Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-10-2010) 20-01-2011, n. 1743

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

D.I.J.R. proponeva personalmente ricorso per Cassazione avverso la sentenza del 18/6/09 della Corte d’Appello di Milano – Sezione delle persone e dei minori – che lo aveva condannato alla pena di Euro 50,00 di multa per il reato di cui all’art. 110 c.p., art. 612 c.p., comma 2. Come motivi di ricorso denunciava la omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione della sentenza ex art. 606 c.p.p., lett. e) rispetto alla pretesa responsabilità dell’imputato a seguito del riconoscimento fotografico da parte delle sorelle T., sulla piena credibilità delle accuse delle stesse per mancanza di motivi per accusare ingiustamente, sulla presunta presenza al momento della lite nel (OMISSIS), quando, viceversa, il D. era fuori dai locali, presenza smentita dai filmati delle telecamere a circuito interno e dagli album fotografici della polizia giudiziaria e della difesa.

Come secondo motivo denunziava la omesso, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione della sentenza ex art. 606 c.p.p., lett. e) rispetto alla mancata concessione delle attenuanti generiche e inosservanza e falsa applicazione della legge penale (art. 169 c.p., comma 4) e mancanza della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) rispetto alla mancata concessione del perdono giudiziale.

Il ricorso è inammissibile in quanto proposto in base a motivi non consentiti. La Corte osserva che con l’impugnazione viene denunziata solo apparentemente la carenza motivazionale, mentre in realtà si propone una rilettura diversa dei risultati probatori e delle deposizioni dei testi e della parte offesa con valutazioni attinenti al merito e non consentite in sede di ricorso per Cassazione. Infatti al giudice di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito,quando questi risultano logici e congruamente motivati. Il giudice di appello ha operato una adeguata e logica valutazione delle risultanze probatorie ponendo in evidenza l’attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese pienamente credibili, non avendo le stesse motivo di accusare l’imputato al quale avevano attribuito comportamenti precisi ^scagionandolo dalla più grave imputazione di tentata rapina.

Adeguata valutazione la Corte ha compiuto circa la ininfluenza probatoria delle registrazioni delle fotocamere di sorveglianza in quanto parziali e non idonee a mostrare lo svolgimento dei fatti nella loro interezza.

Nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 2, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955).

Adeguata motivazione sorregge il rigetto della concessione del perdono giudiziale legata all’ammissione de parte dell’imputato dal compimento di una successiva condotta criminosa.

Anche la negazione delle attenuanti generiche è stata correttamente valutata in relazione alla modalità del fatto in quanto La concessione delle circostanze attenuanti generiche non impone che siano esaminati tutti i parametri di cui all’art. 133 c.p. essendo sufficiente che si specifichi a quale di esso si sia inteso fare riferimento. Dispone l’oscuramento dei dati trattandosi di minore.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone l’oscuramento dei dati.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *