T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 17-01-2011, n. 353 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 16 giugno 2010, depositato nei termini, la R I s.p.a., in persona del legale rappresentante protempore, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del decreto dirigenziale n. 61 del 26 maggio 2010 con il quale si conferma l’aggiudicazione definitiva alla Società controinteressata GIS della gara di appalto indetta per l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione di palazzine e mensa destinate al servizio delle nostre truppe impegnate in Afganistan, unitamente a tutti gli atti ad esso presupposti e connessi, indicati nell’epigrafe del ricorso.

A sostegno del gravame la Società ricorrente deduce le seguenti censure:

1) Violazione di legge generale e speciale e di connessi principi in materia; eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà ed illogicità manifesta; eccesso di delega.

Si lamenta in buona sostanza l’illegittimità del decreto per la mancata ricezione da parte dello stesso dei rilievi contenuti nel provvedimento di Geniodife del 15 febbraio 2010.

2) Violazione di legge generale e speciale, eccesso di potere.

Si lamenta il possesso in capo alla Società aggiudicataria della categoria OG 1 e OG 11. Inoltre si lamenta la mancata indicazione da parte della Soc. GIS della documentazione prevista dall’art. 7.2 lett. f) del regolamento di gara, e cioè di idonea direzione tecnica.

Non sarebbero state poi rese le dichiarazioni previste dall’allegato B al regolamento di gara.

3) Violazione di legge ed eccesso di potere per il mancato rilievo della non veridicità di talune dichiarazioni rese da GIS.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale eccepisce, in via preliminare, l’irricevibilità del ricorso per tardività, mentre nel merito contesta diffusamente le tesi avversarie ed insiste per il rigetto del ricorso siccome infondato.

Si è parimenti costituita in giudizio la Società GIS, controinteressata, la cui difesa, in via preliminare, solleva eccezione di improcedibilità del ricorso per carenza di interesse e per tardività, mentre nel merito controdeduce alle argomentazioni avversarie ed insiste per la reiezione del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 16 giugno 2010 l’istanza incidentale di sospensione è stata respinta.

Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2010 la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione

Può prescindersi dall’esame delle eccezioni pregiudiziali di rito sollevate dalla difesa erariale e dalla difesa della Società controinteressata, atteso che il ricorso si appalesa infondato nel merito.

Va precisato, in punto di fatto, che la gara in questione (informale ed in economia) è stata indetta in applicazione del combinato disposto dell’art. 18, primo comma, lett. b) del D. L.vo n.163/2000 e degli artt. 86, 123 (primo comma, lett. b) e 183 del D.P.R. n. 170/2005 e che, in ossequio a quanto previsto da tali norme (e considerata la tipologia di procedura, basata sul "sondaggio di mercato" utilizzata dalla pubblica amministrazione) occorre, ai fini di cui è causa, aver riguardo alle sole regole di partecipazione fissate nella "lettera di invito".

In ordine alla prima censura dedotta, si osserva che la stessa non merita adesione atteso che il parere del Geniodife richiamato è relativo ad altra gara in cui è risultata aggiudicataria la Società GIS, attuale controinteressata nel procedimento contenzioso in esame, e pertanto non assume alcun valore vincolante nella presente fattispecie.

Per quanto riguarda la successiva censura, con la quale si lamenta l’assenza in capo alla Società aggiudicataria delle Categorie "OG class. V", ed "OG 11 class. II", la stessa non ha pregio, atteso che è stato documentalmente provato che la GIS, attraverso le due ditte consorziate Gino Guidi ed Europam è in possesso delle attestazioni SOA corrispondenti alle categorie e classifiche previste per i lavori secondo la tabella riportata nell’allegato "elementi essenziali della prestazione" alla lettera di invito. Né peraltro può condividersi la tesi di parte ricorrente circa il fatto che la Società GIS avrebbe dovuto stipulare con la ditta ITI un contratto di avvalimento, in quanto il ricorso a tale istituto non appare necessario nella fattispecie in considerazione del fatto che la GIS risulta già qualificata (in applicazione del D.P.R. n. 34/2000) per le esigenze SOA per le categorie e le classifiche prescritte per i lavori da effettuare.

Va, inoltre, aggiunto, a confutazione della ulteriore censura circa la mancata indicazione da parte di GIS di una opportuna documentazione del possesso di idonea direzione tecnica, che la "lex specialis" di gara (la quale non contiene alcuna prescrizione specifica in ordine al requisito della progettazione nei confronti delle imprese concorrenti) stabilisce che solo le ditte che (a differenza della GIS) non sono in possesso di valida attestazione SOA debbano dichiarare (a pena di esclusione) il possesso di idonea direzione tecnica.

Va, poi, osservato, in ordine alla asserita omissione da parte di GIS della dichiarazione dei soggetti c.d. rilevanti, che le dichiarazioni previste dall’allegato "B" al regolamento di gara sono state ritualmente presentate dall’aggiudicataria; va, inoltre, precisato che tale soggetto, essendo dotato, nella sua qualità di società consortile a responsabilità limitata, di personalità giuridica, poteva, e può, assumere obbligazioni in proprio, senza bisogno di ricorrere (come avrebbe dovuto fare se fosse stato un Consorzio ordinario o in costituendo "RTI") alle manifestazioni di volontà delle singole consorziate.

Per quanto concerne la ulteriore doglianza relativa alla mancata presentazione da parte di GIS, contestualmente alla presentazione dell’offerta, delle giustificazioni previste dall’art. 86, quinto comma, del D. L.vo n. 163/2006, va osservato che il comma 5 del suddetto art. 86 è stato espressamente abrogato dall’art. 4 quater, primo comma, lett. b), della legge n. 102/2009, e sarebbe stato, del resto, applicabile solo se il numero delle offerte fosse stato (diversamente che nel caso di specie) pari o superiore a 5 (sul fatto che la mancanza di tali giustificazioni non avrebbe, comunque, potuto comportare l’automatica esclusione dalla gara cfr: CONS. STATO – SEZ.V – n.6722/05 e 7615/03).

Va, da ultimo osservato, come la ultima censura dedotta con la quale si asserisce il mancato rilievo della non veridicità di talune dichiarazioni rese da GIS deve considerarsi inammissibile attesa la sua estrema genericità.

Conclusivamente il ricorso va respinto mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

respinge il ricorso meglio specificato in epigrafe.

Condanna la Società ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 4.000,00: 2.000,00 dei quali in favore dell’Amministrazione resistente e 2.000,00 in favore della Società controinteressata e costituita.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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