T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 17-01-2011, n. 352 Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 14 febbraio 1995, depositato nei termini, i Sig.ri C.F., F.R., P.C., C.P. e C.G., tutti appartenenti all’Arma dei Carabinieri, hanno proposto ricorso per il riconoscimento e la declaratoria, previo accoglimento della istanza cautelare, del loro diritto a percepire il compenso per il lavoro straordinario in relazione allo svolgimento (in orario eccedente quello di servizio) del servizio di piantone, e del loro diritto a percepire il compenso per lavoro straordinario per l’espletamento delle prestazioni di ordine pubblico, vigilanza e sorveglianza speciale, reperibilità, sorveglianza dei seggi elettorali, traduzioni, nonché per l’espletamento di ogni altra prestazione di attività lavorativa in orario eccedente quello di servizio.

A sostegno del gravame i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 36 Costituzione, la violazione della legge 1 aprile 1981 n. 121 (in particolare dell’art. 63), la violazione dell’art. 17 della legge n. 668/1986, (con riferimento al compenso dovuto per l’espletamento del servizio di piantone prestato in orario eccedente quello di servizio).

I ricorrenti sostengono che, ai sensi della normativa soprarichiamata, agli stessi compete (ove il servizio di piantone sia prestato anche in orario eccedente quello di servizio) non solo il compenso per lavoro straordinario, ma anche una ulteriore indennità aggiuntiva in misura inferiore al 10% del compenso stabilito per lavoro straordinario. I ricorrenti sollevano inoltre eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 17 della legge n. 668/86 per violazione degli artt. 3 e 36 Costituzione. I ricorrenti concludono chiedendo che venga riconosciuto il loro diritto a percepire il compenso per lavoro straordinario per l’espletamento (in orario eccedente quello di servizio) delle prestazioni citate nell’epigrafe del ricorso, nonché di ogni altra prestazione di attività lavorativa.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale richiamando numerose pronunce in materia, ha insistito per il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Alla Camera di Consiglio del 20 marzo 1995 l’istanza incidentale di sospensione è stata respinta.

Alla pubblica udienza del 9 giugno 2010 la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso non si appalesa fondato.

Il Collegio non rinviene alcuna valida ragione per discostarsi dal costante orientamento giurisprudenziale del giudice amministrativo di primo e secondo grado, secondo il quale il lavoro di "piantone in caserma" svolto dai carabinieri in aggiunta al normale orario di lavoro rientra di per sé nelle prestazioni senza obbligo di impegno assiduo e continuativo ed è, come tale, da ricomprendere nelle previsioni di cui all’art. 17 della legge 10 ottobre 1986 n. 668, oltreché in quelle da ascriversi ai servizi di istituto delle Forze di Polizia, compensate con le indennità di cui alla legge 27 maggio 1977, n. 284 (cfr. CONS. STATO – SEZ. IV – 11 aprile 2007 n. 1578).

Va, infatti, osservato che il servizio di piantone si concretizza in prestazioni di poco superiori a quelle di attesa e di custodia, poiché, seppure richiede una presenza attiva, vigile e responsabile, non comporta, comunque, un impegno assiduo e continuativo di norma necessario per lo svolgimento delle abituali incombenze rientranti nei compiti di istituto che, se espletate al di fuori dell’ordinario orario di lavoro, costituiscono un valido titolo per la corresponsione del compenso per lavoro straordinario.

Va, in altri termini, considerato che le attività in questione implicano, in linea di principio, un impegno ed una assunzione di responsabilità di livello inferiore rispetto a quanto risulta richiesto nello svolgimento della normale attività degli appartenenti all’Arma; ne consegue che la differenziazione del trattamento economico non può apparire illegittimo ed eventualmente affetta da illegittimità costituzionale, in quanto la scelta del legislatore si propone di garantire un trattamento retributivo il più possibile corrispondente alla quantità e qualità delle prestazioni rese.

Per quanto concerne la dedotta questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 della legge n. 668/1984 per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione, la stessa si appalesa manifestamente infondata, atteso che, con riferimento al suddetto art. 36, come sottolineato dalla Corte Costituzionale e come più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, la proporzionalità e sufficienza della retribuzione vanno valutate considerando la retribuzione nel suo complesso, e non in base ai singoli elementi che compongono il trattamento economico (cfr. CORTE COST. 12 marzo 2004 n. 91; CONS. STATO – SEZ. IV – 2 novembre 2004, n. 7101).

Per quanto concerne, infine, le ulteriori pretese dei ricorrenti rivolte ad ottenere il riconoscimento del loro diritto al compenso per lavoro straordinario per l’espletamento (in orario eccedente quello di servizio) di alcune particolari prestazioni (ordine pubblico, vigilanza e sorveglianza speciale, reperibilità, sorveglianza dei seggi elettorali, traduzioni), le stesse non si appalesano fondate, atteso che tali prestazioni prescindono dalla disciplina sull’orario di lavoro dettata dall’art. 63 della legge n. 121 del 1981, risultando regolate da particolari disposizioni normative e regolamentari rivolte a disciplinare le modalità ed i tempi di dette prestazioni.

Conclusivamente il ricorso va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Prima bis, respinge il ricorso meglio specificato in epigrafe.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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