso di potere per violazione e travisamento dei presupposti; per travisamento del fatto e manifesta illogicità della motivazione; violazione e falsa applicazione art. 2744 c.c.; poiché la Commissione ha violato i limiti da essa stessa posti al proprio giudizio con i criteri di valutazione predeterminati, ed in particolare:

a) il terzo criterio, poiché il candidato non avrebbe spiegato, nella parte teorica, la mancata convalida della donazione nulla, laddove "tale spiegazione è ben presente" (v. pag. 12 ric.);

b) il primo criterio, avendo la Commissione ritenuto sussistente il "travisamento della traccia", mentre essa invece ha "più volgarmente espresso un’opinione giuridica diversa da quella del candidato";

c) infine la Commissione è incorsa nella "violazione dei principi scientifici unanimemente riconosciuti", poiché "mentre la spiegazione teorica del ricorrente è conforme ai principi di diritto conclamati da dottrina e giurisprudenza, in base a tali principi la Commissione ha preteso dai candidati una scelta giuridica che avrebbe importato responsabilità del notaio ai sensi dell’art. 76 l. 16 febbraio 1913 n. 89".

Con ordinanza 25 luglio 2007 n. 3770 (poi confermata dal Consiglio di Stato, sez. IV, n. 5556/2007), questo Tribunale ha rigettato la domanda di misure cautelari.

Si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia, che ha concluso per il rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza. In particolare, l’amministrazione rileva come "piuttosto che denunziare la presenza, nell’operato della Commissione, di puntuali profili di illogicità manifesta o di travisamento", i motivi di ricorso si traducono "in una richiesta di valutazione diretta da parte del giudice della bontà del tema, con l’evidente quanto inammissibile effetto di promuovere una sostituzione dell’autorità giurisdizionale all’organo amministrativo appositamente competente".

All’odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, respinto.

Come è noto, la giurisprudenza amministrativa ha affermato, per un verso, la sottoponibilità al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo anche delle valutazioni effettuate dalle commissioni di esame sulle prove dei candidati, per altro verso, ha ricercato i limiti di tale sindacato, consistenti in quello che è stato definito come "sindacato debole", estrinsecantesi, cioè, in un annullamento del giudizio cui consegua un obbligo di "nuova valutazione", demandato alla stessa commissione esaminatrice.

Tali giudizi costituiscono "atti di natura mista", come tali aventi una "duplice valenza", e cioè sia natura "provvedimentale", quanto all’ammissione o meno alla fase successiva della procedura; sia natura di "giudizio", circa la sufficienza della preparazione del candidato stesso al fine di detta ammissione (Cons. Stato, sez. VI, nn. 935/2008; 689/2008; 172/2006). Quanto a quest’ultimo profilo, si è affermato che "la commissione giudicatrice di concorso esprime un giudizio tecnico discrezionale caratterizzato da profili di puro merito… non sindacabile in sede di legittimità, salvo che risulti manifestamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti" (Cons. Stato, sez. IV, n. 1237/2008).

Da ultimo, (Cons. St., sez. IV, 15 febbraio 2010, n. 835), si è affermato che le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti (correzione dell’elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio), e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati. Tali valutazioni, quindi, non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile.

Da ciò consegue che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell’organo valutatore e, quindi, sostituire il proprio giudizio a quello della commissione, se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità, vizio la cui sostanza non può essere confusa con l’adeguatezza della motivazione, ben potendo questa essere adeguata e sufficiente e tuttavia al tempo stesso illogica.

Anche la Cassazione (Sez. Un., n. 14893/2010, citata anche dal ricorrente nella memoria del 14 ottobre 2010) – premesso che "nessun problema è mai sorto con riguardo al controllo di legalità del giudice amministrativo sull’osservanza delle regole del procedimento" e tenuto conto della acquisizione della giurisprudenza amministrativa in ordine al proprio cd. "sindacato debole" sulle valutazione delle commissioni di esame – condivide che tale sindacato "senza giungere alla riserva di intangibilità del merito amministrativo, ben più che al controllo della mera coerenza logica della argomentazione (si qualifichi come) sindacato di attendibilità dei giudizi tecnici adottati, restando esclusa pertanto la possibilità di alcun intervento demolitorio sulle valutazioni attendibili ancorchè opinabili… con la conseguenza di vedere adottate, in perfetta conformità al ruolo debole del sindacato stesso, decisioni di annullamento "con ricorrezione" delle valutazioni delle commissioni esaminatrici affette da manifesta inattendibilità od implausibilità".

Tanto premesso, nel caso di specie, il Tribunale – come già affermato con la ordinanza cautelare, con motivazioni dalle quali non ritiene di doversi discostare – rileva che la motivazione del giudizio di non idoneità è sufficientemente articolata, con riferimento ad una pluralità di profili, e che non emergono contraddizioni tra essa ed i criteri generali previamente elaborati dalla medesima Commissione (criteri avverso i quali, peraltro, non sono avanzate specifiche doglianze).

Né il giudizio risulta icto oculi tale da evidenziare macroscopici errori e quindi manifesta illogicità o irragionevolezza della valutazione della Commissione.

Peraltro, il giudice amministrativo – in difetto di tali figure sintomatiche – non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione, attraverso l’esercizio di un sindacato giurisdizionale "forte" (invocato dal ricorrente: v. pag. 10 ric.), che, oltre che essere escluso dalla giurisprudenza amministrativa, si porrebbe inevitabilmente come ingerenza nella sfera propria dell’amministrazione (di "merito"), al contempo autoattribuendosi il giudice un sindacato che travalicherebbe i confini (di legittimità) impostigli dall’ordinamento.

Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti sperse, diritti ed onorari di giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da S.M. (n. 6268/2007 r.g.), lo rigetta.

Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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