Acquisto e perdita della capacità giuridica

La capacità giuridica si acquista al momento della nascita, ed è sufficiente che il soggetto anche per un solo attimo sia vissuto [1].
Prima di tale momento, non vi sono ne diritti ne obblighi giuridici.
La permanenza in vita, seppur breve del soggetto gli permette di essere titolare di diritti ed obblighi ( anche patrimoniali ) e se insorge immediatamente la morte, essi vengono trasmessi.
La prova della vita del incombe su colui che allega il fatto della vita, e tale prova può essere fornita con ogni mezzo ed anche con presunzioni[2].
Al nascituro è risarcibile:
1. il danno alla salute subito per prestazioni rese alla madre prima della nascita (risarcibile in favore del soggetto solo una volta che costui venga in vita) [3];
2. il danno alla salute subito per imperizia del medico durante la vita prenatale [4];
3. il danno subito per le lesioni causategli durante il parto [5];
Il nascituro ha diritto a godere della doppia figura genitoriale, pertanto è vietato alla donna di chiedere, senza il consenso dell’ altro genitore, l’impianto di embrioni crioconservati [6].
E’ vietata la soppressione, la produzione a fini di ricerca o sperimentazione, la selezione a scopo eugenetico, la clonazione e la produzione di ibridi [7]
La capacità giuridica si perde con la morte, che coincide con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo[8]
Dalla morte:
• nessun diritto può più essere acquistato;
• quelli personalissimi già acquisiti si estinguono o si trasmettono agli eredi;
La dichiarazione di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all’ufficiale dello stato civile del luogo ove questa è avvenuta.[9] che rilascia l’atto di morte contenente:
1. il luogo;
2. il giorno;
3. l’ora della morte;
4. le generalità del defunto;
5. se coniugato, vedovo o divorziato il nome ed il cognome del coniuge nonché le generalità del dichiarante [10].
La prova della morte è data esibendo l’atto di morte (che è atto pubblico)[11] o altro mezzo, anche la prova testimoniale[11].

a cura del dott. Domenico CIRASOLE
(diritto civile, commerciale, societario, privacy, 231/01, penale d’impresa, dei mercati, degli intermediari finanziari, agrario )

Bibliografia:
1. Bianca;
2. Dogliotti, Le persone fisiche, in Tratt Rescigno, 2, II, Torino, 1982, 19;
3. C. pen., sez. IV, 13.11.2000, C. 11503/93;
4. C. 5881/00
5. T. Nocera Inferiore 7.3.96;
6. T. Bologna 26.6.00, T. Bologna 9.5.00;
7. T. Catania 3.5.04.
8. art. 1 , art. 6 L. 29.12.1993, n. 578;
9. art. 72, d.p.r. 3.11.2000, n. 396;
10. art. 73, d.p.r. 3.11.2000, n. 396;
11. Dogliotti, 25;
12. C. pen., sez. V, 13.5.1998, n.6871

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *